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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16646/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Angotti impugnava la sentenza di patteggiamento con cui il GIP di Crotone, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda (reato di guida in stato di ebbrezza, art. 186 cod. strada) sostituendo, su richiesta congiunta delle parti in udienza, la sola pena detentiva con lavori di pubblica utilità e mantenendo l'ammenda. Il ricorrente deduceva difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e illegittimità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., sostenendo che in sede di opposizione al decreto penale era stata chiesta la sostituzione dell'intera pena ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis Cod. Strada e art. 54 d.lgs. 274/2000 (che consente la sostituzione dell'intera pena) e non l'applicazione della disciplina dell'art. 56 e 56-ter L. n. 689/1981 (introdotta dal d.lgs. 150/2022), la quale prevede la sostituzione della sola pena detentiva e l'applicazione obbligatoria di prescrizioni ritenute dal ricorrente estranee e sproporzionate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le parti, in udienza, abbiano congiuntamente precisato/modificato l'accordo iniziale e che il giudice si sia limitato a ratificare tale precisazione; quindi non è avvenuta alcuna commistione illegittima di istituti. La Corte ha confermato il principio secondo cui le parti possono modificare congiuntamente l'accordo di patteggiamento prima della ratifica giudiziale; ha inoltre affermato che la sostituzione della sola pena detentiva è compatibile con il patteggiamento quando le parti così concordano e che le prescrizioni di cui all'art. 56-ter L. n. 689/1981 sono parte necessaria e predeterminata del rimedio sostitutivo e vanno applicate anche in caso di patteggiamento. Per tali ragioni il ricorso non meritava accoglimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina del giudizio di applicazione della pena (patteggiamento); la sentenza è stata resa in tale rito e la Corte ricorda che le parti possono modificare congiuntamente l'accordo prima della ratifica giudiziale.

  • art. 186 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), commi 2 lett. c) e 2-sexies e comma 9-bis

    Reato contestato (guida in stato di ebbrezza). Il comma 9-bis disciplina la possibilità di sostituire la pena con lavori di pubblica utilità (nella versione rilevante le parti avevano invocato la sostituzione).

  • art. 54 d.lgs. 274/2000

    Norma di riferimento per la disciplina del lavoro di pubblica utilità nel Codice della Strada; richiamata dalla difesa come titolo per chiedere la sostituzione dell'intera pena, ma la Corte rileva che le parti hanno concordato la sostituzione della sola pena detentiva.

  • art. 56 L. 24 novembre 1981 n. 689 (e art. 56-bis introdotto dal d.lgs. 150/2022)

    Disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva (modificata dal d.lgs. 150/2022); la Corte riconosce che è legittimo applicare tale istituto quando le parti concordano la sostituzione della sola pena detentiva.

  • art. 56-ter L. 24 novembre 1981 n. 689

    Prevede prescrizioni obbligatorie da associare al lavoro di pubblica utilità sostitutivo; la Corte afferma che tali prescrizioni costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva e devono essere applicate anche in caso di patteggiamento, non dipendendo dalla discrezionalità del giudice.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la presunta illegittimità della pena; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la pena risultava conforme a quanto concordato in udienza e ratificato.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla Corte in motivazione come principio generale che giustifica la possibilità di modifiche congiunte dell'accordo per adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto e alla finalità rieducativa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza, in caso di inammissibilità del ricorso, l'imposizione dell'onere del versamento a favore della Cassa delle Ammende; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000,00 da parte del ricorrente.

  • Corte Cost. sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata nel passaggio relativo alla declaratoria di inammissibilità e alla valutazione della responsabilità della parte nella proposizione del ricorso (usata per escludere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Massime di principio

  • Le parti possono congiuntamente modificare o precisare un accordo di patteggiamento fino alla ratifica giudiziale; il giudice ratifica la formulazione concordata in udienza.
  • Se, per accordo delle parti, viene richiesta la sostituzione della sola pena detentiva con lavoro di pubblica utilità, il giudice può ratificare tale soluzione anche se mantiene la pena pecuniaria; non costituisce "commistione" illegittima di istituti.
  • Le prescrizioni previste dall'art. 56-ter L. n. 689/1981 costituiscono contenuto necessario del lavoro di pubblica utilità sostitutivo e vanno applicate obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento.
  • Una censura per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza richiede la dimostrazione che il giudice abbia pronunciato oltre o contro l'accordo effettivamente raggiunto e ratificato; la semplice divergenza rispetto a un atto depositato precedentemente non è sufficiente se le parti hanno concordato una diversa precisazione in udienza.
  • Le impugnazioni per presunta illegittimità della pena concordata in sede di patteggiamento sono spesso inammissibili quando risulta che la modificazione dell'accordo sia stata concordata dalle parti e ratificata dal giudice; è dunque essenziale documentare l'assenza di consenso o un errore formale nella ratifica.

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