Cassazione Civile, Ordinanza n. 26942/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto la declaratoria di usucapione abbreviata ex art. 1159-bis c.c. di un fondo rustico che gli era stato ceduto nel 1986 da chi lo aveva a sua volta acquistato con patto di riservato dominio. L'ente resistente aveva proposto opposizione sostenendo che, in relazione a quel bene, un giudice di Roma aveva già dichiarato la risoluzione del contratto con il dante causa del ricorrente. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che la consegna anticipata del bene nella promessa di vendita non determinasse anticipazione degli effetti traslativi e che il rapporto con il bene fosse solo di detenzione qualificata, non di possesso utile ad usucapionem; inoltre non risultava provata alcuna interversione del possesso. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: violazione degli artt. 1140 e 1141 c.c. per l'esclusione dell'animus possidendi e per la qualificazione del rapporto come mera detenzione; violazione dell'art. 1141 c.c. per l'asserita mancata prova, da parte della controparte, della detenzione iniziale o successiva; violazione dell'art. 1141 c.c. per l'omesso riconoscimento del mutamento da detenzione a possesso per causa proveniente dal terzo; nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame delle prove; omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel pagamento di lire 85.000.000 collegato al trasferimento del possesso pieno del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la premessa della corte territoriale secondo cui, nella promessa di vendita con consegna anticipata del bene, non si verifica anticipazione degli effetti traslativi e la relazione del promissario acquirente con la cosa resta detenzione qualificata, non possesso utile ad usucapionem. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; la censura di motivazione apparente non era fondata perché la motivazione doveva ritenersi sufficiente e non meramente apparente; infine il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile per la ricorrenza della doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di usucapione abbreviata del fondo rustico
in tema di possesso e detenzione, la sua violazione era dedotta dal ricorrente ma la corte ha confermato la qualificazione della relazione come detenzione qualificata
richiamato per distinguere possesso e detenzione e per l'asserita interversione del possesso, esclusa o non provata
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
norma invocata per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente
norma invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità per doppia conforme
la valutazione delle prove e delle presunzioni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come diverso convincimento
è sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione
la doppia conforme rende inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 111 Cost.
il vizio motivazionale è rilevante solo se manca del tutto la motivazione o questa sia meramente apparente, incomprensibile o irrisolvibilmente contraddittoria
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
non direttamente applicato, ma evocato nel ragionamento sulla promessa di vendita e sugli effetti non ancora traslativi
Massime di principio
- Nella promessa di vendita con consegna anticipata del bene, la consegna non anticipa di per sé gli effetti traslativi; la posizione del promissario acquirente va di regola qualificata come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem.
- L'accertamento della sussistenza del possesso ad usucapionem e della eventuale interversione del possesso è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e immune da vizi giuridici.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione delle prove, la scelta delle fonti ritenute più attendibili o proporre una diversa lettura del materiale istruttorio al fine di ottenere una nuova ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": la motivazione è censurabile quando sia del tutto mancante, solo apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; non sono più ammissibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la doppia conforme, cioè quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nel risultato e nel percorso argomentativo sui fatti principali della controversia.
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