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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9493/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione irrogata a Finradio s.r.l. (quale obbligato solidale) e a Giorgio Cosenza (amministratore unico e autore dell'illecito). Il Ministero deduceva plurime censure: errata applicazione delle regole processuali (tra cui l'asserita acquiescenza dell'autore dell'illecito per mancata impugnazione), violazioni procedurali in appello (divieto dei nova), e soprattutto erronea interpretazione della solidarietà prevista dall'art. 6 della L. 689/1981 (sulla natura e le conseguenze dell'obbligazione solidale tra autore dell'illecito e corresponsabile). Il ricorso mirava a far valere che l'obbligazione del corresponsabile solidale non si estingue per il mancato ricorso dell'autore dell'illecito e che la Corte d'appello aveva travisato la disciplina della solidarietà amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per carenza dell'onere probatorio e difetto di autosufficienza nella esposizione dei vizi. Ha invece accolto unitamente il terzo e il quarto motivo, ritenendo che l'obbligazione del corresponsabile solidale prevista dall'art. 6 L. 689/1981 abbia autonomia rispetto a quella dell'obbligato principale e non si estingua con l'estinzione di quest'ultima. Sulla base di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di appello (nei punti afferenti i motivi accolti) e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto affermati. Il quinto motivo è stato assorbito. Sono state altresì lasciate a carico della Corte d'appello le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 legge 24 novembre 1981 n. 689

    La Corte interpreta l'art. 6 come fonte di solidarietà che ha natura autonoma rispetto all'obbligazione dell'autore dell'illecito: persegue funzione pubblicistica e deterrente e non si estingue se si estingue l'obbligazione principale.

  • art. 14 ultima comma legge 24 novembre 1981 n. 689

    Richiamata per contrastare la tesi che l'estinzione della sanzione per l'autore dell'illecito determini automaticamente l'estinzione della posizione del corresponsabile solidale.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato per il computo del termine di impugnazione: la notifica del ricorso avvenuta il 31/10/2019 è stata ritenuta tempestiva tenuto conto della sospensione feriale dei termini (richiamo della giurisprudenza di legittimità sulle sospensioni).

  • artt. 132 e 112 c.p.c.

    Richiamati nel contesto dell'esame dei motivi di cassazione attinenti alla motivazione della sentenza e ai vizi di motivazione; la Corte ha escluso la fondatezza del motivo per carenza della prova documentale richiesta al ricorrente.

  • art. 329 c.p.c.

    Censurato dal ricorrente in relazione alla presunta nullità di sentenza, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per mancata prova degli atti processuali indicati.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato in ordine al divieto di introdurre nuove tesi in appello; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di indicazione e trascrizione degli atti che avrebbero provato i 'nova'.

  • artt. 102 e 103 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di litisconsorzio e della conseguente errata conclusione della Corte d'appello sull'estinzione dell'obbligazione: la Cassazione ha ritenuto fondate le censure che impongono il riesame alla luce dell'autonomia della solidarietà.

  • artt. 9-bis D.L. 1 ottobre 1996 n. 510; art. 21 L. 29 aprile 1949 n. 264; artt. 20 e 25 T.U. 1965 n. 1124; art. 6 c.2 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708

    Norme richiamate nell'ordinanza-ingiunzione oggetto del procedimento amministrativo-sanzionatorio; non oggetto diretto dell'interpretazione decisoria sulla solidarietà, ma parte del quadro normativo di fatto violato secondo l'atto impositivo originario.

  • Sez. U. n. 22082 del 22/09/2017

    Principio di diritto richiamato: la solidarietà prevista dall'art. 6 L. 689/1981 ha funzione anche pubblicistica e deterrente e l'obbligazione del corresponsabile è autonoma rispetto a quella dell'obbligato principale.

Massime di principio

  • La solidarietà prevista dall'art. 6 L. 689/1981 ha carattere autonomo: la estinzione, per effetto di mancata impugnazione o per altri motivi, della posizione dell'autore dell'illecito non comporta automaticamente l'estinzione della responsabilità del corresponsabile solidale.
  • In procedimenti sanzionatori amministrativi la responsabilità degli enti o delle società può sopravvivere indipendentemente dall'esito del giudizio relativo alla persona fisica autore dell'illecito, per finalità pubblicistiche e di deterrenza.
  • L'Amministrazione non è necessariamente obbligata a notificare gli atti di impugnazione a tutti i corresponsabili perché il giudizio può essere instaurato anche con uno solo degli originari debitori; tuttavia la decisione finale deve tenere conto dell'autonomia della solidarietà.
  • In sede di cassazione le doglianze devono essere autosufficienti: il ricorrente deve trascrivere e allegare gli atti che dimostrano il vizio denunciato; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Per il computo dei termini processuali nelle impugnazioni va considerata la sospensione feriale quando applicabile (art. 327 c.p.c. e giurisprudenza consolidata): notifiche apparentemente tardive possono essere comunque tempestive.
  • Se la Corte d'appello riforma una decisione con argomentazioni non prospettate in primo grado o con valutazioni che incidono sulla natura della solidarietà, la Cassazione può cassare e rinviare ai fini di un nuovo esame conforme ai principi di diritto affermati.

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