Cassazione Civile, Sentenza n. 9637/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato dal Comune di Napoli in data 31/10/2016 dopo la riapertura di un procedimento disciplinare originato nel 2002 e sospeso in pendenza di procedimento penale per fatti di peculato e altre irregolarita'. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro: decadenza della riattivazione del procedimento per decorrenza dei termini (sostiene che il termine di 60 giorni decorreva dalla conoscenza effettiva della sentenza penale da parte dell'Amministrazione, vale a dire dalla trasmissione all'Avvocatura il 10/05/2016, o comunque dalla notifica del provvedimento di riattivazione), applicabilita' dell'art.55-ter d.lgs.165/2001 anche a procedimenti riaperti dopo l'entrata in vigore del d.lgs.150/2009, genericita' e nullita' della contestazione del 2016, tardivita' della contestazione del 2004 rispetto ai fatti del 2002, e illegittima utilizzazione da parte del giudice del giudicato penale (in particolare proscioglimento per prescrizione) come prova piena dell'addebito disciplinare senza nuova istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che il Comune legittimamente ha riattivato l'unico procedimento disciplinare originato nel 2002 mediante la nota dell'8 luglio 2016; ha ritenuto che l'art.55-ter d.lgs.165/2001 non si applica ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore anche se riaperti successivamente, perche' la disciplina dei termini in tali casi rimane demandata alla contrattazione collettiva; ha affermato che, ai fini della decadenza, rileva la data di adozione dell'atto amministrativo e non la mera conoscenza dell'atto da parte dell'Amministrazione o la sua spedizione, salvo diversa previsione normativa; ha ritenuto non tardiva la contestazione del 2004 trattandosi di prosecuzione dell'originario procedimento del 2002 e non di nuova contestazione; ha valutato congrua la specificita' della contestazione del 2016 in quanto richiamante gli addebiti e le pronunce penali; ha inoltre ritenuto legittimo che l'Amministrazione si avvalga delle risultanze del processo penale (comprese le motivazioni delle sentenze, anche se la responsabilita' penale e' risultata estinta per prescrizione) come elementi valutabili dal giudice del lavoro senza obbligo di nuova autonoma istruttoria. Condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001
La Corte ha ritenuto che la norma non trova applicazione nei procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore; nei medesimi casi la regolazione dei termini per la ripresa e' rimessa alla contrattazione collettiva (richiamo alla giurisprudenza di legittimita').
d.lgs. n. 150/2009 (art. 69, comma 1)
Ha introdotto l'art.55-ter; tuttavia la sua efficacia non e' retroattiva rispetto a procedimenti disciplinari gia' aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore.
d.lgs. n. 165/2001 (artt. 2, 40, 55, 72)
Richiamati per confermare che, nel regime anteriore, la disciplina dei termini per la ripresa dei procedimenti disciplinari sospesi e' rimessa alla contrattazione collettiva.
Riferito dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ricorda che la censura suonante come violazione di questo articolo e' sindacabile in Cassazione solo nelle ipotesi di erroneo attribuzione dell'onere della prova.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Richiamati in tema di valutazione delle prove e modalita' di sindacato della valutazione di merito; la Corte ha detto che non e' censurabile in cassazione la normale valutazione critica dei fatti e delle prove fatta dal giudice del merito salvo alle specifiche ipotesi previste dalla legge.
art. 18 l. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Richiamato in ordine alle garanzie sul licenziamento e alla disciplina dei licenziamenti disciplinari (censura relativa alla contestazione della correttezza formale e sostanziale del procedimento).
disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (artt. 24 e 25 CCNL)
Rilevanti per la disciplina interna dei termini e delle procedure disciplinari, indicati come fonte cui rimandava la normativa precedente all'entrata in vigore dell'art.55-ter.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 12358/2017, n. 15464/2021, n. 5284/2017, n. 8410/2018)
La Corte ha fatto espresso richiamo a precedenti orientamenti consolidati: a) art.55-ter non applicabile ai procedimenti aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore; b) per i termini di decadenza rileva la data di adozione dell'atto amministrativo; c) la P.A. puo' valutare autonomamente gli atti del processo penale e avvalersene per la contestazione disciplinare senza obbligo di ulteriore istruttoria.
Massime di principio
- Se il procedimento disciplinare e' stato aperto e sospeso prima dell'entrata in vigore dell'art.55-ter d.lgs.165/2001 (come modificato dal d.lgs.150/2009), quella norma probabilmente non si applichera' alla ripresa; occorre verificare la disciplina dettata dal contratto collettivo applicabile.
- Ai fini della decadenza nel riavvio del procedimento disciplinare e' determinante la data di adozione dell'atto amministrativo di riattivazione, non necessariamente la data di ricezione o la conoscenza da parte di uffici diversi, salvo che la norma o il contratto collettivo richiedano espressamente la conoscenza come elemento costitutivo.
- Le contestazioni successive possono essere considerate prosecuzione di un unico procedimento originario se formalmente e sostanzialmente integrate tra loro; in tal caso non si configura una nuova e tardiva contestazione.
- L'amministrazione puo' avvalersi delle risultanze del processo penale (compresi i rilievi motivazionali delle sentenze) come elementi valutabili in sede disciplinare/civile: anche una proscioglimento per prescrizione non impedisce al giudice del lavoro di trarre elementi dalla motivazione penale per valutare la sussistenza di illeciti disciplinari, salvo i limiti previsti dalla legge e dall'interpretazione giurisprudenziale.
- Le doglianze relative alla genericita' della contestazione o alla necessita' di una nuova istruttoria sono valutate in via principale dal giudice di merito; in Cassazione e' possibile censurare tali valutazioni solo con motivazioni specifiche di violazione delle regole ermeneutiche o di inadeguatezza/difetto della motivazione.
- In situazioni analoghe e' fondamentale verificare: il momento preciso di apertura e sospensione del procedimento disciplinare, la disciplina contrattuale applicabile, la forma e il contenuto dell'atto di riattivazione, e l'eventuale utilizzo nelle contestazioni delle risultanze processuali penali (valutarne la rilevanza e i limiti probatori).
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