Cassazione Civile, Sentenza n. 9494/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva confermato il Tribunale nell'accoglimento della domanda di DE SALVO per il ricalcolo del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio/TFR). Il nodo giuridico era se il periodo di servizio prestato come dirigente di ruolo e il successivo incarico a termine come direttore regionale (con contratto di diritto privato) debbano essere considerati unitariamente ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio (principio di infrazionabilità) oppure se il conferimento dell'incarico a termine comporti la risoluzione del rapporto precedente e dunque l'indipendenza dei due periodi contributivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione per l'applicazione del principio enunciato. La Corte ha affermato che l'incarico di direttore regionale disciplinato dall'art.29 L.R. Umbria 22 aprile 1997 n.15 costituisce un rapporto di lavoro a termine di diritto privato che, se conferito ad un dirigente di ruolo, determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; ne consegue che non sussiste continuità ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio tra il precedente rapporto di ruolo e il successivo rapporto a termine, salvo il caso di riassunzione nel ruolo al termine dell'incarico che riconosca specifiche tutele di anzianità.
Norme richiamate
Legge 8 marzo 1968 n.152
art.2: diritto all'indennità premio di servizio si consegue al momento della "cessazione dal servizio"
La Corte ricorda che per gli enti locali e regionali il diritto all'indennità si matura alla cessazione dal servizio; la nozione di 'cessazione' esclude i casi in cui il rapporto subisca modifiche senza estinzione
D.P.C.M. 20 dicembre 1999
Richiamato dalle parti (INPS) sulle regole di applicazione del TFR nel pubblico impiego; la Corte ritiene non decisiva la normativa DPCM rispetto alla specifica fattispecie locale e alla natura 'di diritto privato' dell'incarico regionale
Citata dall'INPS: norme generali sul sistema previdenziale; la Corte valuta la disciplina generale ma decide sulla base della normativa specifica (L.R. Umbria e legge 152/1968)
LR Umbria 22 aprile 1997 n.15
art.29, comma 4: "Il conferimento dell'incarico di direttore regionale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto dal comma 1."
Norma chiave: il conferimento dell'incarico di direttore regionale costituisce causa automatica di risoluzione del rapporto di ruolo e la creazione di un nuovo rapporto di diritto privato a termine; ciò impedisce di considerare unitariamente i due periodi per la liquidazione dell'indennità premio di servizio
Ordinamento giurisprudenziale (Sezioni Unite Cassazione, 14 nov. 2014 n.24280)
Le Sezioni Unite hanno distinto i casi di passaggio tra enti locali e Stato, affermando limiti al principio di infrazionabilità; la Corte di Cassazione qui rileva che quell'arresto non si applica direttamente alla fattispecie (incarico a termine nello stesso ente), ma fornisce principi utili sulla unità del rapporto
art.3, ultimo comma (richiamato nella giurisprudenza)
Norma storica richiamata per il principio di infrazionabilità nel settore statale; la Corte distingue l'ambito di applicazione di tale principio rispetto al trattamento degli enti locali/regioni
Massime di principio
- Quando una normativa regionale (o speciale) prevede che il conferimento di un incarico a termine comporti la risoluzione automatica del rapporto di lavoro di ruolo, il periodo successivo va considerato come nuovo rapporto di lavoro e non si può automaticamente applicare il principio di unità/infrazionabilità del rapporto previdenziale per la liquidazione dell'indennità premio di servizio.
- La mera iscrizione retroattiva di un rapporto al fondo previdenziale o il versamento dei contributi non opera, di per sé, la trasformazione della natura giuridica del rapporto né la continuità ai fini del trattamento di fine servizio se la fonte normativa originaria ha prodotto la risoluzione del precedente rapporto.
- Le pronunce delle Sezioni Unite che riguardano il passaggio da enti locali a Stato senza soluzione di continuità non sono automaticamente trasferibili a tutte le fattispecie di successione di rapporti: occorre valutare la natura dei rapporti (pubblico, privatizzato, diritto privato) e la norma che li regola.
- Se il lavoratore viene riassunto nel ruolo al termine dell'incarico a termine e la normativa prevede specifiche tutele di reimmissione con riconoscimento dell'anzianità, allora può sussistere una continuità solo limitata agli effetti espressamente previsti dalla norma (es. riconoscimento dell'anzianità maturata).
- Per casi analoghi è fondamentale verificare il testo normativo che regola l'incarico (statuto regionale, contratto, atti di conferimento) per accertare se vi sia una previsione di risoluzione automatica e la natura del nuovo rapporto (diritto privato vs. pubblico privatizzato).
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