Cassazione Civile, Sentenza n. 9156/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la revoca della sentenza di questa Corte n. 6261/2019 sostenendo che la Corte aveva errato prendendo in considerazione una delibera regionale inesistente (n. 276/2006) invece della delibera n. 976/2007, la cui violazione era dedotta nel ricorso per cassazione e che, se interpretata come imponente la proroga del contratto, avrebbe determinato il requisito dei tre anni necessari alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che l'errore contestato fosse un mero errore materiale (riferimento sbagliato a delibera n. 276/2006 invece di 976/2007) estraneo alla fattispecie di errore revocatorio prevista dall'art. 395 n. 4 c.p.c. Inoltre la Corte ha confermato che il motivo di cassazione relativo alla delibera regionale era autosufficientemente inammissibile per difetto di trascrizione/indicazione dei passaggi salienti e dei documenti, e che la questione sostanziale (se la delibera imponesse la proroga del contratto) non era stata dimostrata a carico dell'ASL. È stato altresì richiamato l'obbligo, per ricorsi instaurati dopo il 30/1/2013, di valutare l'eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
Delibera della Giunta Regionale Basilicata n. 976 del 17/07/2007
Atto regionale dedotto dalla ricorrente come fonte di obbligo alla proroga dei contratti a termine: la Corte di merito ha ritenuto che dal tenore dell'atto non risultasse un obbligo in capo all'ASL di prorogare i contratti, e in cassazione la mancata trascrizione dei passaggi salienti ne ha reso inammissibile la verifica
Delibera della Giunta Regionale Basilicata n. 276 del 2006 (riferimento materiale errato)
La Corte di legittimità ha fatto un riferimento materiale a questa delibera per errore; la Corte di revocazione ha ritenuto l'errore un mero errore materiale non suscettibile di revocazione
Richiamata come normativa che disciplina i requisiti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro (requisiti di anzianità/servizio); la Corte di appello aveva ritenuto che la ricorrente non possedesse i requisiti di cui alla legge
Art. 366 n. 6 c.p.c. e art. 369 n. 4 c.p.c.
Richiamati per il principio di autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione: i documenti e i passaggi salienti devono essere indicati e trascritti nei motivi, pena l'inammissibilità per difetto di deduzione e specificazione
Norma che individua i presupposti di revocazione per "errore di fatto"; la Corte ha rilevato che l'errore denunciato era materiale e non rientrava nella fattispecie di errore revocatorio prevista da tale articolo
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (art. 23, comma 8-bis) convertito con legge 18/12/2020 n. 176
Citato come norma che ha consentito il deposito di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale nella pubblica udienza dell'anno 2021
Legge n. 228/2012 (art. 1, comma 17) e Art. 13 DPR n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)
Richiamate in relazione all'obbligo, per i giudizi instaurati dopo il 30/1/2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente
Sezione Unita' n. 4315/2020 (giurisprudenza)
Precedente richiamato a supporto dell'applicazione delle regole sul contributo unificato nei giudizi instaurati successivamente al 30/1/2013
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze di Cassazione è ammessa per specifici 'errori di fatto' contemplati dall'art. 395 c.p.c.; un mero errore materiale o di trascrizione non integra di per sé motivo revocatorio.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti: i documenti e i passaggi salienti richiamati devono essere trascritti e indicati con precisione ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c.; la mancata trascrizione può determinare l'inammissibilità del motivo.
- In tema di stabilizzazione del personale a termine, l'esistenza del diritto alla proroga o alla stabilizzazione dipende dal contenuto vincolante degli atti regionali; se la delibera non impone un obbligo alla PA, la pretesa non prevale.
- Un riferimento erroneo a un atto amministrativo (es. numero/anno sbagliati) è generalmente qualificato come errore materiale e non giustifica la revocazione se non incide sulla realtà dei fatti decisivi.
- Chi impugna in Cassazione deve allegare e riportare integralmente i passaggi normativi o documentali decisivi che si intendono dedurre, indicando dove i documenti sono reperibili in atti processuali; ciò è essenziale per evitare inammissibilità.
- Nei giudizi instaurati dopo il 30/1/2013 è necessario considerare l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato come previsto dalle modifiche normative richiamate (DPR 115/2002 come modificato).
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