Cassazione Civile, Ordinanza n. 03207/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di giudizi risarcitori per il decesso di un congiunto in mare: il tribunale e poi la corte d'appello avevano condannato un Comune a pagare somme a più familiari; il Comune aveva eseguito i pagamenti, in parte con assegni cointestati e in parte con bonifico su conto intestato a uno dei beneficiari, anche indicato come delegato dagli altri. Successivamente la sentenza d'appello fu cassata con rigetto delle domande risarcitorie. Il Comune agì quindi ai sensi dell'art. 389 c.p.c. per ottenere la restituzione di quanto pagato e ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti dei beneficiari, emesso in via solidale. Uno dei destinatari oppose il decreto sostenendo: (a) che non vi fosse interesse a impugnare da parte del singolo coobbligato, poiché la sentenza era comune e l'eventuale cassazione non avrebbe effetti utili senza impugnazione degli altri; (b) che la restituzione non potesse essere qualificata come obbligazione solidale, perché la solidarietà andrebbe desunta dalla fonte del debito e non dal solo fatto che il pagamento fosse stato eseguito in modo unitario; (c) che, per il bonifico, il pagamento era riferibile solo al titolare del conto e non a tutti i beneficiari. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure fattuali sulla riferibilità del bonifico, perché dirette a contestare accertamenti di merito; ha invece affermato che, nell'azione di restituzione ex art. 389 c.p.c., ciò che rileva è il pagamento come concretamente eseguito, non la fonte sostanziale del credito originario. Poiché il Comune aveva effettuato un pagamento unico e indifferenziato a favore dei beneficiari considerati come parte unica plurisoggettiva, la successiva restituzione doveva essere altrettanto unitaria e indifferenziata, con vincolo solidale tra i percettori. È stata inoltre respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse del singolo coobbligato ad impugnare. Il ricorso principale è stato rigettato; il ricorso incidentale condizionato del Comune è rimasto assorbito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale, confermando la sentenza della corte territoriale che aveva rideterminato il decreto ingiuntivo e aveva riconosciuto la solidarietà passiva nell'obbligo restitutorio. Ha ritenuto corretta la qualificazione della restituzione come obbligazione solidale, perché il pagamento originario era stato effettuato in modo unitario e senza distinzione di quote. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di restituzione conseguente alla cassazione della sentenza è diretta al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento eseguito in esecuzione del provvedimento poi caducato; può essere proposta anche in via monitoria.
La riforma o cassazione della sentenza estende i propri effetti agli atti e provvedimenti dipendenti, facendo venir meno la giustificazione dei pagamenti eseguiti in sua esecuzione.
La solidarietà si fonda sull'unicità della prestazione dovuta, non sull'unicità della fonte del debito; l'adempimento di uno libera tutti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per censurare la violazione di legge in tema di solidarietà passiva.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro dedotto per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del fatto.
Richiamato solo per la definizione camerale del procedimento in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso principale sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in relazione alla misura del contributo unificato dovuto.
Richiamato per affermare che, nei rapporti con i coobbligati solidali, la mancata impugnazione di uno non priva gli altri dell'interesse a impugnare.
Massime di principio
- Nell'azione di restituzione ex art. 389 c.p.c., la domanda mira al ripristino integrale della situazione patrimoniale precedente al pagamento eseguito in forza della sentenza poi cassata; perciò la restituzione va commisurata alle modalità concrete del pagamento, non alla sola fonte sostanziale del credito originario.
- Se il debitore esegue un pagamento unitario e indifferenziato in favore di più aventi diritto considerati come una parte unica plurisoggettiva, l'obbligazione restitutoria che ne deriva può essere configurata come solidale, perché deve essere altrettanto unitaria la reintegrazione dovuta al solvens.
- La solidarietà passiva non richiede che la fonte dell'obbligazione sia unica: è sufficiente l'unicità della prestazione dovuta, con effetto liberatorio dell'adempimento anche se compiuto da uno solo dei condebitori.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile, mediante ricorso per cassazione, la ricostruzione fattuale del giudice di merito sulle modalità e sui destinatari del pagamento, se la doglianza richiede una nuova valutazione delle prove.
- Ciascun condebitore solidale conserva interesse a impugnare la decisione resa anche nei confronti degli altri, perché il rapporto obbligatorio è distinto per ogni obbligato, pur se connesso agli altri; la mancata impugnazione di uno non rende di per sé inammissibile quella dell'altro.
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