Parere n. 219/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con sede a Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Piccioli e Roberto Dezio, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto dall’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 26 del 16 gennaio 2026, avente ad oggetto «Revoca D.A. n. 1070 del 08/08/2025, D.A. n. 1342 del 16/10/2025 ed introduzione del Profilo e Scheda Corso di “Tecnico specializzato dell’Educazione e dell’Assistenza in Orientamento e Autonomia Personale per i disabili visivi” nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana», e dei relativi Allegati I («Profilo») e II («Scheda corso»), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 26 del 16 gennaio 2026, con i relativi Allegati I e II, istitutivo del profilo e della scheda corso per il «Tecnico specializzato dell’Educazione e dell’Assistenza in Orientamento e Autonomia Personale per i disabili visivi».
Esito
La questione giuridica
La Federazione impugna il decreto regionale sostenendo che, sebbene formalmente diretto a disciplinare un percorso formativo, esso avrebbe introdotto di fatto una nuova professione, definendone profilo, competenze e formazione senza una norma statale di riferimento. Deduce: violazione della competenza legislativa statale in materia di professioni; violazione della riserva di legge statale sulle professioni sanitarie e invasione delle competenze delle professioni sanitarie della riabilitazione, con lesione anche del diritto alla salute; contrasto con la legge n. 24/2017 e rischio di esercizio abusivo di professione, oltre a sviamento; mancato coordinamento con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al d.lgs. n. 13/2013; irragionevolezza e sproporzione, difetto di istruttoria e motivazione. Il parere è richiesto limitatamente all’istanza cautelare, mentre la ricevibilità del ricorso è rilevata in ragione della proposizione il 14 maggio 2026, entro 120 giorni dall’adozione del decreto.
Il parere
Il Consiglio esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare, senza anticipare né pregiudicare la decisione sul merito. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare ravvisa il fumus boni iuris anche alla luce della posizione assunta dalla stessa Regione in un distinto contenzioso straordinario su questione analoga: l’Amministrazione aveva riconosciuto che il termine «riabilitazione» inerisce tipicamente al campo sanitario e aveva revocato il precedente decreto n. 1070 dell’8 agosto 2025, con cessazione della materia del contendere in quel procedimento. Ravvisa inoltre il periculum in mora perché la scheda del percorso per occupati contenuta nell’Allegato II attribuisce al corso, e all’attestazione finale, il titolo di «Tecnico specializzato dell’educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi». L’uso di tale denominazione potrebbe indurre i privati a ritenere i tecnici abilitati a svolgere attività riabilitativa specificamente sanitaria. Il parere non decide i cinque motivi di merito, che restano impregiudicati.
Osservazioni
Istanza cautelare - Fumus boni iuris
La sospensione appare sorretta dal fumus, considerato che, in un altro contenzioso straordinario su questione analoga, la stessa Regione ha riconosciuto la natura tipicamente sanitaria del termine «riabilitazione» e ha revocato il precedente decreto n. 1070 dell’8 agosto 2025. Il rilievo è formulato nell’ambito della sommaria delibazione cautelare e non comporta decisione sui motivi di merito.
Istanza cautelare - Periculum in mora
La denominazione riportata nell’Allegato II per il percorso destinato agli occupati e per la relativa attestazione finale («Tecnico specializzato dell’educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi») può indurre i privati a ritenere che i tecnici siano idonei a svolgere attività riabilitativa di carattere specificamente sanitario.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, Cost.
violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 3, Cost. – eccesso di potere per violazione della competenza statale in materia di «professioni»;
La disposizione è invocata dalla ricorrente a sostegno della riserva allo Stato della competenza legislativa in materia di professioni. Il parere non decide nel merito tale censura, riservando ogni statuizione definitiva.
violazione della riserva di legge statale in materia di professioni sanitarie (leggi n. 251/2000 e n. 43/2006) - violazione dell’art. 32 Cost. - eccesso di potere per travisamento dei fatti e usurpazione di competenze riservate alle professioni sanitarie della riabilitazione;
È indicata dalla ricorrente quale fonte della riserva statale relativa alle professioni sanitarie; il parere non definisce la portata della riserva, limitandosi a valutare la plausibilità cautelare delle contestazioni.
violazione della riserva di legge statale in materia di professioni sanitarie (leggi n. 251/2000 e n. 43/2006) - violazione dell’art. 32 Cost. - eccesso di potere per travisamento dei fatti e usurpazione di competenze riservate alle professioni sanitarie della riabilitazione;
È richiamata dalla ricorrente quale fonte della riserva statale in materia di professioni sanitarie. Nessuna interpretazione definitiva è resa, essendo il parere circoscritto alla misura cautelare.
art. 32 Cost.
