Cassazione Civile, Ordinanza n. 18664/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per la restituzione di euro 30.000 pagati a un istituto di credito per estinguere un debito collegato a un'esecuzione immobiliare promossa contro il marito. Il pagamento era stato effettuato mediante assegno tratto su un conto intestato alla figlia della ricorrente. In sede di opposizione al decreto, la banca aveva contestato la riferibilità del pagamento alla ricorrente e aveva sostenuto che esso fosse stato eseguito a saldo transattivo di un diverso debito dell'esecutato. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva riformato, rilevando che la provvista era di terzo, che il debito era riferibile esclusivamente al marito dell'attrice e che la ricorrente risultava semmai debitrice della banca per altri rapporti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 809 e 2697 c.c., dell'art. 81 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il rapporto tra lei e la figlia, quanto alla provvista, integrasse una donazione indiretta; che il suo interesse a liberare l'immobile pignorato fosse prevalente, essendo assegnataria della casa familiare in sede di divorzio; e che l'incasso da parte della banca non avesse altra spiegazione documentata, mentre la pretesa transazione per un diverso credito non era stata provata per iscritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuova, quindi non scrutinabile in sede di legittimità, la deduzione sulla asserita donazione indiretta della provvista; eliminato tale profilo, ha qualificato il resto della censura come richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa nel giudizio di cassazione. Ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su due dati ritenuti pacifici: la provvista dell'assegno era riferibile a un soggetto diverso dalla ricorrente e l'obbligazione adempiuta era riferita al solo esecutato. Su tale base, la ricorrente non aveva dimostrato una propria legittimazione attiva all'azione di ripetizione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in tema di donazione indiretta, ma la Corte non entra nel merito per novità della questione in cassazione
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio, ma la censura è ritenuta inammissibile perché introduce una diversa ricostruzione fattuale
richiamato dalla ricorrente in tema di legittimazione ad agire, ma la Corte non lo applica nel merito per la novità e l'inammissibilità della doglianza
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di azione, ma senza incidenza sull'esito del giudizio di legittimità
menzionato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono scrutinabili le deduzioni nuove, cioè quelle non prospettate nei gradi di merito, quando comportano un mutamento del thema decidendum o della base fattuale della controversia.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione delle prove o di una diversa lettura del compendio istruttorio, essendo il controllo di legittimità limitato ai vizi denunciabili a critica vincolata.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su circostanze pacifiche e decisive, la censura che non si confronti con tale autonoma ratio resta recessiva e non può condurre alla cassazione.
- L'azione di ripetizione presuppone la dimostrazione della propria legittimazione attiva e della riferibilità del pagamento al soggetto che agisce; in mancanza, la domanda non può essere accolta.
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