Cassazione Penale, Sentenza n. 43711/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania (06/05/2022) deducendo, complessivamente: carenza o illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74 T.U. 309/1990); richiesta di riqualificazione di talune condotte nella più lieve fattispecie di cui all'art.73, comma 5 (lieve entità) o, alternativamente, di applicazione dell'attenuante di cui all'art.74, comma 6; contestazione dell'applicabilità dell'aggravante "associazione armata" prevista dall'art.74, comma 4 (mancata prova della disponibilità di armi in capo all'associazione o della prevedibilità del possesso non meramente personale); doglianze sulla determinazione della pena e sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti (equivalenza); eccezione di violazione del divieto del bis in idem sollevata da Boscarino; e doglianze relative all'applicazione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti nel caso di Messina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, perché manifestamente infondati o reiterativi, la maggior parte dei motivi di ricorso presentati. Ha però ritenuto fondati (parzialmente) il secondo motivo di Rasizzi e il secondo motivo di Coniglio, ravvisando vizio nella motivazione relativa all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.74, comma 4, T.U. 309/1990 (associazione armata). Per tale motivo ha annullato con rinvio la parte della sentenza di merito che aveva ritenuto operante l'aggravante in capo a Boscarino, Coniglio e Rasizzi, disponendo il rinvio alla Corte territoriale affinché riesamini, alla luce dei principi richiamati, la sussistenza dell'aggravante e, se del caso, ridetermini il trattamento sanzionatorio. I ricorsi restanti dei tre (Boscarino, Coniglio, Rasizzi) sono dichiarati inammissibili nel resto. Il ricorso di Messina è dichiarato inammissibile; la Corte lo ha condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Non è stata invece accolta la censura sul presunto bis in idem. In sintesi: parziale accoglimento limitato alla qualificazione dell'aggravante "associazione armata" con annullamento e rinvio per Boscarino, Coniglio e Rasizzi; altrimenti rigetto/inammissibilità degli altri motivi e conferma delle condanne sostanziali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti), art.74
Discusse le previsioni sul reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (comma 1), sull'aggravante "associazione armata" (comma 4) e sulla fattispecie attenuata per lieve entità (comma 6). La Corte ha richiamato i criteri per la configurabilità dell'associazione, l'analisi dell'elemento strutturale e la necessità di valutare se il possesso di armi sia prevedibile e non meramente personale.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti), art.73
Norma sul reato di detenzione e spaccio; richiamata la disciplina del comma 5 (fatto di lieve entità) da valutare unitariamente rispetto a mezzi, modalità, qualità e quantità della sostanza per decidere la riqualificazione in favore della fattispecie minore.
Legge 5 gennaio 1967, n.895, artt.2 e 7
Richiamata come contestazione aggiuntiva in primo grado per specifiche condotte relative alla materia (menzionata e poi in parte esclusa dalla Corte d'appello).
Codice penale, art.59
Richiamato il principio secondo cui l'aggravante richiede la prevedibilità concreta (quotidiana) dell'elemento ad essa relativo (qui: disponibilità di armi).
Codice penale, art.62-bis
Norma sulle circostanze attenuanti generiche, richiamata nei motivi relativi al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti (in particolare nel caso di Messina).
Codice di procedura penale, art.606
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione avverso la sentenza di merito (lett. b ed e, ecc.) e ai profili di motivazione, illogicità e travisamento dei fatti.
Codice di procedura penale, art.649
Richiamata indirettamente nella doglianza sul bis in idem e con riferimento alla giurisprudenza costituzionale che ha avuto rilievo nella materia; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata.
Sent. Corte Costituzionale n.200/2016
Citata dalla difesa nella doglianza sul bis in idem; la Corte di Cassazione ha ritenuto però non applicabile la violazione invocata nel caso concreto.
Giurisprudenza di legittimità (più sentenze richiamate)
Numerosi precedenti di Cassazione sono stati richiamati per precisare i requisiti dell'associazione (art.74), la distinzione con il concorso di persone, i criteri per la qualificazione come "associazione per fatti di lieve entità" e i requisiti dell'aggravante "associazione armata".
Massime di principio
- Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art.74) non è necessario un'organizzazione complessa: sono sufficienti almeno tre persone vincolate da un patto, una ripartizione di ruoli, risorse o mezzi stabili (es. cassa comune, basi logistiche, viaggi ripetuti per rifornimenti) e la disponibilità duratura a perseguire un programma criminoso.
- La riqualificazione nella fattispecie di lieve entità (art.73, comma 5) richiede una valutazione globale e non parziale degli elementi indicati dalla norma (mezzi, modalità, quantità, qualità e circostanze): non basta isolare un elemento favorevole se il quadro complessivo evidenzia sistematicità e consistenti approvvigionamenti.
- L'aggravante "associazione armata" (art.74, comma 4) richiede più della mera menzione di armi nelle conversazioni: è necessaria la prova (o almeno la prevedibilità concreta) che le armi fossero nella disponibilità dell'associazione e non esclusivamente di uso personale di singoli associati; in mancanza di adeguata motivazione il giudice di legittimità annulla e rinvia.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni probatorie di merito: i lamentati errori di fatto o la richiesta di rivalutazione delle intercettazioni sono inammissibili se si limitano a riproporre argomentazioni già affrontate in appello senza un confronto critico con la motivazione del giudice di secondo grado.
- Il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è esercizio discrezionale del giudice di merito e va sindacato in Cassazione solo se emerge arbitrio o evidente illogicità; un giudizio di equivalenza debitamente motivato non è di per sé censurabile.
- Se la Corte di legittimità riscontra vizi di motivazione su specifiche circostanze aggravanti o su punti decisivi, la soluzione tipica è l'annullamento parziale con rinvio al giudice di merito per nuova valutazione e possibile rideterminazione della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43706/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43707/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43709/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43710/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43712/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →