Cassazione Civile, Ordinanza n. 35444/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino straniero. Il Giudice di Pace, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione con rinvio, ha annullato il provvedimento espulsivo e ha compensato le spese del giudizio di rinvio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. e lamentando che la compensazione fosse stata motivata con ragioni insussistenti o comunque generiche: l'orientamento giurisprudenziale sarebbe stato univoco, mentre la particolarità dei motivi e il riferimento a una futura e incerta domanda di asilo sarebbero stati elementi non idonei a sorreggere la compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la compensazione delle spese, ove adeguatamente motivata, rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e che il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Poiché la statuizione del Giudice di Pace era sorretta da motivazione ritenuta idonea, il ricorso è stato rigettato. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di cassazione, in ragione della mancata difesa dell'amministrazione intimata. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente da tasse o imposte.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro evocato per censurare la violazione di legge in tema di spese processuali; la Corte ricorda che il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
Richiama il principio generale della soccombenza nella regolazione delle spese.
Consente al giudice, nei casi previsti, di compensare in tutto o in parte le spese; la valutazione dell'opportunità della compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indica il rito camerale per la trattazione del ricorso.
Norma richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011
È richiamato per affermare l'esenzione del procedimento da tasse e imposte.
art. 13-bis d.lgs. n. 286 del 1998
Norma sostituita dall'art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011, richiamata solo per confermare l'esenzione fiscale del procedimento.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione, quando prevista e congruamente motivata, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del rispetto del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla regolazione delle spese non consente una rivalutazione dell'opportunità della compensazione, ma solo il controllo sulla correttezza giuridica della decisione e sulla presenza di una motivazione sufficiente e non apparente.
- Nei procedimenti esenti da tassa o imposta, non opera il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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