Cassazione Civile, Ordinanza n. 20219/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS per l'anno 2009, pretesi in parte con avviso di addebito e in parte con avviso bonario del 30/06/2015. Il tribunale aveva accolto solo l'opposizione all'avviso di addebito, ritenendo prescritto il credito; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva ritenuto prescritti anche i crediti oggetto dell'avviso bonario. INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2935 c.c. e 437 c.p.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata e alle norme sul differimento dei termini di versamento (art. 2, commi 26-31, L. 335/1995; art. 18 d.lgs. 241/1997; art. 17 d.P.R. 435/2001; D.P.C.M. 10/06/2010). Secondo il ricorrente, la corte territoriale aveva errato nel non applicare lo slittamento al 06/07/2010 del termine di versamento per effetto del D.P.C.M. richiamato, ritenendo irrilevante il differimento perché la resistente aveva dedotto in appello, e non prima, di non rientrare tra i contribuenti soggetti agli studi di settore. La Cassazione ha osservato preliminarmente che sulla decorrenza della prescrizione relativa all'avviso di addebito si era formato giudicato interno, sicché la censura poteva riguardare solo i contributi pretesi con la nota INPS del 30/06/2015. Su tale punto ha accolto il ricorso, affermando che, ai fini della prescrizione dei contributi, conta il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica per la quale siano stati elaborati studi di settore e non la concreta soggezione soggettiva del professionista al regime fiscale conseguente all'adesione agli studi stessi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso di INPS, ha cassato la sentenza d'appello limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la decorrenza della prescrizione dei contributi relativi all'anno 2009 pretesi con l'avviso bonario del 30/06/2015, applicando il principio per cui il differimento dei termini disposto dai D.P.C.M. rileva in base al dato oggettivo dell'attività rientrante negli studi di settore. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità del ricorso.
La decorrenza della prescrizione dei contributi va individuata con riguardo alla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto dei differimenti normativi applicabili.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale violata, senza specifiche statuizioni ulteriori.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Norma richiamata quale base della contribuzione alla Gestione separata.
Richiamato insieme alla disciplina del differimento dei termini di versamento dei contributi.
art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997
Attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.
Richiamato nel quadro normativo sui termini di versamento e sul loro differimento.
D.P.C.M. 10/06/2010
Ha disposto il differimento dei termini di versamento, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.
D.P.C.M. 10/10/2010
Richiamato nel ricorso come riferimento al differimento dei termini, ma la motivazione fa riferimento al D.P.C.M. del giugno 2010.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, la decorrenza del termine va calcolata avendo riguardo alla scadenza del pagamento, comprensiva dei differimenti dei termini stabiliti dai D.P.C.M. succedutisi nel tempo.
- I D.P.C.M. che differiscono i termini di versamento, emanati in attuazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 241/1997, hanno natura regolamentare e integrano la disciplina legale dei termini contributivi.
- Per applicare il differimento dei termini collegato agli studi di settore rileva il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica rientrante tra quelle per cui gli studi sono stati elaborati, non la concreta soggezione soggettiva del singolo professionista al regime fiscale derivante dall'adesione agli studi stessi.
- Se su un capo della decisione non impugnato da nessuna parte si forma giudicato interno, la censura in cassazione deve rimanere circoscritta ai soli capi ancora devoluti al giudice di legittimità.
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