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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17005/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da acquisti di obbligazioni estere e societarie eseguiti da una cliente tramite la banca, in più tranche tra il 1998 e il 2001, per un controvalore complessivo rilevante. La cliente ha chiesto, in via principale, la risoluzione del contratto quadro e/o dei singoli ordini di acquisto per grave inadempimento della banca agli obblighi informativi e, in via subordinata, il risarcimento del danno da violazione della normativa sui servizi di investimento. La banca ha resistito domandando il rigetto e, in subordine, la compensazione con quanto già percepito dalla cliente a titolo di cedole e la restituzione dei titoli o del loro controvalore. La Corte d'appello ha accolto solo in parte le pretese della cliente: ha ritenuto prescritto il rimedio caducatorio relativo all'ordine del 1998, ha accolto la risoluzione per gli ordini del 2000 e 2001 per insufficiente informazione informativa, e ha disposto le reciproche restituzioni. In cassazione la cliente ha censurato, soprattutto, l'omessa pronuncia e la motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria relativa all'ordine del 1998, oltre a contestare il criterio di decorrenza della prescrizione dell'azione di risoluzione e la valutazione della specificità degli obblighi informativi assolti dalla banca; la banca ha proposto ricorso incidentale contro la limitazione delle restituzioni ai soli importi ritenuti provati, deducendo violazione delle regole probatorie e di ripetizione dell'indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse implicitamente rigettato la domanda subordinata risarcitoria relativa all'ordine del 1998, poiché aveva accolto la domanda principale di risoluzione nei limiti in cui non era prescritta, e che non vi fosse alcuna vera omissione di pronuncia. Ha inoltre affermato che, nelle controversie sui servizi di investimento, la prescrizione dell'azione di risoluzione decorre dal momento dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi e non dal successivo manifestarsi del danno o dalla conoscenza soggettiva della perdita. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile perché diretto a contestare la valutazione di merito della prova documentale e l'interpretazione degli ordini, attività insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non sottoposta al giudice di merito, circa il valore probatorio del silenzio della cliente sulla sorte dei titoli e sulle conseguenti presunzioni di mantenimento in portafoglio. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente principale, con raddoppio del contributo unificato se dovuto per entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato, ma la Corte esclude che nel caso vi sia mancanza assoluta o motivazione apparente.

  • art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale della sentenza, ma non ritenuto violato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ritiene che vi sia stato un rigetto implicito della domanda subordinata, logicamente conseguente all'accoglimento della domanda principale nei limiti della non prescrizione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per qualificare la responsabilità contrattuale dell'intermediario in caso di violazione degli obblighi informativi.

  • art. 1453 c.c.

    Usato per distinguere tra risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno, evidenziandone l'autonomia dei presupposti e degli effetti.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per la ripetizione dell'indebito conseguente alla risoluzione e alle restituzioni reciproche.

  • art. 21 T.U.F.

    Indicato come base degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione dell'intermediario nei servizi di investimento.

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    La Corte ne trae la regola secondo cui l'intermediario non può eseguire l'operazione senza avere fornito all'investitore informazioni adeguate su natura, rischi e implicazioni della specifica operazione.

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato per gli obblighi informativi in caso di operazione inadeguata e per la necessità di un'informazione specifica e completa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contestano le valutazioni probatorie.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per le presunzioni, ma la questione è dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di presunzioni legali di prova, senza esame nel merito per novità della questione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per le presunzioni semplici, ma la censura è ritenuta nuova.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per la risoluzione, coincide con l'inadempimento, non con il successivo danno o con la sua percezione soggettiva.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato per il termine di prescrizione decennale delle azioni contrattuali, applicato dalla Corte in relazione all'azione di risoluzione e, distintamente, all'azione risarcitoria.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato per escludere che l'ignoranza del titolare o il ritardo nell'accertamento del diritto sospendano la prescrizione, salvo ipotesi tipiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale e processuale; la Corte ne dichiara l'inammissibilità quando le censure mirano al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per i motivi relativi a nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione impugnata è logicamente motivata o contiene rigetto implicito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non consente di sindacare il convincimento del giudice di merito, salvo uso di prove non introdotte dalle parti.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in relazione alle restituzioni conseguenti alla risoluzione e alla compensazione tra crediti restitutori.

Massime di principio

  • Nei servizi di investimento, gli ordini di acquisto sono atti negoziali autonomi rispetto al contratto quadro; la violazione degli obblighi informativi può giustificare la risoluzione del singolo ordine se l'inadempimento è di non scarsa importanza.
  • L'intermediario finanziario deve fornire informazioni adeguate, specifiche e complete sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della singola operazione, non potendo limitarsi a una clausola generica di inadeguatezza o a formule standardizzate.
  • La sottoscrizione dell'avvertimento di inadeguatezza non esaurisce di per sé gli obblighi informativi dell'intermediario: in presenza di contestazione specifica dell'investitore, spetta alla banca provare di avere reso l'informazione concreta dovuta.
  • Per l'azione di risoluzione per inadempimento in materia di intermediazione finanziaria, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento, cioè dalla mancata informazione al tempo dell'operazione, e non dal successivo manifestarsi della perdita o dalla conoscenza soggettiva del danno.
  • L'azione di risoluzione e l'azione risarcitoria hanno presupposti ed effetti distinti: la prima mira allo scioglimento del vincolo e alle restituzioni ex tunc, la seconda richiede anche la prova del danno e della sua causalità.
  • In cassazione non è deducibile una censura che miri soltanto a rivalutare il materiale probatorio o l'interpretazione degli atti compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente congrua.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto o di diritto che non siano state previamente sottoposte al giudice di merito.
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Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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