Cassazione Civile, Ordinanza n. 24010/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta da un istituto di credito contro un proprio ex dipendente, addetto ai titoli, ritenuto responsabile di aver gestito in modo non conforme alla normativa di settore numerose operazioni di investimento effettuate per conto di clienti, con conseguenti reclami e azioni risarcitorie dei clienti stessi. La banca sosteneva di aver dovuto definire stragiudizialmente molte di tali pretese mediante transazioni e di aver subito così un danno patrimoniale pari alle somme corrisposte, al netto del ricavato ottenuto dalla vendita dei titoli restituiti. In un giudizio riunito era stata anche esaminata una domanda del dipendente per il pagamento del t.f.r., con compensazioni per un controcredito bancario da scoperto di conto corrente. In appello il dipendente aveva contestato, tra l’altro, la prova della propria condotta colposa, il nesso causale tra tale condotta e il danno, e la regolarità della consulenza tecnica d’ufficio per acquisizione di documenti prodotti nel corso delle operazioni peritali. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. e del principio di vicinanza della prova, per asserita inversione dell’onere probatorio e omesso esame del fatto decisivo relativo alla disponibilità documentale della banca; (2) violazione dell’art. 1218 c.c. per avere escluso che le transazioni liberamente concluse dalla banca con i clienti interrompessero il nesso causale; (3) nullità della c.t.u. per l’acquisizione di documenti non tempestivamente prodotti dalla banca, in violazione delle norme processuali richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente posto a carico della banca l’onere di provare le condotte negligenti del dipendente e aveva valorizzato una documentazione copiosa e non contestata; il dedotto omesso esame era comunque precluso dalla doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla ragionevolezza delle transazioni concluse dalla banca per evitare condanne ben più gravose; ha inoltre richiamato il criterio del "più probabile che non" per la ricostruzione del nesso causale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di interesse, poiché i documenti acquisiti dal consulente avevano contribuito a ridurre ulteriormente il danno risarcibile a favore del ricorrente, e comunque lo ha ritenuto infondato, ribadendo che il c.t.u. può acquisire i documenti necessari ai quesiti, nel rispetto del contraddittorio, senza essere vincolato dalle preclusioni istruttorie delle parti, purché non si tratti di provare i fatti principali posti a fondamento delle domande o eccezioni. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indica i vizi denunciabili in cassazione, ma i motivi sono stati reputati in parte inammissibili e/o infondati perché non confrontati con la ratio della decisione impugnata o preclusi dalla doppia conforme.
richiamato per censurare la pretesa inversione dell’onere della prova; la Corte ha escluso che vi sia stata inversione, avendo la banca assolto l’onere probatorio.
richiamato sia per la responsabilità del dipendente verso il datore sia per la censura sul nesso causale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di responsabilità contrattuale e ha escluso che la transazione interrompesse il nesso causale.
richiamato per il giudizio sul nesso causale e sul danno risarcibile; la Corte richiama il criterio del "più probabile che non" come modello di ricostruzione del nesso eziologico.
evocato quale causa preclusiva del sindacato di legittimità sul fatto decisivo in presenza di doppia conforme.
richiamato dal ricorrente nella censura sulla c.t.u.; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione decisiva.
richiamato dal ricorrente nella censura sulla c.t.u.; la Corte ha escluso la nullità.
richiamato dal ricorrente sulla consulenza tecnica; la Corte ha affermato la legittimità dell’acquisizione documentale del c.t.u. nei limiti dei quesiti.
richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla c.t.u.; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla c.t.u.; la Corte ha escluso la nullità.
richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla c.t.u.; la Corte ha escluso la nullità.
richiamato come parametro sostanziale delle condotte contestate al dipendente, ritenute in violazione della normativa finanziaria.
Regolamento CONSOB n. 11522/1998
richiamato come disciplina di settore violata nella gestione dei rapporti di investimento e nella formalizzazione/esecuzione delle operazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nella statuizione finale sull’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale del dipendente verso il datore di lavoro, l’onere di provare la condotta inadempiente e il nesso tra essa e il danno resta a carico dell’attore; non vi è inversione dell’onere probatorio solo perché la documentazione sia nella disponibilità della controparte, se la parte attrice offre un compendio probatorio idoneo e non specificamente contestato.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa in cassazione quando ricorre la doppia conforme e il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- La scelta del danneggiato di transigere con il terzo non interrompe di per sé il nesso causale con la condotta dell’autore dell’inadempimento, se tale scelta risulti ragionevole alla luce del rischio di esiti peggiori e sia conseguenza della situazione dannosa originata da quella condotta.
- Ai fini del nesso di causalità nel risarcimento del danno, il giudice può ricostruire il rapporto causale secondo il criterio del "più probabile che non"; la valutazione dell’attendibilità del materiale probatorio appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione se non illogica o abnorme.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con una ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata.
- In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente può acquisire documenti necessari a rispondere ai quesiti, anche se non prodotti tempestivamente dalle parti, purché resti fermo il contraddittorio e i documenti non siano utilizzati per provare fatti principali gravanti sulle parti; non opera, per l’ausiliario, la stessa preclusione istruttoria delle parti.
- La doglianza sulla nullità della consulenza è inammissibile se l’attività del consulente ha comunque prodotto un esito favorevole alla parte ricorrente, difettando l’interesse ad impugnare.
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