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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01886/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una società che assumeva di essere creditrice di somme derivanti da rapporti commerciali con una cliente che gestiva un pubblico esercizio dove erano installate slot machine. A sostegno del credito furono prodotti quattro assegni bancari sottoscritti dalla madre della cliente, munita di delega di firma sul conto corrente intestato alla figlia. I giudici di merito hanno ritenuto che quei titoli, non operando come assegni in senso tecnico, valessero come promesse di pagamento ex art. 1988 c.c. e hanno condannato la titolare del conto al pagamento. In cassazione la soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1388 e 1988 c.c., sostenendo che, una volta esclusa l’applicabilità della disciplina dell’assegno, il giudice avrebbe dovuto verificare l’effettiva spendita del nome altrui da parte della firmataria e, mancando la contemplatio domini, escludere ogni obbligazione in capo alla correntista. La controparte ha resistito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome: non solo il tema della presunzione propria della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ma anche l’ulteriore e autonoma affermazione che la società creditrice avesse provato documentalmente l’esistenza di rapporti commerciali con la debitrice e quindi del credito azionato. Poiché il ricorso censurava solo una di tali rationes e non attingeva l’altra, la decisione di merito restava comunque ferma e il motivo risultava inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza è stata formulata come violazione e falsa applicazione di legge, ma è stata reputata inidonea a superare la presenza di una ratio decidendi autonoma non censurata.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’errore di qualificazione del titolo come promessa di pagamento anziché come atto con rappresentanza.

  • art. 1388 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che, in mancanza di spendita del nome del rappresentato, il titolo non potesse impegnare la titolare del conto.

  • art. 1988 c.c.

    La Corte richiama la disciplina della promessa di pagamento e la relativa presunzione dell’esistenza del rapporto sottostante, ma osserva che nella sentenza impugnata vi era anche un’autonoma motivazione fondata sulla prova documentale del credito.

  • art. 14 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La Corte d’appello ne ha escluso l’applicabilità alla fattispecie, ritenendo che il modulo di assegno privo di data, sottoscritto da soggetto delegato, valesse come promessa di pagamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base della trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In conseguenza dell’inammissibilità, è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il decisum, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; l’omessa censura di una sola di esse rende il motivo inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione resterebbe comunque ferma.
  • La mera critica alla regola di riparto dell’onere probatorio non è sufficiente se il giudice di merito ha fondato la decisione anche su un’autonoma valutazione di prova positiva dell’esistenza del credito o del rapporto sottostante.
  • In materia di promessa di pagamento, la contestazione sulla riferibilità soggettiva della dichiarazione può richiedere la prova della spendita del nome altrui, ma tale tema diventa irrilevante ai fini dell’impugnazione se la decisione poggia pure su una distinta e autonoma prova del credito.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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