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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24013/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da gravi irregolarità commesse da un addetto di banca, che per un lungo arco temporale avrebbe emesso assegni circolari e compiuto operazioni non dovute, appropriandosi di somme della banca. L'istituto di credito ha convenuto in giudizio il responsabile del reparto in cui operava il sottoposto, deducendo un suo omesso controllo e chiedendo il risarcimento del danno in via contrattuale. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda, ravvisando una responsabilità del responsabile di reparto e liquidando il danno in misura ridotta in ragione di un concorso causale limitato al 20%. La corte d'appello ha confermato la decisione, valorizzando: le dichiarazioni rese dal responsabile agli ispettori ritenute confessione; la mancata contestazione tempestiva e specifica della conformità agli originali delle copie documentali prodotte dalla banca; l'esistenza di un obbligo di controllo connesso al ruolo di preposto e superiore gerarchico del sottoposto; la rilevanza causale dell'omissione rispetto al danno, pur in presenza del dolo del sottoposto. Con il ricorso per cassazione il responsabile ha articolato sei motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere attribuito natura confessoria alle sue dichiarazioni agli ispettori; (2) violazione delle norme sulla produzione e sul disconoscimento di copie documentali, sostenendo la tempestività del disconoscimento e la violazione dell'onere di indicizzazione; (3) violazione degli artt. 2104, 1176 e 1218 c.c. per l'insussistenza dell'inadempimento e della colpa; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento delle prove; (5) omesso esame e violazione di norme sull'inadempimento e sul concorso causale, sostenendo che anche la banca avrebbe concorso a causare il danno; (6) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sulla quantificazione del concorso causale al 20%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e sei i motivi: il primo perché l'apprezzamento circa la natura confessoria di una dichiarazione è valutazione di fatto riservata al giudice di merito; il secondo per difetto di autosufficienza e perché il disconoscimento della copia deve essere tempestivo e specifico alla prima difesa utile, sicché le copie non tempestivamente contestate restano utilizzabili; il terzo per assoluta genericità; il quarto perché volto a sollecitare un nuovo esame del merito sulle prove, non consentito in cassazione; il quinto perché precluso dalla doppia conforme e comunque non decisivo, essendo il possibile concorso della banca incompatibile con l'accertata efficacia causale dell'omissione del ricorrente ai sensi dell'art. 41 c.p.; il sesto per novità della doglianza sulla percentuale del 20%, già fissata in primo grado e non specificamente devoluta in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i limiti formali dei motivi di ricorso per cassazione, che nella specie sono stati ritenuti inammissibili o generici.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare in sede di legittimità una diversa lettura delle prove in censura ammissibile quando si chieda un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza sul travisamento delle prove è inammissibile se mira solo a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta responsabilità contrattuale per omesso controllo e alla valutazione dell'inadempimento.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per definire la diligenza dovuta dal responsabile di reparto nell'esercizio del controllo sul sottoposto.

  • art. 2104 c.c.

    richiamato per sostenere l'obbligo di vigilanza e controllo nell'ambito del rapporto di lavoro.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per la tesi del concorso colposo della banca nella causazione del danno.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella contestazione dei documenti e nella dimostrazione dell'inadempimento.

  • art. 2719 c.c.

    la conformità all'originale delle copie fotostatiche deve essere specificamente disconosciuta; in difetto, la copia si ha per riconosciuta.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    si applicano, in mancanza di disciplina espressa, anche al disconoscimento della conformità della copia all'originale, con necessità di disconoscimento formale e tempestivo nella prima difesa utile.

  • art. 414 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere vizi delle produzioni documentali e della relativa contestazione.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare l'inammissibilità di documenti non analiticamente indicizzati.

  • art. 41 c.p.

    richiamato per affermare che, in presenza di più condotte causali, ciascun autore dell'inadempimento efficiente risponde del danno.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione omessa o apparente, esclusa per novità della censura.

  • art. 348 ter c.p.c.

    la c.d. doppia conforme ha precluso la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. sul fatto decisivo.

Massime di principio

  • La qualificazione di una dichiarazione come confessione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia documentale deve essere espresso, specifico e tempestivo, cioè effettuato nella prima difesa utile; in mancanza, la copia si considera riconosciuta e può essere utilizzata nel giudizio successivo.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove sotto la veste di violazione di legge o travisamento, quando la censura miri in realtà a sostituire il giudizio del ricorrente a quello del giudice di merito.
  • La deduzione del concorso causale di un terzo non esclude la responsabilità dell'obbligato che abbia tenuto una condotta colposa causalmente efficiente; il concorso di cause rileva sul piano della ripartizione della responsabilità, non sull'an della stessa.
  • Una censura sulla quantificazione del concorso causale è inammissibile se introduce una questione nuova non devoluta ritualmente ai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti: quando si contesta la tempestività o specificità di un disconoscimento documentale, occorre trascrivere gli atti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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