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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 16/09/2022, che confermava le condanne per reati di stupefacenti (art. 73 e 74 DPR 309/1990): Montella deduceva mancata e insufficiente valorizzazione della collaborazione ai sensi dell'art. 416-bis, comma 3 c.p. e mancata applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis e 133 c.p.); Babite lamentava nullità del processo per mancata conoscenza/ notifica (residente in Olanda), invalidità dell'elezione di domicilio e carenza probatoria circa il vincolo associativo ex art. 74 DPR 309/1990, nonché mancata concessione delle attenuanti generiche; Vacca contestava la incompetenza territoriale e la carenza/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che le intercettazioni non dimostravano la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che: per Montella l'attenuante speciale ex art. 416-bis non fosse applicabile alla fattispecie e che la collaborazione fosse comunque valorizzata con l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7 DPR 309/1990; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sia legittimo in assenza di elementi positivi e alla luce della giurisprudenza post riforma art. 62-bis; per Babite la notifica e la conoscenza del procedimento risultavano dimostrate (procura speciale, elezione di domicilio presso il difensore e impugnazione in appello tramite lo stesso difensore), e i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la qualificazione dell'attività come partecipazione a un'organizzazione ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990 sulla base degli elementi intercettivi; per Vacca i motivi erano aspecifici e non confutavano i passaggi motivazionali della sentenza di merito, che aveva adeguatamente valutato le intercettazioni e il sequestro di oltre 8 kg di cocaina. Conseguentemente sono stati confermati gli esiti delle decisioni di merito (con riferimento alla riduzione della pena per Montella già disposta in appello per prescrizione di uno dei reati) e tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73; art. 74; art. 74, comma 7

    Art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) applicato sulla base di elementi fattuali e intercettivi che mostrano ripetitività, ruoli e collaborazione continuativa; comma 7 utilizzato come attenuante per la collaborazione / comportamento ed applicata in concreto dai giudici.

  • Codice penale

    art. 416-bis, comma 3; art. 62-bis; art. 133

    Art. 416-bis, comma 3: attenuante speciale per collaborazione in ambito di associazione di tipo mafioso valutata non applicabile ai reati per cui Montella è stato condannato; art. 62-bis e art. 133 (attenuanti generiche e determinazione della pena) interpretati alla luce della riforma del 2008: le attenuanti generiche non sono automatiche e richiedono elementi positivi che giustifichino la diminuente.

  • Codice di procedura penale

    art. 415-bis; art. 309; art. 420-bis; art. 606, comma 1, lett. c)

    Art. 415-bis (avviso di conclusione indagini): notifica tradotta in lingua straniera ritenuta ricevuta; art. 420-bis (indici di conoscenza della vocatio in ius): la conoscenza del procedimento si valuta concretamente, e l'elezione di domicilio presso il difensore con conferimento di procura costituisce indice rilevante; art. 309 (provvedimenti cautelari e loro comunicazione) considerato nei passaggi di notifica; art. 606 comma 1 lett. c) richiamato dal ricorso per vizio di procedura ma valutato infondato.

  • Legge 203/1991

    L'aggravante richiamata è stata esclusa per alcuni reati-fine contestati, rilevando l'inapplicabilità in quel contesto fattuale.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio e la conferma di procura a un difensore domiciliatario, nonché la partecipazione di quel difensore alle fasi processuali e l'impugnazione tramite lo stesso, costituiscono indici forti della conoscenza del procedimento e possono legittimare il giudizio in assenza dell'imputato.
  • L'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis, comma 3 c.p. è applicabile solo se il fatto rientra nell'ambito delle fattispecie collegate all'associazione di tipo mafioso; la mera collaborazione non basta se la fattispecie di riferimento non è integrata.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis (2008) le attenuanti generiche non sono più automatiche: il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi positivi e di segno favorevole nella biografia e nella condotta dell'imputato.
  • La qualificazione di una condotta come partecipazione ad associazione ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990 si desume da un insieme di elementi fattuali (ripetitività delle condotte, ripartizione di ruoli, modalità esecutive, intercettazioni) e spetta principalmente al giudice di merito la valutazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico, che in Cassazione è sindacata solo per vizi logici o di illogicità.
  • I ricorsi che non confrontano specificamente i passaggi motivazionali della sentenza impugnata o che risultano aspecifici/ generici sono esposti al rigetto per manifesta infondatezza o inammissibilità; è necessario criticare punto per punto la motivazione di merito.
  • Quando esistono sequestri e riscontri materiali (es. sequestro di stupefacente) la loro presenza rafforza la motivazione dei giudici di merito e rende più difficile il successo di censure generiche sulla prova.

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