Cassazione Civile, Ordinanza n. 23766/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006. L'Ufficio aveva disconosciuto un credito IVA esposto dal contribuente per euro 19.711, ritenendolo non utilizzabile perché proveniente da una dichiarazione annuale IVA 2005 presentata ultratardivamente e, secondo la prospettazione dell'Agenzia nel giudizio di legittimità, radicalmente inesistente in ragione di un avviso di accertamento riferito al 2005 che avrebbe azzerato ogni possibile credito. La CTR in sede di rinvio aveva invece riconosciuto la spettanza del credito e annullato la pretesa, osservando che il credito era maturato al 31 dicembre 2005 e che l'Ufficio non ne aveva contestato il quantum. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse trascurato il fatto storico dell'inesistenza del credito IVA per effetto dell'accertamento relativo al 2005 e che, quindi, il credito riportato nel 2006 non potesse in alcun caso essere utilizzato in compensazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che il motivo non indicasse con precisione un fatto storico decisivo omesso dal giudice di rinvio, ma piuttosto una questione/argomentazione difensiva fondata su una ricostruzione matematica e giuridica non adeguatamente dedotta nei gradi di merito. Inoltre ha osservato che la censura, così costruita, avrebbe semmai potuto riguardare un'omessa pronuncia su un'eccezione impeditiva, modificativa o estintiva, da dedursi però nei suoi esatti termini e con specifica localizzazione processuale, onere non assolto. Nessuna statuizione sulle spese, perché il contribuente non si è costituito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non la mancata considerazione di questioni o argomentazioni difensive.
L'omessa considerazione di un'eccezione impeditiva, modificativa o estintiva integra un possibile vizio di omessa pronuncia, deducibile in cassazione solo se l'eccezione sia stata proposta in modo autonomamente apprezzabile, inequivoco e puntualmente riportato nel ricorso.
Richiamato nel procedimento di definizione camerale del ricorso.
Richiamato nell'istanza della difesa erariale per la decisione in udienza.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nella vicenda processuale per la questione, poi superata, della pretesa novità delle deduzioni difensive mediante memoria illustrativa.
artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Norme poste a base del controllo automatizzato che ha originato la cartella di pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico preciso, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare il mancato apprezzamento di una tesi difensiva, di un'argomentazione o di una ricostruzione logico-matematica.
- La deduzione del mancato esame di un'eccezione impeditiva, modificativa o estintiva non va veicolata come vizio motivazionale, ma come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; in tal caso è necessario che l'eccezione risulti formulata in modo chiaro, autonomo e specificamente riportata nel ricorso per cassazione.
- In sede di legittimità il motivo deve essere autosufficiente e preciso: deve indicare il fatto storico omesso, il suo carattere decisivo, il momento processuale di deduzione e le ragioni per cui la sua considerazione avrebbe mutato l'esito della lite.
- Non può essere sindacata come omesso esame la contestazione che in realtà presuppone un ulteriore accertamento sull'an e sul quantum di un controcredito non adeguatamente introdotto e definito nel giudizio di merito.
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