Cassazione Civile, Ordinanza n. 04556/2026 del 28/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di cessione immobiliare compiuto dal debitore in favore delle figlie nel 2014, nell'ambito di accordi di separazione personale poi omologati. L'agente della riscossione ha agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia dell'atto nei propri confronti, assumendo l'esistenza di un credito tributario anteriore e pregiudicato dal trasferimento. Il debitore, soccombente nei primi due gradi, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la falsa applicazione delle norme sulla filiazione e sul mantenimento, sostenendo che il trasferimento fosse atto oneroso con funzione solutoria e compensativa dell'obbligo di mantenimento, e non atto gratuito; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2901 c.c. e omessa pronuncia, lamentando che la revocatoria fosse stata ritenuta esperibile senza trascrizione della domanda e che, essendo l'atto oneroso, sarebbe stato necessario provare anche la consapevolezza del pregiudizio in capo alle beneficiarie, oltre a sostenere un vizio di ultrapetizione sulla legittimazione dell'agente della riscossione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la sentenza impugnata si fondava su un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, circa l'assenza di elementi idonei a qualificare il trasferimento come solutorio-compensativo. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato l'assenza di corrispettivo, la mancata menzione della funzione satisfattiva nel ricorso e nel verbale di separazione, la previsione autonoma di assegni di mantenimento e il trasferimento dell'intero patrimonio immobiliare del disponente, elementi ritenuti compatibili con la natura gratuita dell'atto. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato e senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva a sua volta confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento dell'azione revocatoria proposta dall'agente della riscossione contro il trasferimento immobiliare alle figlie. La Corte ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero infondati perché, in sostanza, il ricorrente contestava non la corretta ricognizione della norma, ma la valutazione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito. È stato dunque ribadito che la qualificazione del trasferimento come atto gratuito, e non come adempimento dell'obbligo di mantenimento, era sorretta da un adeguato apparato argomentativo e non era censurabile in sede di legittimità nei termini prospettati. Non sono state liquidate le spese del giudizio di cassazione, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva; è stato però dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per l'azione revocatoria relativa ad atti anteriori al sorgere del credito, la "dolosa preordinazione" richiede non la mera consapevolezza del pregiudizio, ma che l'atto sia stato compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione per impedire o rendere più difficile la soddisfazione del credito; negli atti a titolo oneroso è inoltre necessario che il terzo conosca tale intento specifico.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che, in ipotesi di atto a titolo gratuito, la trascrizione della domanda revocatoria sarebbe necessaria; la Corte, tuttavia, non accoglie la censura perché la questione resta assorbita dalla qualificazione dell'atto come gratuito sulla base degli accertamenti di merito.
È invocato dal ricorrente insieme alle altre norme sulla filiazione per contestare la qualificazione dell'atto e sostenerne la funzione di adempimento dell'obbligo di mantenimento.
È richiamato dal ricorrente quale base dell'obbligo di mantenimento dei figli e della natura solutoria dell'attribuzione immobiliare.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che il trasferimento in favore delle figlie fosse collegato al loro diritto al mantenimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte evidenzia che in realtà il ricorrente contesta la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato in relazione al dedotto vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia e per pretesa ultrapetizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la "dolosa preordinazione" richiede un dolo specifico: non basta la semplice consapevolezza del possibile pregiudizio ai creditori, ma occorre che l'atto sia stato compiuto in funzione del futuro sorgere dell'obbligazione e per rendere più difficile la soddisfazione del credito.
- Se l'atto impugnato è qualificato come atto a titolo oneroso, la revocatoria richiede anche la conoscenza, da parte del terzo beneficiario, dell'intento specificamente perseguito dal debitore; tale profilo, però, presuppone che la qualificazione onerosa sia effettivamente desumibile dagli accertamenti di fatto.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito: quando il ricorrente mira in realtà a rimettere in discussione gli accertamenti fattuali, il vizio va prospettato nei limiti del controllo motivazionale consentito.
- La qualificazione di un trasferimento patrimoniale come adempimento di obblighi di mantenimento o come attribuzione gratuita dipende da elementi fattuali oggettivi, quali l'esistenza di un corrispettivo, la presenza di espressa menzione della funzione solutoria negli atti di separazione, la previsione di assegni separati e l'effettivo spossessamento del disponente.
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