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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20206/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto in un precedente giudizio l’accertamento del proprio diritto a differenze retributive maturate nel rapporto con una società in accomandita semplice poi cancellata dal registro delle imprese. Conveniva quindi in giudizio i soci della società, chiedendone la condanna al pagamento del credito. In primo grado la domanda veniva accolta e la decisione era confermata in appello, proposto dalla sola socia accomandante. In cassazione la socia accomandante deduceva violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che spettasse al lavoratore dimostrare la percezione, da parte sua, di somme attive o utili in sede di liquidazione, mentre era pacifico che lo scioglimento fosse avvenuto senza riparto di utili; censurava quindi la ritenuta propria responsabilità per il debito sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che il motivo non individuava in modo specifico la norma di legge asseritamente violata, limitandosi a un richiamo non pertinente all’art. 2313 c.c. e senza confrontarsi con la disciplina rilevante sulla sorte dei crediti sociali dopo la cancellazione della società. Dall’altro lato, ha osservato che il ricorso non si misurava con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva chiarito che il primo giudice non aveva affatto condannato la socia accomandante in via solidale e illimitata, ma nella sua qualità e comunque nei limiti delle somme eventualmente ricevute in liquidazione; pertanto la doglianza non coglieva la reale motivazione della decisione di merito. Nulla è stato disposto sulle spese perché le parti intimate non si sono costituite. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica con precisione il motivo di impugnazione e la specifica norma di diritto asseritamente violata.
  • La censura non può limitarsi a un richiamo normativo astratto o inconferente, ma deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione di merito non abbia pronunciato una condanna solidale e illimitata del socio, è inconferente dedurre la violazione del regime di responsabilità del socio accomandante come se tale condanna fosse stata effettivamente emessa.
  • L’eventuale limitazione della responsabilità del socio accomandante va dedotta e allegata in modo specifico nel giudizio di merito, non potendo essere introdotta in cassazione in forma generica o sganciata dalla motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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