Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05208/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio risarcitorio per responsabilità extracontrattuale, nel quale l'attore aveva denunciato una presunta truffa ai suoi danni e ai danni dell'Erario: secondo la sua prospettazione, sarebbero stati aperti un conto corrente e predisposta documentazione con firme falsificate, sarebbero state versate ingenti somme su un conto per sponsorizzazioni dilettantistiche apparentemente prive di giustificazione e poi tali somme sarebbero state prelevate o restituite in contanti, con uso di documenti fiscali falsi. In primo e secondo grado le domande erano state respinte e l'appello era stato rigettato, con conferma delle spese e di una condanna per responsabilità processuale aggravata. Nel ricorso per cassazione venivano formulati sei motivi: contestazione dell'interpretazione delle conclusioni di una convenuta e della conseguente regolazione delle spese; doglianze sulla mancata ammissione di prova testimoniale, ordine di esibizione e acquisizione di documenti presso la banca e altre parti; censura del mancato esame di domande o motivi di gravame; critica al rigetto delle richieste istruttorie e alla qualificazione di tali mezzi come esplorativi; impugnazione della liquidazione delle spese per pluralità di parti assistite dal medesimo difensore; censura della condanna ex art. 96 c.p.c. per asserita carenza dei presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse strutturalmente carente quanto all'esposizione dei fatti processuali rilevanti e che, in ogni caso, tutte le censure fossero inammissibili: molte erano generiche, non autosufficienti o volte a rivalutare il merito; altre non colpivano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; altre ancora pretendevano un sindacato su valutazioni discrezionali del giudice di merito in tema di ammissione delle prove o di ordine di esibizione. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti, l'indicazione specifica dei motivi e l'autosufficiente localizzazione degli atti e delle prove richiamati; la mancanza di tali requisiti determina inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura per omessa pronuncia o errata interpretazione della domanda è ammissibile solo se colpisce in modo specifico la decisione e le sue rationes, non potendo essere dedotta in modo generico o meramente assertivo.

  • art. 2697 c.c.

    le censure che formalmente evocano il riparto dell'onere probatorio non sono ammissibili se, in realtà, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze di fatto.

  • art. 210 c.p.c.

    l'ordine di esibizione è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione, specie se l'istanza ha finalità esplorative.

  • art. 213 c.p.c.

    la richiesta di informazioni o documenti alla pubblica amministrazione è facoltà discrezionale del giudice e il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità.

  • art. 244 c.p.c.

    la mancata ammissione della prova testimoniale può essere censurata solo nei limiti dell'effettivo vizio processuale o motivazionale deducibile in cassazione; non consente una rilettura del merito.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte osserva che la condanna ex art. 96 non era fondata sulla mera inammissibilità dell'appello, ma sulla malafede desunta dall'inconsistenza delle pretese riproposte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, la denuncia del vizio di motivazione è preclusa nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 366 c.p.c.

    la parte che denuncia un vizio motivazionale o processuale deve indicare in modo specifico i fatti e gli atti su cui fonda la censura.

  • art. 369 c.p.c.

    gli atti e i documenti richiamati nel ricorso devono essere specificamente indicati e depositati nei modi prescritti.

  • art. 92 c.p.c.

    il giudice può regolare le spese anche in presenza di questioni sulle soccombenze reciproche; la mancata compensazione non implica automaticamente errori di diritto.

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per responsabilità aggravata può essere pronunciata quando l'impugnazione sia proposta o coltivata con malafede, anche se l'appello non sia stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente di ricostruire con precisione fatti di causa, domande, difese, decisioni di merito e specifici motivi di impugnazione.
  • Una censura che non colpisca tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata è inammissibile, perché anche l'eventuale fondatezza di un solo rilievo non potrebbe condurre alla cassazione.
  • Le doglianze sulla mancata ammissione di prove o sull'uso di poteri istruttori officiosi non sono normalmente deducibili come violazione di legge sostanziale; se attengono a valutazioni di rilevanza o indispensabilità, rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili solo nei limiti del vizio motivazionale deducibile.
  • L'ordine di esibizione e la richiesta di informazioni ex officio non possono essere utilizzati per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio della parte e non sono sindacabili in cassazione quando il giudice li respinga con valutazione discrezionale non illogica.
  • La condanna per responsabilità processuale aggravata può poggiare sulla mala fede o sulla temerarietà sostanziale della lite, non essendo necessario che il gravame sia stato formalmente dichiarato inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente non può ottenere in cassazione una rivalutazione del fatto attraverso la denuncia di vizi motivazionali oltre i limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.