violazione della riserva di legge statale in materia di professioni sanitarie (leggi n. 251/2000 e n. 43/2006) - violazione dell’art. 32 Cost. - eccesso di potere per travisamento dei fatti e usurpazione di competenze riservate alle professioni sanitarie della riabilitazione;
La ricorrente collega la dedotta invasione delle competenze delle professioni sanitarie alla tutela costituzionale della salute. Il parere non decide questa censura nel merito.
violazione e falsa applicazione della legge n. 24/2017 («legge Gelli-Bianco») - violazione dell’art. 248 c.p. (esercizio abusivo di una professione) - eccesso di potere per sviamento;
La legge è richiamata dalla ricorrente tra i parametri che il decreto impugnato avrebbe violato; il parere non ne specifica l’applicazione né decide la relativa censura, riservata al merito.
violazione e falsa applicazione della legge n. 24/2017 («legge Gelli-Bianco») - violazione dell’art. 248 c.p. (esercizio abusivo di una professione) - eccesso di potere per sviamento;
La ricorrente prospetta il rischio di esercizio abusivo di una professione. Il Consiglio, in sede cautelare, rileva soltanto che la denominazione del percorso può indurre i privati a ritenere sussistente l’idoneità a svolgere attività riabilitativa sanitaria, senza decidere la configurabilità dell’illecito.
violazione e falsa applicazione del d. lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 – eccesso di potere per difetto di coordinamento con il sistema nazionale di certificazione delle competenze e dei principi di coordinamento tra Stato e Regioni;
La fonte è invocata dalla ricorrente in relazione al coordinamento con il sistema nazionale di certificazione delle competenze; il parere non esamina nel merito la censura.
art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso, regolare sotto il profilo fiscale, è ricevibile in quanto proposto il 14 maggio 2026, entro il termine di centoventi giorni dall’adozione del decreto impugnato avvenuta il 16 gennaio 2026.
Il parere considera ricevibile il ricorso straordinario perché presentato entro il termine di 120 giorni dall’adozione del decreto impugnato. Il testo non indica espressamente la disposizione normativa che disciplina tale termine; il riferimento è alla disciplina generale del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del ricorso straordinario, il fumus boni iuris può essere valutato anche tenendo conto della posizione già assunta dalla stessa amministrazione in un contenzioso distinto su una questione analoga, senza che ciò equivalga a una decisione definitiva sul merito.
- Può sussistere periculum in mora quando la denominazione attribuita a un percorso formativo e all’attestazione finale sia idonea a indurre i destinatari a credere di poter svolgere attività riservate a una professione sanitaria.
Sospensione cautelare del decreto regionale sul profilo formativo per l’assistenza ai disabili visivi
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione, esamina esclusivamente l’istanza cautelare proposta dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni sanitarie tecniche. Il ricorso riguarda il decreto assessoriale n. 26 del 16 gennaio 2026 e i relativi allegati, che introducono nel Repertorio regionale il profilo e la scheda del corso per tecnici destinati all’orientamento e all’autonomia personale delle persone con disabilità visiva.
Ricorso e censure dedotte
La Federazione sostiene che la Regione non si sia limitata a disciplinare un percorso formativo, ma abbia istituito di fatto una nuova professione, definendone profilo, competenze e formazione in assenza di una norma statale di riferimento. Deduce la violazione della competenza legislativa statale in materia di professioni (art. 117, comma 3, Cost.); della riserva statale in materia di professioni sanitarie, con riferimento alle leggi n. 251/2000 e n. 43/2006 e all’art. 32 Cost.; della legge n. 24/2017 e dell’art. 248 c.p.; nonché del d.lgs. n. 13/2013, per mancato coordinamento con il sistema nazionale di certificazione delle competenze. Denuncia, inoltre, irragionevolezza e sproporzione, difetto di istruttoria e motivazione.
Il ricorso, presentato il 14 maggio 2026 contro il decreto adottato il 16 gennaio 2026, è ritenuto ricevibile perché proposto entro il termine di 120 giorni.
Valutazione dell’istanza cautelare
Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Consiglio ravvisa il fumus boni iuris. Assume rilievo la posizione tenuta dalla stessa Regione in un altro contenzioso straordinario su questione analoga: l’Amministrazione aveva riconosciuto che il termine «riabilitazione» inerisce tipicamente al campo sanitario e aveva revocato il precedente decreto n. 1070 dell’8 agosto 2025, determinando in quel procedimento la cessazione della materia del contendere.
È ravvisato anche il periculum in mora. L’Allegato II attribuisce al percorso per occupati, e alla relativa attestazione finale, il titolo di «Tecnico specializzato dell’educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi». Tale denominazione può ingenerare nei privati la convinzione che i tecnici siano idonei a svolgere attività riabilitativa specificamente sanitaria.
Esito e limiti del parere
Il Consiglio esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare. Ogni statuizione definitiva sul merito del ricorso e sulle censure dedotte è espressamente impregiudicata e riservata.
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