Parere n. 1740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’economia e delle finanze per l’annullamento del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 316311/2024 del 28 ottobre 2024 di rigetto dell’istanza di rimborso spese di patrocinio legale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento del 28 ottobre 2024 del Comando generale della Guardia di Finanza, prot. n. 316311/2024, relativo al rimborso delle spese di patrocinio legale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha riconosciuto, su una richiesta complessiva di 365.407,96 euro per spese legali sostenute in un procedimento penale conclusosi con sentenza della Corte di cassazione del 4 maggio 2021 di annullamento senza rinvio della precedente pronuncia della Corte d’appello di Milano, un rimborso di 98.000 euro, corrispondente alla misura ritenuta congrua dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha contestato che la valutazione di congruità non avesse considerato l’aumento degli onorari in ragione della complessità del processo e del numero degli imputati, sostenendo che tale incremento fosse dovuto ai sensi del d.m. 55/2014. L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso straordinario per mancata definitività dell’atto, rilevando che il provvedimento era impugnabile con ricorso gerarchico al Capo di Stato Maggiore; nel merito ha sostenuto che l’aumento degli onorari per la pluralità delle parti fosse facoltativo.
Il parere
Il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di un provvedimento definitivo, requisito richiesto dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. 1199/1971. L’atto era stato emanato dal Capo del I reparto della Guardia di Finanza e poteva essere impugnato in via gerarchica davanti al Capo di Stato Maggiore ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto. La Sezione richiama l’orientamento secondo cui non sono definitivi gli atti adottati da dirigenti non apicali, non dichiarati definitivi dalla legge o emanati da organi che non esprimono la volontà ultima dell’amministrazione. Rileva inoltre che il provvedimento indicava espressamente i rimedi esperibili e le autorità cui rivolgersi. La questione di merito sull’entità del rimborso e sull’incremento degli onorari non viene esaminata.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è inammissibile perché l’atto impugnato non era definitivo: era esperibile il ricorso gerarchico al Capo di Stato Maggiore. La Sezione non esamina quindi la censura relativa alla congruità del rimborso né la questione dell’aumento degli onorari per la complessità del procedimento e la pluralità degli imputati.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del dPR 1199/71 il ricorso straordinario può avere a oggetto esclusivamente un provvedimento “definitivo”, ossia un provvedimento per la cui conferma, modifica o per il cui annullamento l’ordinamento non concede alcun rimedio amministrativo ordinario.
Il ricorso straordinario è proponibile soltanto contro provvedimenti per i quali non sia disponibile un rimedio amministrativo ordinario; la presenza di un ricorso gerarchico esclude la definitività dell’atto e comporta l’inammissibilità del ricorso straordinario.
art. 2, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Nel caso di specie l’atto impugnato è stato emanato dal Capo del I reparto della Guardia di Finanza ed era quindi ricorribile in via gerarchica al Capo di Stato Maggiore, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del dPR 1199/71.
La disposizione individua il rimedio gerarchico esperibile contro l’atto del Capo del I reparto; tale rimedio impedisce di considerare definitivo il provvedimento ai fini del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile solo contro un provvedimento definitivo, cioè non assoggettabile a rimedi amministrativi ordinari.
- Un atto adottato da un organo non apicale e impugnabile in via gerarchica non è definitivo e non può essere direttamente contestato con ricorso straordinario.
- L’indicazione, nel provvedimento, dei rimedi esperibili e delle autorità competenti può confermare l’esistenza di un rimedio amministrativo ordinario e l’assenza del requisito della definitività.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro il diniego parziale di rimborso delle spese legali
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un maresciallo aiutante in congedo della Guardia di Finanza contro il provvedimento del Comando generale del 28 ottobre 2024, relativo al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute in un procedimento penale.
Fatti e domanda di rimborso
Il ricorrente aveva richiesto, ai sensi dell’art. 18 del d.l. 67/1997, convertito dalla l. 135/1997, il rimborso di 365.407,96 euro. Il procedimento penale, nel quale era imputato insieme ad altre persone per i reati di cui all’art. 319 c.p. e all’art. 3 della l. 1383/1941, si era concluso con la sentenza della Corte di cassazione del 4 maggio 2021, che aveva annullato senza rinvio la precedente pronuncia della Corte d’appello di Milano. L’Amministrazione aveva riconosciuto un rimborso di 98.000 euro, pari alla somma ritenuta congrua dall’Avvocatura generale dello Stato.
Il ricorrente sosteneva che la valutazione non avesse tenuto conto degli aumenti degli onorari per la complessità del procedimento e per il numero degli imputati, che riteneva dovuti in base al d.m. 55/2014. L’Amministrazione eccepiva che il provvedimento non fosse definitivo, perché impugnabile gerarchicamente, e contestava comunque che l’aumento fosse obbligatorio.
Requisito della definitività
La Sezione applica l’art. 8, comma 1, del d.P.R. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario può essere proposto esclusivamente contro un provvedimento definitivo, ossia non suscettibile di un rimedio amministrativo ordinario. Nel caso concreto, il provvedimento era stato adottato dal Capo del I reparto della Guardia di Finanza e poteva essere impugnato in via gerarchica davanti al Capo di Stato Maggiore, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo decreto.
La Sezione richiama il principio per cui non sono definitivi gli atti adottati da dirigenti non apicali, non dichiarati definitivi dalla legge o emanati da organi che non esprimono la volontà ultima dell’amministrazione. Rileva inoltre che il provvedimento indicava i mezzi di impugnazione esperibili e le autorità competenti.
Esito
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto del requisito della definitività. La censura sull’importo rimborsabile e sull’asserita obbligatorietà degli aumenti degli onorari non è esaminata nel merito.
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