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Parere

Parere n. 1741/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dai signori Alessandro Provini e Emanuela Provini contro il Comune di Busto Garolfo per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 75 del 24 settembre 2024 avente ad oggetto la messa in sicurezza di un’area degradata.

Giustizia amministrativa202500688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento parziale dell’ordinanza sindacale n. 75 del 24 settembre 2024, relativa alla messa in sicurezza di un’area degradata in via Legnano angolo viale Europa.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Prevale il privato

La questione giuridica

I comproprietari contestano l’ordinanza con cui il Sindaco ha imposto, entro dieci giorni, la realizzazione di una recinzione rigida idonea a impedire l’accesso all’area, riservando l’esecuzione d’ufficio in danno e a spese degli obbligati. Con il primo motivo deducono l’insussistenza dei presupposti per l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL, in quanto l’area è privata e non aperta al pubblico transito e non ricorrerebbero emergenze sanitarie o di igiene pubblica né esigenze di tutela della vivibilità urbana e del decoro. Sostengono inoltre che, per i rifiuti abbandonati, fosse utilizzabile l’ordinario strumento previsto dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006, non l’ordinanza contingibile e urgente. Con ulteriore motivo contestano la riserva di esecuzione in danno ai sensi dell’art. 21-ter della legge 241/1990, poiché tale forma di esecutorietà sarebbe ammessa solo nei casi stabiliti dalla legge e non sarebbe prevista dall’art. 50 TUEL.

Il parere

Il ricorso è accolto parzialmente. È respinta la censura relativa ai presupposti dell’ordinanza: il sopralluogo ha accertato una situazione oggettiva di incuria e degrado suscettibile di mettere a repentaglio la salute o l’igiene pubblica, e l’area non era adeguatamente recintata per impedire un agevole accesso a terzi. È respinta anche la censura fondata sull’art. 192 del d.lgs. 152/2006, perché tale disposizione consente la rimozione o lo smaltimento dei rifiuti, ma non di imporre la realizzazione della recinzione ordinata nel caso concreto. È invece accolto il motivo concernente la riserva di esecuzione in danno: essa non è una previsione priva di effetti lesivi attuali, ma uno strumento di coercizione indiretta consentito solo per fattispecie specificamente previste dalla legge. In assenza di una previsione legislativa espressa, è illegittima sia l’esecuzione in danno sia la sua prospettazione nell’ordinanza. Il provvedimento è quindi annullato limitatamente alla parte in cui dichiara l’intendimento di applicare l’art. 21-ter della legge 241/1990.

Osservazioni

Presupposti dell’ordinanza ex art. 50 TUEL

La censura è respinta: l’accertata situazione di incuria e degrado era suscettibile di mettere a repentaglio salute o igiene pubblica e l’area non risultava adeguatamente recintata per impedire l’accesso agevole di terzi.

Rapporto tra ordinanza contingibile e urgente e art. 192 d.lgs. 152/2006

La censura è respinta: l’art. 192 riguarda la rimozione o lo smaltimento dei rifiuti e non costituisce lo strumento per imporre l’obbligo di realizzare un’adeguata recinzione di confine.

Riserva di esecuzione in danno ex art. 21-ter legge 241/1990

La censura è accolta: in assenza di un’espressa previsione di legge, non è legittimo disporre o anche solo prospettare l’esecuzione in danno dell’ordine. L’ordinanza è annullata limitatamente alla relativa riserva.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    L’articolo 50 del TUEL conferisce al Sindaco, quale rappresentante dell'ente locale, il potere di emanare ordinanze contingibili urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria o igiene pubblica o finanche di grave incuria o degrado del territorio, o per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

    Il potere sindacale può essere esercitato per fronteggiare anche situazioni di grave incuria o degrado del territorio suscettibili di incidere sulla salute o sull’igiene pubblica. Nel caso concreto, l’accertamento del degrado e l’accessibilità dell’area a terzi giustificavano l’ordine di realizzare una recinzione.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    Né può sostenersi che il degrado e il conseguente pericolo potesse essere affrontato con lo strumento di cui all’articolo 192 del codice ambiente, invero utilizzabile esclusivamente per la rimozione o lo smaltimento dei rifiuti e non già per imporre, come invece disposto nel caso di specie, l’obbligo di erigere un’adeguata recinzione di confine.

    L’art. 192 è utilizzabile per ordinare la rimozione o lo smaltimento dei rifiuti, ma non per imporre la realizzazione di una recinzione; pertanto, non esclude il ricorso allo strumento utilizzato per conseguire quest’ultimo risultato.

  • art. 21-ter l. 241/1990

    In mancanza di una espressa previsione di legge l’esecuzione in danno, e ancor prima, la sua prospettazione nell’ambito di un provvedimento, sia pur contingibile e urgente, è illegittima.

