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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43795/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro funzionale alla confisca, ex art. 240-bis c.p., di 20.600 euro e 200 dollari rinvenuti nell'abitazione del ricorrente. Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la motivazione come meramente apparente e priva dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza, lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato elementi a sua discolpa: le dichiarazioni del coindagato Barbu, dichiarazioni di parenti, filmati del ricevimento di nozze in Albania e i passaporti (a sostegno della provenienza dei soldi come regali nuziali e del loro trasporto in Italia). Il ricorrente è indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 in relazione all'acquisto di un chilogrammo di cocaina.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Rigetta la censura sulla motivazione del Tribunale, ritenendola effettiva e logica: il Tribunale aveva esaminato e confutato le argomentazioni difensive richiamando risultanze oggettive (intercettazioni, tracciati GPS, celle telefoniche, individuazione dell'abitazione quale luogo della consegna, rinvenimento di cocaina sul giubbotto). Inoltre il Tribunale ha valutato come non credibile la provenienza del denaro da regali di nozze per molteplici ragioni (incompatibilità valutaria, assenza di documenti di cambio, rischio di trasporto in nave, intervallo temporale tra nozze e rinvenimento, redditi dichiarati insufficienti, incongruità rispetto al ricevimento nuziale). Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; qui indicata come titolo di reato per l'indagine relativa all'acquisto di un chilogrammo di cocaina.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede il sequestro funzionale alla confisca e pone l'onere, a carico del destinatario del provvedimento, di allegare e dimostrare la lecita origine dei beni. La Corte ha ritenuto tale onere non assolto dal ricorrente.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 è consentito solo per violazione di legge. La Corte interpreta che le doglianze motivazionali sono rilevanti in cassazione solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente (vizi radicali), non quando si contesti mera illogicità.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come fonte delle ordinanze impugnate; da essa deriva il regime di impugnabilità in cassazione (limitato a violazione di legge).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per infliggere al ricorrente la somma di euro 3.000.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per sostenere l'obbligo di valutare la responsabilità del proponente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della comminazione della somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze rese ai sensi dell'art. 324 c.p.p. è ammesso soltanto per violazione di legge; le censure sulla motivazione sono ammissibili in cassazione solo quando la motivazione è del tutto assente o affetta da vizi così radicali da risultare meramente apparente.
  • In materia di sequestro funzionale alla confisca ex art. 240-bis c.p., grava sul destinatario l'onere di allegare e documentare la lecita provenienza dei beni sequestrati: occorrono elementi concreti (ricevute, giustificativi di cambio, movimenti bancari, prove documentali) per superare il fumus commissi delicti.
  • Elementi oggettivi come intercettazioni, tracciati GPS, dati delle celle telefoniche e il rinvenimento di stupefacente possono prevalere su dichiarazioni liberatorie di coindagati se integrano un quadro probatorio coerente e stringente.
  • Contestare la motivazione con mere argomentazioni di illogicità non basta per ottenere l'ammissione in cassazione; va dimostrato che la motivazione è incomprensibile o priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati comporta il rischio di condanna alle spese e di pagamento di una somma alla cassa delle ammende; pertanto è necessaria preventiva valutazione di ammissibilità e fondatezza delle censure da parte del difensore.

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