Cassazione Civile, Sentenza n. 9493/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione irrogata a Finradio s.r.l. (quale obbligato solidale) e a Giorgio Cosenza (amministratore unico e autore dell'illecito). Il Ministero deduceva plurime censure: errata applicazione delle regole processuali (tra cui l'asserita acquiescenza dell'autore dell'illecito per mancata impugnazione), violazioni procedurali in appello (divieto dei nova), e soprattutto erronea interpretazione della solidarietà prevista dall'art. 6 della L. 689/1981 (sulla natura e le conseguenze dell'obbligazione solidale tra autore dell'illecito e corresponsabile). Il ricorso mirava a far valere che l'obbligazione del corresponsabile solidale non si estingue per il mancato ricorso dell'autore dell'illecito e che la Corte d'appello aveva travisato la disciplina della solidarietà amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per carenza dell'onere probatorio e difetto di autosufficienza nella esposizione dei vizi. Ha invece accolto unitamente il terzo e il quarto motivo, ritenendo che l'obbligazione del corresponsabile solidale prevista dall'art. 6 L. 689/1981 abbia autonomia rispetto a quella dell'obbligato principale e non si estingua con l'estinzione di quest'ultima. Sulla base di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di appello (nei punti afferenti i motivi accolti) e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto affermati. Il quinto motivo è stato assorbito. Sono state altresì lasciate a carico della Corte d'appello le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 legge 24 novembre 1981 n. 689
La Corte interpreta l'art. 6 come fonte di solidarietà che ha natura autonoma rispetto all'obbligazione dell'autore dell'illecito: persegue funzione pubblicistica e deterrente e non si estingue se si estingue l'obbligazione principale.
art. 14 ultima comma legge 24 novembre 1981 n. 689
Richiamata per contrastare la tesi che l'estinzione della sanzione per l'autore dell'illecito determini automaticamente l'estinzione della posizione del corresponsabile solidale.
art. 327 c.p.c.
Applicato per il computo del termine di impugnazione: la notifica del ricorso avvenuta il 31/10/2019 è stata ritenuta tempestiva tenuto conto della sospensione feriale dei termini (richiamo della giurisprudenza di legittimità sulle sospensioni).
artt. 132 e 112 c.p.c.
Richiamati nel contesto dell'esame dei motivi di cassazione attinenti alla motivazione della sentenza e ai vizi di motivazione; la Corte ha escluso la fondatezza del motivo per carenza della prova documentale richiesta al ricorrente.
art. 329 c.p.c.
Censurato dal ricorrente in relazione alla presunta nullità di sentenza, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per mancata prova degli atti processuali indicati.
art. 345 c.p.c.
Invocato in ordine al divieto di introdurre nuove tesi in appello; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di indicazione e trascrizione degli atti che avrebbero provato i 'nova'.
artt. 102 e 103 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di litisconsorzio e della conseguente errata conclusione della Corte d'appello sull'estinzione dell'obbligazione: la Cassazione ha ritenuto fondate le censure che impongono il riesame alla luce dell'autonomia della solidarietà.
artt. 9-bis D.L. 1 ottobre 1996 n. 510; art. 21 L. 29 aprile 1949 n. 264; artt. 20 e 25 T.U. 1965 n. 1124; art. 6 c.2 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708
Norme richiamate nell'ordinanza-ingiunzione oggetto del procedimento amministrativo-sanzionatorio; non oggetto diretto dell'interpretazione decisoria sulla solidarietà, ma parte del quadro normativo di fatto violato secondo l'atto impositivo originario.
Sez. U. n. 22082 del 22/09/2017
Principio di diritto richiamato: la solidarietà prevista dall'art. 6 L. 689/1981 ha funzione anche pubblicistica e deterrente e l'obbligazione del corresponsabile è autonoma rispetto a quella dell'obbligato principale.
Massime di principio
- La solidarietà prevista dall'art. 6 L. 689/1981 ha carattere autonomo: la estinzione, per effetto di mancata impugnazione o per altri motivi, della posizione dell'autore dell'illecito non comporta automaticamente l'estinzione della responsabilità del corresponsabile solidale.
- In procedimenti sanzionatori amministrativi la responsabilità degli enti o delle società può sopravvivere indipendentemente dall'esito del giudizio relativo alla persona fisica autore dell'illecito, per finalità pubblicistiche e di deterrenza.
- L'Amministrazione non è necessariamente obbligata a notificare gli atti di impugnazione a tutti i corresponsabili perché il giudizio può essere instaurato anche con uno solo degli originari debitori; tuttavia la decisione finale deve tenere conto dell'autonomia della solidarietà.
- In sede di cassazione le doglianze devono essere autosufficienti: il ricorrente deve trascrivere e allegare gli atti che dimostrano il vizio denunciato; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Per il computo dei termini processuali nelle impugnazioni va considerata la sospensione feriale quando applicabile (art. 327 c.p.c. e giurisprudenza consolidata): notifiche apparentemente tardive possono essere comunque tempestive.
- Se la Corte d'appello riforma una decisione con argomentazioni non prospettate in primo grado o con valutazioni che incidono sulla natura della solidarietà, la Cassazione può cassare e rinviare ai fini di un nuovo esame conforme ai principi di diritto affermati.
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