Parere n. 1739/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comando generale della Guardia di Finanza per l’annullamento della determinazione disciplinare n. 229525/2023 del 7 luglio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDeterminazione del Comandante Regionale Calabria n. 229525/2023 del 7 luglio 2023, di rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di due giorni di consegna di rigore
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione che aveva respinto il ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare irrogata il 17 maggio 2023 dal Comandante Provinciale di Reggio Calabria. Ha dedotto essenzialmente l’intempestività dell’avvio del procedimento disciplinare, sostenendo che l’Amministrazione aveva atteso la conclusione del processo penale pur essendo già a conoscenza dei fatti. Nel corso del procedimento consultivo, l’Amministrazione ha notificato opposizione al ricorso straordinario, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’opposizione dell’Amministrazione fosse stata notificata ritualmente e tempestivamente via PEC al ricorrente il 18 dicembre 2023 e che l’atto desse conto della possibilità di costituirsi dinanzi al TAR entro 60 giorni. La relazione istruttoria è stata regolarmente comunicata al ricorrente, che non ha presentato osservazioni. In applicazione degli artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48, comma 1, c.p.a., la notificazione dell’opposizione e la richiesta di trasposizione determinano l’improcedibilità del ricorso straordinario; il motivo relativo alla tempestività del procedimento disciplinare non è stato esaminato nel merito.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
L’opposizione del Comando generale della Guardia di Finanza, notificata ritualmente e tempestivamente via PEC il 18 dicembre 2023 con richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale e indicazione del termine di 60 giorni per costituirsi dinanzi al TAR, rende improcedibile il ricorso straordinario.
Tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare
Il ricorrente aveva contestato che l’Amministrazione avesse atteso la conclusione del processo penale nonostante fosse già a conoscenza dei fatti. La questione non è stata esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
La notifica dell’atto di opposizione formulato dall’Amministrazione rende improcedibile il ricorso straordinario ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 10 del dPR 1199/71 e 48, comma 1, c.p.a.
L’opposizione dell’Amministrazione, notificata ritualmente e tempestivamente con richiesta di trasposizione, determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.
La notifica dell’atto di opposizione formulato dall’Amministrazione rende improcedibile il ricorso straordinario ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 10 del dPR 1199/71 e 48, comma 1, c.p.a.
La disposizione, letta con l’art. 10 d.P.R. 1199/1971, fonda l’improcedibilità del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione e della richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale.
Massime di principio
- La notificazione rituale e tempestiva dell’opposizione dell’Amministrazione al ricorso straordinario, accompagnata dalla richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale, rende improcedibile il ricorso straordinario ai sensi degli artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48, comma 1, c.p.a.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione e trasposizione
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di un finanziere scelto contro il Comando generale della Guardia di Finanza, avente a oggetto una sanzione disciplinare di due giorni di consegna di rigore.
Vicenda e motivo del ricorso
La sanzione era stata irrogata il 17 maggio 2023 dal Comandante Provinciale di Reggio Calabria. Il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico, respinto con determinazione del Comandante Regionale Calabria n. 229525/2023 del 7 luglio 2023, poi impugnata in sede straordinaria. Il motivo dedotto riguardava l’intempestività dell’avvio del procedimento disciplinare: secondo il ricorrente, l’Amministrazione aveva atteso la conclusione del processo penale benché fosse già a conoscenza dei fatti.
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
Il Comando generale ha riferito di avere notificato al ricorrente l’opposizione al ricorso straordinario. Dagli atti risulta che l’opposizione, con richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale, è stata notificata ritualmente e tempestivamente via PEC il 18 dicembre 2023. L’atto indicava la possibilità di costituirsi dinanzi al TAR entro 60 giorni. Anche la relazione istruttoria è stata regolarmente comunicata al ricorrente, che non ha formulato osservazioni.
Esito
La Sezione ha ritenuto che l’opposizione notificata dall’Amministrazione rendesse improcedibile il ricorso straordinario ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48, comma 1, c.p.a. La questione di merito sulla tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare non è stata quindi decisa.
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