Cassazione Civile, Ordinanza n. 10020/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e successiva cartella preceduta da avviso bonario, un credito d'imposta indicato dalla società in dichiarazione dei redditi. Il credito era collegato all'agevolazione cosiddetta "Tremonti ambiente" e riguardava un investimento del 2010, ma era stato utilizzato in dichiarazione solo nel 2014. La società aveva spiegato di non averlo indicato prima perché, avendo fruito anche di tariffe energetiche incentivanti connesse al "conto energia", nutriva dubbi sulla cumulabilità dei benefici, poi chiarita come possibile dal d.m. 5 luglio 2012. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia aveva proposto ricorso affidato a due motivi, ma la contribuente aveva poi depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 130/2022, allegando la tempestività dell'istanza, l'esatta individuazione della cartella e i modelli F24 attestanti il pagamento.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha ritenuto pregiudiziale e fondata l'istanza di cessazione della materia del contendere presentata dalla contribuente nell'ambito della definizione agevolata delle liti pendenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha precisato che le spese restano a carico della parte che le abbia anticipate e ha escluso il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione dovuta a sopravvenienze normative e non a rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato della dichiarazione e il conseguente recupero di somme/crediti d'imposta indebitamente indicati.
art. 5, comma 1, l. 31/08/2022, n. 130
Costituisce il fondamento della definizione agevolata della lite pendente che, una volta perfezionata, comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per effetto di sopravvenienze normative collegate alla definizione agevolata.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.
d.m. 5 luglio 2012
È richiamato come fonte che ha chiarito la cumulabilità dei benefici energetici con l'agevolazione fiscale invocata dalla contribuente.
Massime di principio
- Quando, nelle liti tributarie pendenti, risulta perfezionata una definizione agevolata prevista dalla legge e la parte deposita tempestivamente l'istanza corredata dalla prova del versamento e dall'esatta identificazione dell'atto impugnato, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata sopravvenuta preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata da una procedura condonistica o da altra sopravvenienza normativa, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09906/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09907/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09908/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09909/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09910/2025 del 16/04/2025
- ordinanza_civile · 16 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09912/2025 del 16/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →