Cassazione Penale, Sentenza n. 43706/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: violazione di legge per omissione di motivazione rispetto alle conclusioni scritte presentate dalla Difesa (memoria del 27/10/2022 inviata via PEC) e per nullità a regime intermedio derivante dalla tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale (conclusioni datate 24/10/2022 e trasmesse il 25/10/2022) per l'udienza del 03/11/2022; la Difesa deduce inoltre che i giudici non hanno valutato il contenuto della memoria difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Dopo accesso diretto agli atti, la Corte ha ritenuto che si è trattato di un deposito tardivo (non di omissione totale) delle conclusioni del P.G.; benché esista una giurisprudenza che qualifica il deposito tardivo come nullità a regime intermedio quando arrechi pregiudizio al contraddittorio, nel caso concreto la difesa ha avuto oltre cinque giorni (dal 25/10 al 03/11) per replicare e ha effettivamente depositato memoria il 27/10, limitandosi però a eccepire la tardività senza specificare un pregiudizio concreto o controargomentare le conclusioni, le quali erano comunque scarne (richiesta di conferma della sentenza). Perciò non è stato rilevato un danno concreto al diritto di difesa che giustificasse la nullità; il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
Norma sostanziale contestata: riconosciuta la responsabilità dell'imputato per detenzione a fini di cessione di cocaina; utilizzo della norma per la condanna nel merito del reato.
Codice di procedura penale - art. 178, comma 1, lett. c
art. 178, comma 1, lett. c
Rilevanza del contraddittorio nel rito cartolare; la tardiva trasmissione delle conclusioni del P.M. può incidere sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sulle facoltà difensive, potendo configurare nullità a regime intermedio se arrecato pregiudizio.
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 1377
Disciplina emergenziale sul processo cartolare durante la pandemia: stabilisce sequenze temporali per depositi e memorie; la violazione di queste scansioni può incidere sul diritto di difesa.
Codice di procedura penale - art. 182
Disciplina dell'eccezione di nullità: secondo parte della giurisprudenza, la difesa, se riceve tardivamente le conclusioni del P.M., è onerata della tempestiva eccezione ai sensi di quest'articolo.
Codice di procedura penale - art. 183
Riconosce alla parte privata la facoltà di depositare memorie e di esercitare il contraddittorio per iscritto; il deposito difensivo effettuato ha valore di esercizio di tale facoltà.
Codice di procedura penale - art. 180
Consente di dedurre in cassazione la nullità che si verifica in grado di appello; quindi la questione sulla tardività poteva essere dedotta con ricorso per cassazione.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto non sussistente l'ipotesi che escluda la condanna alle spese e la sanzione.
Costituzione - art. 111
Principio del giusto processo e del contraddittorio; il rito cartolare realizza il contraddittorio attraverso lo scambio di memorie scritte, perciò la sequenza e la tempestività dei depositi è rilevante ai fini del diritto di difesa.
Massime di principio
- La tardiva trasmissione delle conclusioni del Pubblico Ministero in un giudizio cartolare può configurare una nullità a regime intermedio solo se produce un pregiudizio concreto al diritto di difesa (ad es. impedendo la possibilità di replicare o di preparare adeguatamente la difesa).
- Se la parte privata riceve le conclusioni tardivamente ma ha comunque un termine utile per replicare e lo esercita, limitandosi tuttavia a eccepire la tardività senza indicare un pregiudizio specifico o senza controargomentare il contenuto sostanziale delle conclusioni, il giudice di legittimità è propenso a ritenere insussistente la nullità.
- È consigliabile, alla ricezione tardiva di conclusioni avversarie, depositare tempestivamente una memoria che non si limiti a denunziare il ritardo ma illustri i motivi per cui il ritardo ha arrecato pregiudizio concreto (richiesta di termini supplementari, necessità di accertamenti, complessità delle argomentazioni avverse), ovvero eccepire formalmente la nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
- In presenza di depositi tardivi il giudice d'appello può, in alcuni orientamenti, comunque esimersi dall'esaminare le conclusioni tardive; in altri orientamenti tali tardività comportano nullità a meno che non sia dimostrata l'assenza di pregiudizio — pertanto la strategia difensiva deve mirare a documentare l'effettivo danno procedurale.
- Per impugnare efficacemente la violazione procedurale in cassazione, è utile che il ricorso evidenzi con chiarezza il nesso di causalità tra il ritardo e l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa; in mancanza di tale prova, la censura rischia di essere dichiarata manifestamente infondata o inammissibile.
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