Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16644/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589, comma 3 c.p.) sostenendo in sintesi: 1) errore nella valutazione della dinamica del sinistro e omissione di considerare che la condotta della vittima (Ferriero) sarebbe stata concausa esclusiva, sulla base di una consulenza tecnica di parte e dichiarazioni testimoniali; 2) mancata acquisizione di una perizia tossicologica per chiarire se il tasso alcolemico rilevato (0,69 g/l) fosse dovuto a fermentazione post mortem o all'ebbrezza in vita; 3) travisamento e valutazione illogica delle risultanze tecnico-scientifiche, con la richiesta di un contraddittorio tecnico (perizia super partes); 4) doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In fatto: Cantile, durante un sorpasso in tratto vietato e a velocità non adeguata, avrebbe invaso la corsia opposta urtando una vettura e provocando, per la collisione successiva, la morte dei coniugi Ferriero - Di Fraia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le corti di merito (Tribunale e Corte d'appello di Napoli) avevano ritenuto provata la responsabilità di Cantile per violazione delle norme del Codice della Strada (sorpasso vietato, velocità non adeguata, invasione di carreggiata) e confermato la condanna per omicidio colposo (art. 589, comma 3 c.p.). La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero, in buona parte, mere richieste di rivalutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito e non idonee a fondare il gravame. Ha altresì ritenuto infondato il motivo sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria (perizia tossicologica), considerandola non necessaria alla luce della ricostruzione che colloca il punto d'urto nella corsia delle vittime, e ha dichiarato inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio per aspecificità. Conseguenze pratiche: conferma della pena (anni 2 e mesi 6 di reclusione complessivi), sospensione patente per anni 2 (sanzione amministrativa accessoria), responsabilità civile per il risarcimento, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 3, cod. pen.

    art. 589, comma 3, cod. pen.

    Norma applicata per configurare l'omicidio colposo plurimo in conseguenza di condotte di guida colpose; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della colpa e il nesso causale tra la condotta dell'imputato e il decesso delle vittime.

  • artt. 140, 141, 146, 148 Codice della Strada

    artt. 140, 141, 146 e 148 Cod. Strada

    Richiamati per affermare il dovere di mantenere velocità e comportamento di guida adeguati e il divieto di sorpasso; la loro violazione ha costituito il perimetro della colpa dedotta nei fatti.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ha ricordato che la rinnovazione è eccezionale e va disposta solo se indispensabile al decidere; nel caso è stato ritenuto che la prova richiesta non fosse necessaria.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma che regola la valutazione della prova: richiamata per ribadire che la valutazione della dinamica dell'incidente è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul travisamento della prova: menzionata perché il ricorrente ha denunciato travisamento, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero errori manifesti nella valutazione delle fonti probatorie.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in tema di determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nell'applicare i criteri di individualizzazione della pena, e ha motivato il trattamento sanzionatorio.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa con riguardo all'eventuale integrazione della motivazione: la Corte ha ritenuto che non sia stato commesso l'errore contestato e che la motivazione delle corti di merito fosse sufficientemente argomentata.

Massime di principio

  • La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale e l'attribuzione delle responsabilità sono valutazioni di merito riservate ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • La richiesta di rinnovare l'istruttoria dibattimentale (perizia o esami) è un rimedio eccezionale: va disposta solo se l'elemento probatorio richiesto è effettivamente decisivo e non può essere acquisito o valutato con gli atti già prodotti.
  • Il concorso di colpa della vittima non interrompe automaticamente il nesso causale se non si configura come evento sopravvenuto eccezionale, abnorme e tale da assumere autonoma rilevanza causale.
  • La valutazione di consulenze tecniche contrapposte impone al giudice di merito un confronto motivato e dettagliato; la semplice preferenza per una perizia rispetto all'altra, se adeguatamente motivata, è legittima.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca la congruità solo in presenza di motivazione carente o manifesta irragionevolezza.
  • Le doglianze generaliste e non specifiche sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili: il ricorso deve esporre con chiarezza i vizi di diritto o di motivazione lamentati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.