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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24011/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società e il suo ex dipendente. Il lavoratore otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR pari a euro 22.118,21; la società proponeva opposizione chiedendo in via riconvenzionale l’indennità di mancato preavviso, sostenendo che il dipendente si fosse dimesso in tronco, e il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., per avere il lavoratore svolto attività in concorrenza tramite altra società, sviato dipendente e clientela, causato un calo di fatturato e abusato delle strumentazioni informatiche aziendali. Il Tribunale rigettava l’opposizione e riteneva sussistente la giusta causa di dimissioni per mancato pagamento delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2014. La Corte d’appello, invece, in parziale riforma, confermava il diritto del lavoratore al TFR ma condannava lo stesso al risarcimento di euro 31.263,05 per violazione dell’obbligo di fedeltà, ritenendo provata l’attività concorrente e liquidando il danno, in difetto di prova specifica dello sviamento di clientela, in misura parametrata al 20% della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. La società ricorrente in cassazione denunciava: omesso esame di fatti decisivi sulla giusta causa di dimissioni; violazione degli artt. 2119, 1366, 1375 e 1218 c.c. per avere la Corte riconosciuto la giusta causa nonostante la violazione di fedeltà del lavoratore; insanabile contraddittorietà della motivazione tra accertamento della violazione di fedeltà e riconoscimento della giusta causa. Il lavoratore, con ricorso incidentale, contestava: la mancata ammissione di prove sul diverso target commerciale delle due società; l’utilizzo di dichiarazioni e bilanci asseritamente tardivamente prodotti; la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte ritenuto provata la violazione di fedeltà su mere illazioni; la sussistenza del danno risarcibile e il nesso causale; la regolazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza. Ha rigettato il ricorso principale della società: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché la giusta causa di dimissioni era ormai coperta da giudicato e, comunque, la violazione dell’obbligo di fedeltà del lavoratore non esclude le conseguenze risarcitorie a suo carico; il terzo è stato ritenuto infondato, poiché giusta causa di dimissioni e responsabilità del lavoratore per violazione dell’art. 2105 c.c. sono profili autonomi e compatibili. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale: i motivi sulle prove, sulle produzioni documentali, sulla prova della violazione di fedeltà, sul danno e sulle spese sono stati ritenuti inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata o non evidenziando la decisività delle prove asseritamente non ammesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. La decisione finale è quindi di rigetto del ricorso principale e di inammissibilità del ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza sono stati riuniti.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo sul vizio di omesso esame è stato ritenuto inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude il sindacato sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se non sono indicate e dimostrate le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la giusta causa di dimissioni; la Corte ha ritenuto autonomo e compatibile l’inadempimento datoriale rispetto alla violazione di fedeltà del lavoratore.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato nel motivo della società, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato nel motivo della società, ma la Corte ha escluso che la violazione di fedeltà del lavoratore elimini la giusta causa di dimissioni fondata sull’inadempimento datoriale.

  • art. 1218 c.c.

    Invocato per sostenere l’inadempimento del lavoratore/contratto, ma il rapporto tra le due inadempienze è stato ritenuto non impeditivo della giusta causa di dimissioni.

  • art. 2105 c.c.

    La Corte ha confermato che lo svolgimento di attività concorrenziale durante il rapporto integra violazione dell’obbligo di fedeltà.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della contestazione sulle preclusioni istruttorie; la Corte ha escluso che ciò imponesse la declaratoria di inammissibilità della prova di parte.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per dedurre contraddittorietà della motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché i due profili accertati erano logicamente e giuridicamente compatibili.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per le censure sulla mancata ammissione di prove e sull’utilizzo di elementi istruttori; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 115 c.p.c. nelle censure del ricorrente incidentale, ma senza successo.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’utilizzo di documenti asseritamente tardivi in appello.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’utilizzo di documenti in appello nel rito del lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che la censura sulla prova non può tradursi in richiesta di rivalutazione del merito; quanto al danno, ha valorizzato la prova del danno emergente nei limiti accertati.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ritenuta dalla Corte coerente con l’assenza di prova dello sviamento di clientela.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, respinto perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la compensazione parziale disposta in appello è stata ritenuta non censurabile nei termini proposti.

  • art. 2105 c.c.

    La violazione dell’obbligo di fedeltà produce conseguenze risarcitorie autonome e non incide sulla spettanza della giusta causa di dimissioni fondata sull’inadempimento datoriale.

  • art. 2598 c.c.

    Richiamato nella domanda risarcitoria della società e nel ricorso incidentale, ma la decisione ha mantenuto ferma la distinzione tra violazione di fedeltà e quantificazione del danno.

  • art. 2600 c.c.

    Richiamato nella censura sul danno da concorrenza, ma non determinante ai fini della decisione.

Massime di principio

  • La giusta causa di dimissioni può essere riconosciuta quando il datore di lavoro sia inadempiente all’obbligo fondamentale di corrispondere la retribuzione, anche se il lavoratore abbia a sua volta violato l’obbligo di fedeltà; i due piani sono autonomi e danno luogo a conseguenze distinte.
  • La violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. può consistere nello svolgimento di attività in concorrenza con il datore di lavoro durante il rapporto, anche se non sia dimostrato uno sviamento concreto di clientela.
  • Se il danno da violazione dell’obbligo di fedeltà non è provato nella sua specifica entità o nel suo concreto riflesso causale, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa, purché il criterio adottato sia coerente con gli elementi istruttori acquisiti.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: le censure che mirano a una diversa lettura di testimonianze, documenti o bilanci sono inammissibili.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La decisività della prova asseritamente non ammessa deve essere specificamente dedotta: la censura è inammissibile se non spiega perché il mezzo istruttorio avrebbe potuto mutare l’esito della causa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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