Cassazione Civile, Ordinanza n. 24017/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
L'ex agente, che aveva svolto attività di agenzia per la società dal 2007 al 1 luglio 2016, aveva agito per far accertare l'insussistenza della giusta causa del recesso intimato dalla preponente e per ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità suppletiva di clientela, l'indennità meritocratica e le differenze FIRR. La società, costituendosi, aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere a sua volta l'indennità sostitutiva del preavviso, assumendo che il recesso per giusta causa fosse stato legittimamente esercitato da essa. Il Tribunale aveva respinto la riconvenzionale e riconosciuto solo una minima differenza FIRR; la Corte d'appello aveva invece ritenuto privo di giusta causa il recesso della preponente, valorizzando il fatto che il figlio dell'agente aveva svolto un test audiometrico ritenuto non professionale e non riservato al tecnico audioprotesista, con conseguente condanna della società al pagamento delle indennità di fine rapporto. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione del D.M. n. 332/1999 e del D.M. n. 668/1994, sostenendo che l'esame audiometrico fosse attività riservata al tecnico audioprotesista e che la Corte territoriale avesse erroneamente assimilato la prova eseguita dal figlio dell'agente a meri test pubblicitari svolti sui camper della società, trascurando che il test era stato eseguito con apparecchiatura collegata a un computer riconducibile all'agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva accertato in fatto che la prova eseguita il 17 giugno 2016 non era un test audiometrico professionale riservato al tecnico audioprotesista, ma un test esplorativo e non professionale, assimilabile a quelli usati dalla società per finalità promozionali. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza sollecitava una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
La doglianza era formulata come violazione o falsa applicazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la concreta motivazione della sentenza impugnata e tendeva a rivalutare il merito.
allegato 1, elenco n. 1, art. 1 D.M. n. 332/1999
La Corte d'appello ne ha dato lettura circoscrivendone l'ambito ai test audiometrici professionali riservati al tecnico audioprotesista; la Cassazione ha ritenuto corretta tale impostazione e non censurabile in sede di legittimità.
Anche questa norma regolamentare è stata interpretata nel senso che disciplina l'attività professionale del tecnico audioprotesista, non ogni prova audiometrica di carattere esplorativo o pubblicitario.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, nemmeno prospettando formalmente una violazione di legge, quando la censura mira in realtà a sostituire la propria ricostruzione a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e presuppone un diverso accertamento fattuale rispetto a quello definitivamente compiuto nel merito.
- Le norme regolamentari che delimitano l'attività di una figura professionale devono essere interpretate secondo il loro concreto ambito applicativo; non ogni attività connessa o preliminare può essere ricondotta alla prestazione professionale riservata.
- Quando il giudice di merito accerta che la condotta contestata non integra l'attività professionale riservata ma una mera prova esplorativa o promozionale, tale accertamento di fatto è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
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