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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9800/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, pur avendo ritenuto complessivamente illegittimo il licenziamento collettivo, aveva qualificato la carenza della comunicazione ex art.4, comma 9, l. n.223/1991 come mera irregolarità formale risanabile con la produzione documentale in giudizio e aveva condannato la società al pagamento di un'indennità. I ricorrenti deducevano in particolare la violazione degli artt.4, co.9 e 5 della L. 223/1991 e degli artt.18, commi 4 e 7, L. 300/1970 per non aver la società indicato nella comunicazione i concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore, i dati sui carichi di famiglia e la griglia comparativa utile a verificare la corretta applicazione dei criteri di scelta, sostenendo che la lacunosità della comunicazione integrava una illegittima applicazione dei criteri (non una mera irregolarità formale). Altri motivi (omessa pronuncia su eccezioni relative alla razionalità dei criteri di anzianità e delle esigenze tecnico-produttive, e sulla valutazione del rifiuto collettivo dei contratti di solidarietà) furono sollevati ma assorbiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato le carenze della comunicazione ex art.4, comma 9 della L. 223/1991 come una mera irregolarità formale sanabile con produzione documentale successiva, mentre la mancanza dell'indicazione dei punteggi concreti, dei dati sui carichi di famiglia e della griglia comparativa impediva la verifica della coerenza e della legittimità dell'applicazione dei criteri di scelta; tale lacunosità si è tradotta in una illegittima applicazione dei criteri. La Corte ha quindi dato seguito all'orientamento secondo cui, quando la comunicazione è carente al punto da rendere impossibile la verifica della legittimità della scelta, l'illegittimità è da sanzionarsi con la reintegrazione nel posto di lavoro (con applicazione dell'art.18, co.4 L.300/1970 e relativa misura indennitaria non superiore a 12 mensilità), salvo che il giudice di merito disponga diversamente in conformità alla ricostruzione che verrà effettuata in sede di rinvio. Sono stati assorbiti gli altri motivi; la Corte d'appello chiamata a nuovo esame provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 23 luglio 1991 n. 223 (disciplina dei licenziamenti collettivi)

    art. 4, comma 9; art. 5 (comma 3 e comma 1 richiamati nella motivazione)

    La comunicazione prevista dall'art.4, co.9 deve indicare puntualmente le modalità di applicazione dei criteri di scelta (es. punteggi concreti, griglia comparativa, dati sui carichi di famiglia) per permettere ai lavoratori e alle OO.SS. di verificare la correttezza dell'operazione; la carenza di tali indicazioni può integrare un'illegittima applicazione dei criteri e non solo una mera violazione procedurale sanabile con indennità

  • Statuto dei Lavoratori - Legge 20 maggio 1970 n. 300

    Art.18 (come novellato) disciplina la tutela in caso di licenziamento illegittimo: la Corte richiama che quando la carenza informativa comporta illegittima applicazione dei criteri la sanzione può essere la reintegrazione con l'indennità prevista (co.4) e, in altri casi, l'indennità risarcitoria (co.7)

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamate a supporto dei principi di tutela giurisdizionale e di diritto di difesa, in relazione all'esigenza che la comunicazione consenta il controllo e la verifica giudiziale della legittimità delle decisioni aziendali

  • Codice di procedura civile

    art. 360 (motivi di cassazione), art.112 (nullità della decisione per mancata pronuncia), art.115, art.116, art.132 (sui motivi e forme del provvedimento)

    Usati come riferimenti processuali per censurare la motivazione della Corte territoriale e per la regolarità del processo di cassazione

  • Codice civile

    Riferimenti richiamati rispetto a questioni di valutazione probatoria e ai criteri di determinazione del danno; citati nei motivi non accoglienti ma presenti nel ricorso

Massime di principio

  • La comunicazione ai lavoratori prevista dall'art.4, co.9 L.223/1991 deve contenere non solo l'enunciazione astratta dei criteri di scelta ma anche la concreta traduzione applicativa (es. punteggi assegnati a ciascun lavoratore, griglia comparativa e dati sui carichi di famiglia), al fine di rendere verificabile la legittimità della selezione
  • La mancanza di tali indicazioni può non essere una mera irregolarità formale: se la carenza impedisce la verifica della correttezza dell'applicazione dei criteri, essa si configura come illegittima applicazione dei criteri stessi e può comportare la reintegrazione del lavoratore (con le relative conseguenze dell'art.18 L.300/1970)
  • Il datore di lavoro non può sanare ex post, in giudizio, le lacune essenziali della comunicazione facendole valere come corrette: la comunicazione cristallizza le modalità applicative e vincola la ricostruzione dei fatti in sede giudiziale
  • In sede di impugnazione è necessario contestare con precisione le modalità applicative dei criteri (punteggi, ponderazioni, elementi comparativi); eventuali eccezioni su irrazionalità o discrezionalità dei criteri devono essere valutate dal giudice di merito e, se rilevanti, possono incidere sulla sanzione (reintegrazione vs. indennità)
  • Quando più lavoratori o l'assemblea assumono comportamenti collettivi (es. rifiuto di contratti di solidarietà), il giudice deve valutare il contesto fattuale nella determinazione del ristoro e della responsabilità, ma ciò non esime il datore dall'obbligo di comunicazione trasparente e verificabile

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