Cassazione Civile, Ordinanza n. 20333/2021 del 16/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio civile risarcitorio derivante da incidente stradale, articolato in primo grado dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e in appello. La Corte d'appello, in sede di opposizione, aveva riconosciuto solo in parte l'indennizzo, liquidandolo in euro 1.680 e confermando per il resto la decisione monitoria, con una liquidazione delle spese contestata. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) nullità del decreto per motivazione apparente/incomprensibile sulla quantificazione dell'indennizzo, sostenendo che il giudice non avesse spiegato perché avesse mantenuto il moltiplicatore annuo al minimo; (2) violazione delle norme sull'equa riparazione e dei parametri CEDU nella liquidazione del danno non patrimoniale; (3)-(5) omessa o erronea pronuncia e violazione dei parametri professionali nella liquidazione dei compensi della fase monitoria; (6)-(8) omessa pronuncia e violazione dell'art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 per la mancata maggiorazione dei compensi per il deposito telematico degli atti nelle varie fasi del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la Corte d'appello aveva richiamato in astratto i parametri legali e la giurisprudenza pertinente, ma senza indicare alcun criterio concreto che giustificasse la liquidazione dell'indennizzo al livello minimo, impedendo così il controllo sulla logicità e correttezza della decisione e non raggiungendo la soglia del "minimo costituzionale" di motivazione. I motivi dal secondo all'ottavo sono stati dichiarati assorbiti: il secondo perché comunque relativo al quantum dell'indennizzo, gli altri perché attinenti alla liquidazione delle spese, da riesaminare integralmente dal giudice di rinvio. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2-bis L. n. 89 del 2001
i parametri di liquidazione dell'indennizzo per equa riparazione vanno applicati con riferimento al caso concreto; il richiamo astratto alla discrezionalità del giudice non basta a sorreggere la liquidazione al minimo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la decisione deve contenere una motivazione sufficiente a rendere controllabile il ragionamento decisorio; la motivazione apparente integra nullità
art. 118 disp. att. c.p.c.
anche la motivazione sintetica deve comunque dare conto del criterio seguito nel caso concreto
art. 111 Cost.
il provvedimento deve superare la soglia del minimo costituzionale di motivazione
art. 1226 c.c.
richiamato come norma sulla liquidazione equitativa del danno
art. 2056 c.c.
richiamato come criterio di valutazione del danno risarcibile
art. 2059 c.c.
richiamato per il danno non patrimoniale
art. 112 c.p.c.
invocato dai motivi relativi all'omessa pronuncia sulle spese
art. 345 c.p.c.
richiamato nei motivi sulle preclusioni in appello
art. 2233 c.c.
richiamato nei motivi sulla liquidazione dei compensi professionali
r.d.l. n. 1578 del 1933
richiamato come disciplina professionale forense invocata dal ricorrente
L. n. 794 del 1942
richiamata nei motivi sulla liquidazione dei compensi
d.l. n. 223 del 2006
richiamato nei motivi sulla disciplina dei compensi professionali
L. n. 248 del 2006
richiamata quale legge di conversione del decreto citato
L. n. 247 del 2012
richiamata nei motivi sulla liquidazione del compenso forense
d.m. n. 55 del 2014
artt. 2, commi 1, 3, 4, 5; art. 4, comma 1-bis; tabella 12
richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi e per la maggiorazione dei compensi in caso di deposito telematico
art. 117 Cost.
richiamato nel motivo sulla conformità dell'indennizzo ai parametri convenzionali
artt. 6, 13, 34 e 35 CEDU
richiamati dal ricorrente per sostenere la necessità di un indennizzo conforme alla giurisprudenza convenzionale
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la motivazione può essere sintetica, ma se il giudice liquida l'indennizzo al minimo del parametro legale deve comunque indicare, sia pure in forma concisa, il criterio concreto adottato in relazione alle caratteristiche della causa presupposta.
- La semplice affermazione della discrezionalità del giudice nella scelta del moltiplicatore annuo non è sufficiente quando manchi ogni ancoraggio al caso concreto: in tal caso la motivazione è apparente e non consente il controllo di legittimità.
- Quando la cassazione accoglie il motivo relativo alla liquidazione dell'indennizzo e cassa il decreto, restano assorbite le censure sulle spese del procedimento e sulla loro specifica quantificazione, che dovranno essere rivalutate dal giudice di rinvio.
- La liquidazione del danno da irragionevole durata del processo deve essere effettuata avendo riguardo ai parametri normativi applicabili, ma tali parametri devono essere esplicitamente collegati alle circostanze del procedimento presupposto; il richiamo meramente astratto alle fonti non basta.
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