Cassazione Civile, Ordinanza n. 13354/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasceva da un'azione di regolamento di confini tra due fondi vicini siti in San Polo in Chianti. Un proprietario chiedeva al tribunale di accertare l'esatta linea di confine, di dichiarare illegittima la recinzione apposta dall'altro confinante, di condannarlo alla rimozione del manufatto e alla restituzione della porzione di terreno che assumeva occupata, nonché di ordinare l'abbattimento di un manufatto in lamiera posto vicino alla linea di confine per asserita violazione delle distanze legali. Il convenuto contestava la domanda e proponeva in via riconvenzionale accertamento di usucapione delle porzioni di terreno incluse nella recinzione. Il tribunale individuava il confine sulla base della CTU, disponeva la demolizione del manufatto in lamiera e dichiarava inammissibile la riconvenzionale; la corte d'appello rigettava l'appello principale e accoglieva l'incidentale, escludendo la demolizione. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie reiterate in appello, per asserita mancata ammissione di una nuova CTU e della prova testimoniale, oltre che per violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 950 c.c. e 2729 c.c., sostenendo che, mancando elementi certi di confinazione, il confine dovesse ricavarsi dalle mappe catastali e che la CTU avesse usato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 3) omesso esame e violazione dell'art. 873 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la qualificazione del manufatto in lamiera come opera temporanea e dunque l'esclusione dell'applicazione delle distanze legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulle prove fossero prive di autosufficienza e non dimostrassero la rituale riproposizione in appello delle istanze istruttorie, né la decisività delle prove asseritamente omesse; ha inoltre precisato che il giudice di merito non è tenuto a disporre una nuova consulenza tecnica, trattandosi di potere discrezionale. Quanto al confine, ha ribadito che, nell'azione di regolamento di confini, il giudice deve individuare il confine con gli elementi ritenuti più attendibili e solo in via sussidiaria ricorrere alle risultanze catastali; la censura ex art. 2729 c.c. era in realtà una richiesta di riesame del merito e delle risultanze probatorie. Sul terzo motivo, ha confermato che, ai fini delle distanze legali, è costruzione qualsiasi opera non completamente interrata, dotata di solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo; la corte territoriale aveva correttamente valorizzato la CTU nel ritenere il manufatto temporaneo, senza travisare i fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
le doglianze erano formulate come nullità del procedimento, violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto i motivi in parte generici e in parte diretti a sollecitare un riesame del merito, non consentito in cassazione
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è denunciabile come semplice critica alla valutazione delle prove
non è violata se il giudice attribuisce maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre; la censura sul diverso apprezzamento probatorio è inammissibile in cassazione
la deduzione di motivazione inesistente o meramente apparente non era fondata, poiché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo riconoscibile
nell'azione di regolamento di confini il giudice individua il confine con gli elementi più attendibili e ricorre alle mappe catastali solo in via sussidiaria
la violazione della disciplina delle presunzioni è configurabile solo se il giudice sussume erroneamente fatti concreti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si contesti soltanto la ricostruzione del fatto
ai fini delle distanze legali è costruzione ogni opera non completamente interrata con caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere la specifica indicazione e trascrizione delle prove e delle circostanze su cui si fonda, altrimenti difetta di autosufficienza
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancata produzione degli atti e dei documenti rilevanti per la censura determina difetto di specificità e autosufficienza del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura per mancata ammissione di prove è inammissibile se il ricorrente non dimostra di avere ritualmente riproposto le istanze istruttorie nei gradi di merito e non trascrive in modo specifico i mezzi di prova e la loro decisività.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il semplice apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, ma solo quando la decisione si fondi su prove non dedotte dalle parti o su una vera e propria alterazione delle regole legali di valutazione.
- Nell'azione di regolamento di confini il giudice deve formare il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova ritenuti più attendibili; le risultanze catastali hanno valore sussidiario e non costituiscono parametro esclusivo o prioritario in presenza di altri elementi più significativi.
- La denuncia di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice attribuisce a fatti accertati i requisiti legali della presunzione in modo giuridicamente errato; non è invece consentito usare tale norma per ottenere un nuovo esame della ricostruzione fattuale.
- Ai fini dell'art. 873 c.c. la nozione di costruzione comprende qualsiasi opera non completamente interrata dotata di solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo; la qualificazione di un manufatto come temporaneo o precario incide sulla soggezione alle distanze legali.
- In cassazione il controllo sulla motivazione non consente di sostituire una diversa lettura delle risultanze peritali o testimoniali a quella compiuta dal giudice di merito, salvo che ricorrano anomalie motivazionali o violazioni di legge effettive.
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