Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35093/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

In origine due acquirenti di un immobile convenivano in giudizio il venditore per ottenere il pagamento di una somma che, secondo loro, doveva essere loro attribuita perché il precedente proprietario aveva già ottenuto dal giudice una condanna del costruttore al risarcimento di euro 3.765,00 per vizi del bene; sostenevano di essere subentrati nella posizione del venditore quanto a diritti e oneri connessi all'immobile, chiedendo in via principale il risarcimento del danno e in subordine l'arricchimento senza causa. Il giudice di pace rigettava la domanda. In appello il Tribunale confermava il rigetto nel merito ma compensava le spese di entrambi i gradi, richiamando il contrasto giurisprudenziale sulla trasferibilità del diritto al risarcimento con la vendita del bene; successivamente, su istanza ex art. 287 c.p.c., correggeva la sentenza integrando il dispositivo con la condanna alla restituzione delle spese di primo grado già versate in esecuzione della decisione riformata. Il ricorrente ha quindi proposto cinque motivi: violazione delle norme sulle spese e del giudicato interno per avere il giudice d'appello compensato le spese senza specifico gravame sul relativo capo; violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per lesione del giudicato interno; ultrapetizione per modifica della statuizione sulle spese in assenza di impugnazione sul punto; motivazione apparente e violazione dell'art. 92 c.p.c. perché il contrasto giurisprudenziale non costituirebbe gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione; violazione dell'art. 287 c.p.c. perché la correzione avrebbe inciso sul contenuto sostanziale del decisum e non su un mero errore materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla compensazione delle spese, affermando che, per i giudizi instaurati nel 2014, trovava applicazione l'art. 92 c.p.c. nel testo che consente la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; la presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione della trasferibilità del diritto al risarcimento insieme alla vendita del bene integrava una ragione idonea, e la motivazione del Tribunale era sufficiente. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla correzione dell'errore materiale, osservando che l'omessa pronuncia sulla restituzione delle spese di primo grado, essendo conseguenza necessaria della riforma e ricavabile dagli atti, poteva essere integrata mediante il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., senza che ciò costituisse indebita modifica sostanziale del giudicato. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese del giudizio di legittimità perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulle spese di lite, ma non ritenuta violata nella decisione impugnata

  • art. 92 c.p.c.

    se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti

    nel testo applicabile ratione temporis la compensazione è ammessa anche per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; il contrasto giurisprudenziale sulla questione sostanziale è stato ritenuto idoneo a integrare tali ragioni

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la violazione del giudicato interno, ma la censura è stata respinta

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della riforma e alle spese

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la dedotta violazione del giudicato sostanziale, non ravvisata dalla Corte

  • art. 287 c.p.c.

    la correzione dell'errore materiale è stata ritenuta ammissibile anche per integrare una statuizione necessaria omessa, quale la restituzione delle spese conseguente alla riforma

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 111 Cost.

    evocato dal ricorrente sulla motivazione e dalla Corte sul principio di ragionevole durata e sull'interpretazione estensiva dei rimedi processuali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, per i giudizi soggetti al testo dell'art. 92 c.p.c. introdotto dalla l. n. 69/2009, il giudice può compensare le spese quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; tra tali ragioni può rientrare la presenza, al momento della proposizione della domanda, di un contrasto giurisprudenziale serio sulla questione decisiva.
  • La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione illogica o apparente, non quando la ragione addotta sia coerente e riconducibile a una reale incertezza giurisprudenziale.
  • La correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. può essere utilizzata non solo per refusi o sviste grafiche, ma anche per integrare una statuizione necessaria e conseguenziale omessa, purché l'elemento da inserire sia già imposto dalla legge e ricavabile dagli atti senza margini di discrezionalità.
  • Quando la condanna alla restituzione delle spese segue automaticamente alla riforma della decisione e non richiede alcuna nuova valutazione discrezionale, la sua omissione può essere sanata con il procedimento di correzione materiale senza alterare il contenuto sostanziale della sentenza.
  • Il giudice di appello non incorre in ultrapetizione né viola il giudicato interno se regola le spese nei limiti consentiti dalla disciplina processuale applicabile e sulla base dei motivi devoluti, purché la statuizione sulle spese sia giustificata dalla normativa vigente e dalla motivazione resa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.