Cassazione Civile, Ordinanza n. 24012/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una cooperativa sociale agricola e un soggetto che vi aveva operato come socio. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado accertando che, per il periodo gennaio 2017-aprile 2018, tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con condanna della cooperativa al pagamento di differenze retributive. Il giudice di merito aveva ritenuto che, pur essendo genuino il rapporto associativo, sussistessero indici della subordinazione: eterodirezione puntuale, inserimento completo nell'organizzazione aziendale, perseguimento di un risultato della cooperativa e versamento della contribuzione INPS come salariato agricolo. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 1414, 1417 e 2697 c.c., sostenendo che il lavoratore non aveva provato adeguatamente l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato dissimulato e che gli indici valorizzati erano inidonei; (2) violazione dell'art. 2094 c.c., perché la corte territoriale avrebbe individuato solo alcuni indici della subordinazione senza spiegare in concreto quali specifiche direttive e controlli fossero stati esercitati; (3) violazione dell'art. 2, comma 1, l. 381/1991, deducendo che il lavoratore non percepiva alcuna retribuzione sin dal 2013 e che ciò era coerente con lo statuto sociale che prevedeva attività gratuita per fini di solidarietà; (4) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancanza di prova documentale del contratto subordinato dissimulato; (5) violazione dell'art. 1, comma 3, l. 142/2001 come modificato, assumendo che un ulteriore rapporto subordinato del socio di cooperativa sarebbe dimostrabile solo con un contratto scritto ad hoc; (6) violazione della medesima norma, sostenendo che al rapporto associativo dovesse darsi preminenza e che la mera qualità di socio non potesse implicare ipso iure la subordinazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e non a denunciare una vera violazione di legge; ha inoltre ribadito che il versamento della contribuzione come lavoratore dipendente costituisce un elemento indiziario rilevante. Ha poi ritenuto infondati i restanti motivi, affermando che il rapporto associativo della cooperativa non è incompatibile con un distinto rapporto di lavoro subordinato, il quale va accertato in concreto sulla base dell'effettivo atteggiarsi del rapporto e non del nomen iuris o della sola struttura mutualistica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della cooperativa alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa. Ha stabilito che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dalla corte d'appello sulla subordinazione del rapporto, operazione non consentita in sede di legittimità se la motivazione è corretta. Ha inoltre confermato che, nel lavoro dei soci di cooperativa, il rapporto associativo non esclude la possibile coesistenza di un autonomo rapporto di lavoro subordinato, purché ne siano accertati in concreto gli elementi caratterizzanti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati in tema di simulazione/dissimulazione del rapporto, ma la Corte osserva che le doglianze si risolvono nella contestazione dell'apprezzamento delle prove, non in una vera violazione di legge.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, ricorre a scienza privata, disattende prove legali o inverte l'onere probatorio; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
La subordinazione va accertata in concreto attraverso l'effettivo atteggiarsi del rapporto e la ricorrenza degli indici sintomatici del vincolo.
art. 2, comma 1, l. n. 381 del 1991
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle cooperative sociali; la Corte non ravvisa una decisività della censura ai fini dell'esclusione della subordinazione.
art. 1, comma 3, l. n. 142 del 2001
come novellato dalla legge n. 30 del 2003
La norma consente al socio di cooperativa di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, anche subordinato; il rapporto associativo non è incompatibile con quello lavorativo.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso formalmente deduceva violazioni di legge, ma le censure erano in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
Massime di principio
- In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, in sede di legittimità è censurabile solo l'erronea individuazione dei criteri giuridici astratti; l'apprezzamento delle risultanze di fatto e degli indici di subordinazione appartiene al giudice di merito ed è insindacabile se motivato in modo corretto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere invocata per contestare la sola valutazione delle prove: si configura solo quando il giudice abbia utilizzato prove non ammesse, abbia invertito l'onere probatorio, abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno o abbia ignorato prove legali.
- Nel rapporto dei soci di cooperativa, il rapporto associativo e quello di lavoro possono coesistere; la presenza dello scopo mutualistico non esclude, di per sé, la subordinazione, che deve essere accertata in concreto sulla base dell'effettivo svolgimento della prestazione e del potere direttivo/organizzativo esercitato.
- L'inquadramento contributivo del prestatore come lavoratore dipendente costituisce un elemento indiziario rilevante nella valutazione complessiva della natura del rapporto e non può essere ignorato.
- La subordinazione non dipende dal nomen iuris attribuito dalle parti né dalla sola esistenza di un vincolo associativo, ma dagli elementi fattuali che mostrano eterodirezione, inserimento nell'organizzazione e assoggettamento al potere direttivo altrui.
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