    L’esecuzione in danno, inclusa la sua prospettazione nel provvedimento, è ammessa soltanto in presenza di un’espressa base legislativa. La sua previsione nell’ordinanza impugnata è illegittima in mancanza di una norma che la autorizzi.

  • art. 54, comma 7, d.lgs. 267/2000

    E’ il caso ad esempio delle ordinanze ex art. 54 TUEL che il sindaco può adottare quale ufficiale di Governo.

    L’art. 54 TUEL è indicato come esempio di fattispecie in cui la legge prevede espressamente l’esecuzione d’ufficio. La relativa previsione non può essere estesa alle ordinanze adottate ai sensi dell’art. 50 TUEL.

Massime di principio

  • L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL può essere utilizzata per fronteggiare una situazione oggettiva di grave incuria o degrado suscettibile di mettere a repentaglio salute o igiene pubblica; la natura privata dell’area non è di per sé ostativa quando l’area è accessibile a terzi per l’insufficienza della recinzione.
  • Lo strumento previsto dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006, volto alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti, non è utilizzabile per imporre obblighi diversi, quale la realizzazione di una recinzione.
  • L’esecuzione in danno costituisce uno strumento di coercizione indiretta che richiede una specifica previsione legislativa; in assenza di essa è illegittima anche la sola riserva di procedervi contenuta nel provvedimento.

Ordinanza sindacale per la messa in sicurezza di un’area degradata

Il parere riguarda un ricorso straordinario di due comproprietari contro il Comune di Busto Garolfo, relativo all’ordinanza sindacale che imponeva la realizzazione di una recinzione e prospettava l’esecuzione in danno. La Sezione accoglie il ricorso solo nella parte relativa a quest’ultima previsione.

Fatti e contenuto dell’ordinanza

I ricorrenti sono comproprietari di un’area acquistata con decreto di trasferimento del Tribunale di Milano del 30 novembre 2006. Nel sopralluogo dell’11 settembre 2024 la polizia locale rilevava tracce di bivacchi, giacigli, rifiuti urbani e accessi di persone senza fissa dimora attraverso varchi nella recinzione. L’ordinanza n. 75, indicata nell’epigrafe come del 24 settembre 2024 e nel testo come del 24 maggio 2024, ingiungeva di realizzare entro dieci giorni una recinzione rigida e adeguatamente interdittiva, per rimuovere potenziali pericoli e impedire l’accesso e la permanenza nell’area. In caso di inottemperanza, il Comune si riservava di intervenire d’ufficio in danno e a spese degli obbligati, richiamando l’art. 21-ter della legge 241/1990.

Motivi del ricorso

I ricorrenti contestavano, in primo luogo, la sussistenza dei presupposti per l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 TUEL: l’area era privata e non aperta al pubblico transito e, secondo la loro prospettazione, non ricorrevano emergenze sanitarie o igieniche né esigenze di tutela della vivibilità urbana e del decoro. Sostenevano inoltre che la presenza dei rifiuti dovesse essere affrontata con lo strumento ordinario dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006. Infine, censuravano la riserva di esecuzione in danno, non prevista dall’art. 50 TUEL.

Presupposti dell’ordinanza e rapporto con la disciplina dei rifiuti

La Sezione respinge le prime censure. Dal sopralluogo era emersa una situazione oggettiva di incuria e degrado suscettibile di mettere a repentaglio salute o igiene pubblica; inoltre, l’area non era adeguatamente recintata per impedire un agevole accesso a terzi. La circostanza che il fondo fosse privato non escludeva quindi l’esercizio del potere sindacale. L’art. 192 del d.lgs. 152/2006, d’altra parte, è utilizzabile per ordinare la rimozione o lo smaltimento dei rifiuti, non per imporre la realizzazione di una recinzione.

Illegittimità della riserva di esecuzione in danno

La Sezione accoglie la censura relativa all’art. 21-ter della legge 241/1990. La riserva di intervento in danno non è una mera enunciazione priva di effetti attuali, ma uno strumento di coercizione indiretta che richiede una specifica base legislativa. In mancanza di un’espressa previsione di legge, è illegittima sia l’esecuzione in danno sia la sua prospettazione nel provvedimento. L’art. 54 TUEL è richiamato come esempio di disciplina che prevede espressamente tale possibilità per le ordinanze adottate dal Sindaco quale ufficiale di Governo; la previsione non è invece ravvisabile, per il caso in esame, nell’art. 50 TUEL.

Esito

Il ricorso è accolto in parte e l’ordinanza è annullata limitatamente alla dichiarazione d’intendimento di applicare l’art. 21-ter della legge 241/1990. Restano ferme le altre disposizioni dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiRifiutiEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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