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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24016/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo del 18 dicembre 2000, collegato alla cessione in affitto di un ramo d’azienda, con cui al lavoratore veniva garantito il rientro alle dipendenze della società editrice in varie ipotesi, tra cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte della cessionaria. Dopo il licenziamento del 2014 da parte della società cessionaria, il lavoratore ha chiesto in giudizio sia la costituzione del rapporto in capo alla società cedente ai sensi dell’art. 2932 c.c., sia, in subordine, il risarcimento del danno per l’inadempimento dell’obbligo di riassunzione/rientro. La Corte d’appello ha escluso la pronuncia costitutiva, ritenendo che l’accordo non contenesse tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, ma ha accolto in parte la domanda risarcitoria. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2932 c.c., sostenendo che un accordo aziendale precedente integrasse la clausola di rientro e rendesse determinabili le condizioni contrattuali per la costituzione del rapporto. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa pronuncia o comunque la mancata considerazione del danno ancora in corso di maturazione dopo la data presa a base dalla Corte d’appello, contestando il dies ad quem del risarcimento. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale: ha dedotto, tra l’altro, la novità in appello della domanda sul rientro con qualifica diversa, la nullità della clausola per indeterminatezza, l’erronea interpretazione del testo negoziale, l’inesigibilità dell’obbligo per sopravvenuta riorganizzazione aziendale, nonché vizi di ultrapetizione e violazione degli artt. 1223 e 2120 c.c. per la quantificazione del danno e l’inclusione del TFR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale del lavoratore, ritenendo fondato il rilievo per cui il danno da mancata assunzione/rientro deve essere risarcito per tutto il periodo di protrazione dell’inadempimento e non può essere arbitrariamente limitato alla data di conferimento dell’incarico al c.t.u., perché il termine finale va ancorato alla sentenza di secondo grado, oltre la quale manca la necessaria attualità e certezza della proiezione del pregiudizio nel futuro. È stato invece respinto il primo motivo del ricorso principale, perché in parte inammissibile e in parte infondato: la doglianza mascherava una critica interpretativa dell’accordo sotto le vesti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e, comunque, non era stata adeguatamente dedotta nei gradi di merito. È stato rigettato integralmente il ricorso incidentale della società: la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della clausola di rientro data dalla Corte d’appello, ha escluso la nullità per indeterminatezza, ha giudicato infondate le censure sulla motivazione e sulla pretesa novità della domanda, ha respinto la doglianza sulla riorganizzazione aziendale e ha escluso vizi di ultrapetizione nella liquidazione del danno, compresa l’inclusione della quota di TFR come componente del pregiudizio patrimoniale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per rideterminare il periodo risarcibile e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La pronuncia costitutiva è possibile solo se il contenuto dell’obbligo di concludere il contratto consenta di individuare gli elementi essenziali del contratto da costituire; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione della tutela costitutiva.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio non può essere usato per contestare l’interpretazione di un atto negoziale; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede un confronto puntuale con quanto effettivamente domandato e deciso; nel caso concreto le censure della società sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo di assunzione comprende il danno emergente e il lucro cessante, quindi le utilità economiche perse dal lavoratore per la mancata instaurazione del rapporto.

  • art. 1227 c.c.

    Il risarcimento può essere ridotto in presenza di aliunde perceptum o percipiendum, che devono essere provati dal datore di lavoro che li deduce.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità per mancata assunzione è contrattuale; la deduzione della società sulla sopravvenuta impossibilità/riorganizzazione è stata ritenuta generica e non decisiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza espone in modo intellegibile le ragioni della decisione, come avvenuto nella ricostruzione della clausola di rientro.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione occorre denunciare specifici errori dei canoni ermeneutici, non proporre una lettura alternativa.

  • art. 2120 c.c.

    La quota di TFR può essere considerata nella liquidazione del danno patrimoniale subito per la mancata costituzione del rapporto, come componente delle utilità perse.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda e localizzarli nel fascicolo; in difetto, le censure sono inammissibili.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L’onere di deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso deve essere assolto in modo specifico e riconoscibile.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata solo per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso incidentale comporta il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 3, comma 5, L. n. 68 del 1999

    Il riferimento è stato ritenuto non pertinente alla fattispecie e non idoneo a escludere l’obbligo contrattuale di assunzione.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un atto negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non basta proporre una lettura alternativa del testo, ma occorre denunciare in modo specifico la violazione dei canoni ermeneutici o una motivazione inesistente/apparente.
  • La tutela ex art. 2932 c.c. presuppone che l’obbligo di contrarre sia sufficientemente determinato o determinabile; se il contenuto essenziale del futuro contratto non è ricostruibile, la domanda costitutiva non può essere accolta.
  • Il datore di lavoro che non adempie a un obbligo contrattuale di assunzione o rientro risponde contrattualmente e deve risarcire il pregiudizio patrimoniale per l’intero periodo di protrazione dell’inadempimento, corrispondente almeno alle utilità economiche perdute.
  • Nel risarcimento da mancata assunzione il lavoratore non deve provare in dettaglio il danno, mentre grava sul datore di lavoro la prova dell’aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum e dell’eventuale mancata diligenza nella ricerca di altra occupazione.
  • La liquidazione del danno non può essere limitata a un dies ad quem arbitrario come la data di svolgimento dell’attività peritale; il termine finale deve essere coerente con la certezza del pregiudizio e, per il periodo successivo alla decisione d’appello, manca normalmente l’attualità della lesione.
  • La quota di TFR può concorrere alla quantificazione del danno patrimoniale da mancata costituzione del rapporto se rappresenta una componente delle utilità economiche che il lavoratore avrebbe maturato.
  • Le censure di ultrapetizione e di novità della domanda richiedono la puntuale indicazione del contenuto degli atti di causa e della fase processuale in cui la questione è stata proposta; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoNesso di causalità

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