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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40609/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratori)

La controversia

La controversia nasce dall'azione risarcitoria proposta da alcuni soci di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa contro componenti del consiglio di amministrazione e il ragioniere contabile della cooperativa, deducendo irregolarità contabili, ammanchi di somme e altre condotte di mala gestio. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un danno diretto in relazione alle somme versate dai soci per l'estinzione di mutui agevolati contratti dalla cooperativa, liquidandolo equitativamente in euro 5.000 per ciascun attore. In appello la decisione veniva riformata: la Corte territoriale riteneva che non fosse provata l'esistenza di un danno diretto in capo ai singoli soci, e che l'unico pregiudizio astrattamente ipotizzabile fosse il ritardo o la mancata assegnazione dell'abitazione, danno però non dimostrato nei suoi fatti costitutivi e quindi non liquidabile ex art. 1226 c.c. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto, con due motivi principali, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2395 e 1226 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l'azione fosse correttamente qualificabile come azione individuale del socio per danno diretto causato dagli amministratori, che la Corte d'appello avesse introdotto un danno non domandato e che la liquidazione equitativa fosse stata erroneamente esclusa. I resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione della clausola compromissoria/arbitrato irrituale contenuta in un verbale assembleare e la mancata declaratoria di improponibilità della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse apparente né contraddittoria e che la censura dei ricorrenti si risolvesse in una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte territoriale aveva effettivamente escluso la prova dell'unico danno astrattamente invocabile, cioè quello collegato al ritardo o alla mancata assegnazione delle unità abitative, e che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la mera coerenza della valutazione probatoria o per sovrapporre le risultanze della CTU al decisum. Ha inoltre ribadito che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è possibile solo quando il danno sia dimostrato nell'an e sia difficile, non già impossibile in assoluto, determinarne il preciso ammontare, mentre non può surrogare la mancata prova dell'esistenza stessa del danno. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato i ricorrenti principali alle spese e ha dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2395 c.c.

    L'azione individuale del socio presuppone un pregiudizio diretto e immediato alla sfera patrimoniale del singolo, non un danno meramente riflesso sul patrimonio sociale.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è consentita solo se il danno è provato nella sua esistenza e non sia possibile o sia particolarmente difficile determinarne il preciso ammontare; non può essere usata per supplire alla mancanza di prova del danno stesso.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non ha evidenziato un vero errore di principio nella valutazione delle prove, ma solo un dissenso sulla lettura del compendio istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del vizio di violazione di legge, ma la doglianza è stata respinta perché mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il controllo è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non consente la rivalutazione delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, in presenza dei presupposti processuali.

  • art. 810 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione alla nomina sostitutiva del terzo arbitro; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 811 c.p.c.

    Richiamato in via subordinata per la sostituzione degli arbitri mancanti; motivo assorbito.

  • art. 808-ter c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l'operatività della clausola compromissoria e il meccanismo di nomina sostitutiva; motivo assorbito.

  • art. 1473 c.c.

    Richiamato analogicamente con riferimento alla clausola di arbitraggio e alla nomina del terzo; motivo assorbito.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati nel motivo incidentale come parametri di nullità per asserita lesione del contraddittorio e del giusto processo; motivo assorbito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per censurare la gestione del contraddittorio e delle questioni rilevabili d'ufficio; motivo assorbito.

  • artt. 808, 808-ter, 809, 810 e 811 c.p.c.

    Richiamati nel motivo incidentale per sostenere la devoluzione agli arbitri e la nomina sostitutiva; motivo assorbito.

Massime di principio

  • L'azione individuale del socio contro amministratori o organi di una società o cooperativa richiede la prova di un danno direttamente inciso sulla sfera patrimoniale del singolo; il pregiudizio meramente riflesso del patrimonio sociale non è sufficiente.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non può sostituire la prova dell'an del danno: presuppone che il danno sia già accertato nella sua esistenza e che resti solo incerto o difficile il suo preciso ammontare.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove o della CTU.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma, è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e alle sole anomalie motivazionali radicali; non consente di contestare la mera preferenza accordata dal giudice di merito a un determinato materiale istruttorio.
  • Quando il giudice di merito individua come unico danno astrattamente risarcibile quello collegato a un fatto specifico, la parte deve provare proprio quel danno; non può censurare la decisione limitandosi a negare di avere formulato quella domanda senza incanalare la doglianza nell'interpretazione della domanda stessa.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniArbitrato
RamiSocietarioProcesso civileContratti
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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