Cassazione Civile, Ordinanza n. 24033/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2015, notificato a un operatore estero del settore gioco/scommesse. La Commissione tributaria regionale aveva già rigettato l'appello della società contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro l'atto impositivo. In Cassazione la società ha proposto otto motivi, di cui tre pregiudiziali, uno preliminare e quattro di merito: ha contestato, in sintesi, la soggettività passiva dell'imposta in capo al bookmaker estero e/o alla rete di raccolta, la territorialità del tributo, la compatibilità della disciplina con il diritto UE e con i principi di non discriminazione e legittimo affidamento, la mancata rimessione alla Corte di giustizia e alla Corte costituzionale, la pretesa nullità per omesso contraddittorio endoprocedimentale e per mancata notifica del PVC al corresponsabile solidale, l'inapplicabilità delle sanzioni per asserita obiettiva incertezza normativa, nonché la liquidazione delle spese in appello. La società ha inoltre chiesto la pubblica udienza e la sospensione/rimessione di questioni pregiudiziali, istanze entrambe respinte.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le istanze pregiudiziali di pubblica udienza e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che la materia era già stata chiarita dalla giurisprudenza costituzionale e unionale. Nel merito ha escluso la nullità per omesso contraddittorio endoprocedimentale, perché per l'imposta in questione non opera un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; ha escluso la necessità/notificabilità del PVC come condizione di legittimità dell'avviso; ha confermato che, per l'anno 2015, il bookmaker estero e la rete di raccolta sono soggetti passivi dell'imposta unica anche se privi di concessione; ha ritenuto non sussistente alcuna discriminazione o violazione del diritto UE, né violazione dell'affidamento; ha negato l'esimente da sanzioni per obiettiva incertezza normativa, poiché dopo la legge interpretativa del 2010 la disciplina era ormai chiara per le annualità successive; ha infine dichiarato manifestamente infondata la censura sulle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per le conseguenti statuizioni sanzionatorie previste dalla legge processuale.
Norme richiamate
La proposta di definizione anticipata è stata richiamata e la relativa opposizione della ricorrente è stata disattesa.
art. 267 TFUE
È stata esclusa la necessità di sospendere il giudizio e di rimettere questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, perché la disciplina risultava già chiarita dalla giurisprudenza unionale.
art. 56 TFUE
Nel settore delle scommesse rileva la libera prestazione di servizi; tuttavia le restrizioni possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e, nel caso concreto, la normativa italiana non è stata ritenuta discriminatoria.
art. 57 TFUE
Richiamato insieme agli artt. 52 e 56 TFUE nell'istanza pregiudiziale, senza che la Corte ravvisasse necessità di ulteriore rinvio.
art. 52 TFUE
Richiamato nell'ambito delle questioni pregiudiziali, ma ritenuto non decisivo ai fini del giudizio.
Individua i soggetti passivi dell'imposta unica sulle scommesse; la Corte ha confermato, secondo l'interpretazione autentica del 2010, che vi rientra chiunque gestisca scommesse anche per conto di terzi e anche senza concessione.
art. 1, comma 64, L. n. 220/2010
Esplicita le finalità della disciplina, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco illegale e recupero di base imponibile e gettito.
art. 1, comma 66, L. n. 220/2010
Disposizione interpretativa ritenuta valida per il periodo successivo al 2010; chiarisce che l'imposta è dovuta anche fuori dal sistema concessorio e che, se l'attività è esercitata per conto di terzi, il terzo è obbligato solidalmente.
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 504/1998
Richiamato per il criterio di commisurazione dell'aliquota, rispetto al quale la censura della ricorrente è stata ritenuta solo astratta e priva di concreta allegazione di incidenza sull'imponibile.
La dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale è stata ritenuta infondata per tributi non armonizzati, salvo specifica previsione.
art. 24 L. n. 4/1929
Il processo verbale di constatazione è un documento extraprocessuale che non condiziona la validità dell'avviso di accertamento, potendo l'amministrazione fondare l'atto sulla propria autonoma valutazione.
Invocato per l'inapplicabilità delle sanzioni, ma la Corte ha escluso l'obiettiva incertezza normativa per il periodo d'imposta in discussione.
art. 5, comma 1, L. n. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni; la Corte ha negato che ricorresse una situazione di obiettiva incertezza normativa.
art. 6, comma 2, L. n. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni, senza accoglimento della censura.
art. 10, comma 4, L. n. 212/2000
Invocato per l'esimente sanzionatoria e l'affidamento, ma ritenuto non applicabile al caso di specie dopo la legge interpretativa del 2010.
Richiamati in relazione alla condanna alle spese, censura ritenuta manifestamente infondata.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, senza che la Corte ne ravvisasse rilevanza decisiva.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali, ma la questione è stata ritenuta non rilevante.
Richiamato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Per le imposte sui giochi d'azzardo non armonizzate, gli Stati membri conservano ampia autonomia regolatoria e fiscale; le restrizioni alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate da obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto al gioco illegale, purché rispettino la proporzionalità.
- La disciplina dell'imposta unica sulle scommesse, come interpretata autenticamente dal legislatore del 2010, si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e ai soggetti che gestiscono l'attività per conto proprio o di terzi, con responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.
- Ai fini dell'imposta unica, rileva il luogo in cui è svolta l'attività di raccolta e organizzazione delle scommesse, non la mera sede del bookmaker né il luogo di perfezionamento del contratto di scommessa.
- La disposizione interpretativa del 2010 elimina l'eventuale incertezza per le annualità successive alla sua entrata in vigore; l'esimente per obiettiva incertezza normativa non è invocabile quando, per l'anno d'imposta contestato, il quadro normativo sia ormai stabilizzato.
- In materia di tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione di legge; la mancata redazione o notifica del PVC non determina di per sé la nullità dell'avviso di accertamento.
- La posizione del bookmaker e quella della ricevitoria/intermediario non sono sovrapponibili, ma entrambi possono concorrere alla realizzazione del presupposto impositivo attraverso l'attività di gestione e raccolta delle scommesse, con conseguente legittimità dell'assoggettamento a imposta nei limiti stabiliti dalla legge.
- L'eccezione di violazione del legittimo affidamento non può essere accolta quando l'operatore non dimostri un affidamento giuridicamente tutelabile su un quadro normativo che, per l'annualità in contestazione, non era più oggettivamente incerto.
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