Cassazione Penale, Sentenza n. 43707/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 27/04/2022 della Corte d'Appello di Catania emessa ex art. 599-bis c.p.p.. Le doglianze principali sono: (i) per INNAO e RUSSO, vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90; (ii) per N. Cacia e G. Cacia, errore nella determinazione della pena concordata (sostengono che l'aumento per l'aggravante doveva essere pari alla metà della pena base ma in sentenza sarebbe stato applicato un aumento pari a 2/3); (iii) per NICOLOSI e INNAO, mancanza di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ricorso in cassazione contro sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ammesso solo per motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi nella determinazione della pena che non si traducono in illegalità della sanzione o in pena al di fuori dei limiti edittali. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla determinazione della pena per i Cacia, atteso che il verbale d'udienza riporta il calcolo concordato e la pena risultante corrisponde a quella pattuita. Per l'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa norma limitando l'accesso in cassazione alle sole questioni relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; questioni sostanziali o processuali diverse risultano inammissibili se rientrano nei limiti della rinuncia.
art. 129 cod. proc. pen.
La mancata o insufficiente valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. è considerata, nelle sentenze rese su istanza di concordato in appello, motivo inammissibile in cassazione quando costituisce questione rinunciata o attinente alla formazione dell'accordo.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
L'aggravante prevista viene esaminata come elemento che può incidere sulla determinazione della pena; tuttavia, se l'aumento è stato oggetto di concordato e la pena risultante sia nei limiti edittali e corrispondente all'accordo, la relativa impugnazione in cassazione è inammissibile.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 (Mariniello, Rv. 276102-01)
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Giurisprudenza richiamata per affermare la regola di inammissibilità in cassazione delle doglianze non attinenti alla formazione dell'accordo di cui all'art. 599-bis c.p.p., e per circoscrivere i motivi che possono essere esaminati.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità per l'inammissibilità; la Corte ha rilevato l'assenza di giustificazione per l'esclusione della sanzione pecuniaria salvo che non ricorra 'assenza di colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione contro sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ammesso solo per questioni relative alla formazione della volontà dell'imputato di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; altre doglianze sono generalmente inammissibili.
- Le doglianze sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono spesso inammissibili in cassazione se la questione è ricollegabile all'accordo di rito o è stata di fatto rinunciata.
- Le contestazioni sulla determinazione numerica della pena concordata sono inammissibili in cassazione quando la pena risultante è nei limiti edittali e corrisponde a quella pattuita; il verbale d'udienza e il calcolo espresso in udienza sono prova determinante dell'accordo.
- Per mettere in discussione un'aggravante (es. art. 80 d.P.R. 309/90) conviene sollevare la questione nel merito (giudizio di primo grado o appello) e non limitarsi alla cassazione contro sentenze di concordato, salvo che emergano vizi attinenti alla formazione dell'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, salvo dimostrazione di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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