Parere n. 221/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza di sospensiva, proposto dal dott. Osvaldo Luca Cuccio, rappresentato e difeso dagli avvocatiti Alberto Marolda e Sabina Raimondi, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del dirigente generale (d.d.g.) n. 114 del 28 gennaio 2026, dell’assessorato dell’istruzione e della formazione professionale – Dipartimento della formazione professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario con istanza cautelare per l’annullamento del d.d.g. n. 114 del 28 gennaio 2026, relativo alla graduatoria di una procedura selettiva dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale – Dipartimento della formazione professionale.
Esito
La questione giuridica
In sede cautelare, il ricorrente contesta l’applicazione dei criteri di attribuzione del punteggio per l’esperienza professionale previsti dall’art. 4 dell’avviso e dall’allegato 2. L’avviso richiedeva almeno cinque anni (60 mesi) di esperienza nell’ambito pertinente al profilo; la griglia attribuiva 0,5 punti per ogni mese di attività oltre i cinque anni. Dagli atti risulterebbe che la commissione abbia assegnato indistintamente a tutti i candidati il punteggio massimo di 40 punti, nonostante curricula diversi per durata, contenuto e attinenza. Il Consiglio ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato al solo candidato primo in graduatoria e non alle candidate collocate al secondo e al quarto posto, le cui posizioni potrebbero essere incise dall’eventuale accoglimento.
Il parere
Il Consiglio, limitandosi alla delibazione sommaria propria della fase cautelare e riservando ogni decisione in rito e nel merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere l’istanza di sospensiva. In via prima facie, l’attribuzione indistinta del punteggio massimo appare incompatibile con la lettera e la ratio della lex specialis e idonea a uniformare esperienze oggettivamente differenti, in contrasto con imparzialità, par condicio e buon andamento. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle candidate collocate al secondo e al quarto posto, assegnando un termine perentorio per provvedervi; gli incombenti istruttori sono demandati all’Ufficio legislativo e legale. Non è stata definita la decisione di merito sul ricorso.
Osservazioni
Istanza cautelare – attribuzione del punteggio per l’esperienza professionale
In sede di sommaria delibazione, l’assegnazione indistinta a tutti i candidati del punteggio massimo di 40 punti, malgrado la diversità dei curricula per durata, contenuto e attinenza, appare contrastare con i criteri predeterminati dall’avviso e dalla griglia. La commissione, pur dotata di discrezionalità tecnica, è vincolata alla lex specialis e non può introdurre modalità applicative che ne alterino la portata selettiva.
Integrazione del contraddittorio
Poiché l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulle posizioni delle candidate collocate al secondo e al quarto posto, il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti entro il termine perentorio assegnato.
Norme richiamate
art. 4 dell’avviso
Nel caso che ne occupa l’art. 4 dell’avviso richiedeva quale requisito specifico una «[c]omprovata esperienza di lavoro ≥ cinque anni (60 mesi) nell’ambito di pertinenza di ciascun profilo» e l’allegato 2 «Griglia di attribuzione dei punteggi per ciascun profilo professionale» specificava «0,5 punto per ogni mese di attività superiore a 5 anni».
L’esperienza minima richiesta è pari a cinque anni nell’ambito pertinente al profilo; la previsione di punteggio riguarda i mesi di attività eccedenti tale soglia e va applicata secondo i criteri della lex specialis.
allegato 2 all’avviso – Griglia di attribuzione dei punteggi per ciascun profilo professionale
Nel caso che ne occupa l’art. 4 dell’avviso richiedeva quale requisito specifico una «[c]omprovata esperienza di lavoro ≥ cinque anni (60 mesi) nell’ambito di pertinenza di ciascun profilo» e l’allegato 2 «Griglia di attribuzione dei punteggi per ciascun profilo professionale» specificava «0,5 punto per ogni mese di attività superiore a 5 anni».
La griglia impone di attribuire 0,5 punti per ciascun mese di attività oltre i cinque anni. L’applicazione non può tradursi nell’assegnazione automatica e indistinta del punteggio massimo, senza considerare le differenze tra le esperienze dei candidati.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
La controversia involge, essenzialmente, la corretta interpretazione e applicazione della lex specialis della procedura selettiva, con specifico riguardo ai criteri di attribuzione del punteggio relativi all’esperienza professionale, come disciplinati dall’art. 4 dell’avviso e dalla «Griglia di attribuzione dei punteggi per ciascun profilo professionale» di cui all’allegato 2.
Il testo qualifica l’affare come ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ma non richiama né interpreta una specifica disposizione del d.P.R. n. 1199/1971.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, la commissione conserva discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli e delle esperienze, ma è vincolata ai criteri predeterminati dalla lex specialis e non può introdurre interpretazioni applicative che ne alterino la portata selettiva.
- Quando il bando attribuisce punteggio in funzione della durata e della pertinenza dell’esperienza professionale, l’amministrazione deve applicare il criterio in modo da valorizzare le differenze oggettive tra i curricula; l’attribuzione indistinta del punteggio massimo può violare imparzialità, par condicio e buon andamento.
- Nel ricorso straordinario, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei controinteressati le cui posizioni risultino suscettibili di essere incise dall’eventuale accoglimento, anche se non coincidenti con il primo classificato.
Punteggio per l’esperienza professionale in una procedura selettiva
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva su un ricorso straordinario con istanza cautelare, ha esaminato l’impugnazione del d.d.g. n. 114 del 28 gennaio 2026 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale. La valutazione riguarda, allo stato degli atti e senza definire il merito, i criteri della lex specialis per attribuire punteggio all’esperienza professionale.
Criteri della procedura e censura cautelare
L’art. 4 dell’avviso richiedeva una comprovata esperienza di almeno cinque anni (60 mesi) nell’ambito pertinente a ciascun profilo. L’allegato 2, recante la griglia di attribuzione dei punteggi, prevedeva 0,5 punti per ogni mese di attività superiore ai cinque anni.
Dalla documentazione emergeva prima facie che la commissione avesse attribuito indistintamente a tutti i candidati il punteggio massimo di 40 punti per tale voce, pur in presenza di curricula differenti per durata, contenuto e grado di attinenza al profilo.
Valutazione del Consiglio
La commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, ma resta vincolata ai criteri predeterminati dal bando. Non può introdurre, neppure interpretativamente, modalità applicative che ne modifichino la portata selettiva. L’assegnazione uniforme del punteggio massimo appare quindi contrastare con la lettera e la ratio della disciplina concorsuale, oltre che con i principi di imparzialità, par condicio e buon andamento, perché equipara esperienze oggettivamente diverse sotto il profilo quantitativo e qualitativo.
Contraddittorio
Il ricorso era stato notificato all’amministrazione resistente e al solo candidato collocato al primo posto. Il d.d.g. indicava tuttavia anche due candidate utilmente collocate, rispettivamente al secondo e al quarto posto. Poiché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe incidere sulle loro posizioni, il Consiglio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti entro un termine perentorio.
Esito cautelare e seguito procedimentale
Il Consiglio ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensiva, sulla base della delibazione sommaria propria della fase cautelare. Ha riservato ogni decisione in rito e nel merito e ha demandato all’Ufficio legislativo e legale gli incombenti istruttori relativi all’integrazione del contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 29 set 2026Parere n. 219/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 29 set 2026Parere n. 220/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 29 set 2026Parere n. 1739/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 set 2026Parere n. 1740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 set 2026Parere n. 1741/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 29 set 2026Parere n. 1742/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →