Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17322/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un vigile del fuoco volontario discontinuo per il pagamento di euro 3.491,20 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l'attività prestata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma dal 2007 al 2013. Il Ministero aveva proposto opposizione al decreto, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame del lavoratore, ritenendo che il rapporto dovesse essere assimilato a un rapporto subordinato e che, quindi, il t.f.r. rientrasse nel trattamento economico spettante ai volontari richiamati in servizio. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139/2006, dell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001, come modificato dall'art. 4, comma 12, della l. n. 183/2011, sostenendo che il rapporto tra amministrazione e vigile volontario non è un rapporto di impiego ma un mero rapporto di servizio/funzionale, instaurato per esigenze straordinarie e temporanee, e che, una volta escluso il rapporto di impiego, deve escludersi anche il diritto al t.f.r., non compreso tra le voci espressamente riconosciute dalla disciplina speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassando la sentenza della Corte d'appello di Roma. Ha ritenuto corretta l'impostazione secondo cui il rapporto dei vigili del fuoco volontari con l'amministrazione non è un rapporto di impiego subordinato, bensì un rapporto di servizio di natura funzionale, espressamente escluso dal legislatore dalla disciplina del pubblico impiego. Conseguentemente ha escluso che il trattamento di fine rapporto possa essere richiesto sulla base dell'art. 10 del d.lgs. n. 139/2006. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso e rigettando la domanda del vigile volontario. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la complessità della questione e per il diverso esito dei gradi di merito rispetto alla successiva evoluzione giurisprudenziale. È stata inoltre esclusa l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la censura è stata proposta per violazione di legge, contestando l'erronea qualificazione del rapporto e le conseguenze in tema di t.f.r.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per recepire i precedenti conformi della Corte sulla natura del rapporto dei vigili del fuoco volontari

  • art. 97 Cost.

    evoca il principio del concorso pubblico come indice della natura dell'impiego pubblico, non ricorrente nel rapporto dei volontari

  • art. 98, comma 1, Cost.

    richiamato per sottolineare il tratto dell'esclusività tipico dell'impiego pubblico, assente nel rapporto di servizio dei volontari

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76/2004

    "Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'Amministrazione"

    testo valorizzato per affermare l'espressa esclusione del rapporto di impiego

  • art. 6 d.lgs. n. 139/2006

    considerato, nella formulazione originaria e nella versione successiva, come norma che esclude il rapporto di impiego e conferma un rapporto meramente funzionale di servizio

  • art. 8 d.lgs. n. 139/2006

    richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano il personale volontario e ne escludono l'inquadramento come impiego

  • art. 10 d.lgs. n. 139/2006

    la disposizione è interpretata come fonte di una parificazione solo limitata alle voci espressamente indicate, non comprensiva del t.f.r.

  • art. 10 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato come norma in tema di esclusioni dalla disciplina del contratto a termine, nella versione modificata dalla legge n. 183/2011

  • art. 4, comma 12, l. n. 183/2011

    ha inserito nell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 l'esclusione dei richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco

  • art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2015

    richiamato come ulteriore conferma dell'esclusione della disciplina del contratto a tempo determinato per i richiami in servizio dei volontari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, oltre che per la fondatezza del ricorso, perché soggetta a prenotazione a debito

Massime di principio

  • Quando la legge qualifica espressamente una prestazione come non riconducibile a un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, non è consentito riqualificare il rapporto in senso subordinato sulla base di elementi funzionali o organizzativi del servizio.
  • La natura meramente funzionale o di servizio del rapporto esclude l'applicazione automatica del trattamento di fine rapporto, salvo che la legge lo preveda espressamente tra le voci spettanti.
  • Se una norma speciale individua in modo tassativo le componenti economiche dovute, la parificazione a un trattamento previsto per il personale di ruolo opera solo per le voci espressamente richiamate, non anche per quelle non menzionate.
  • La decisione di accoglimento del ricorso può comportare la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto e di oggettiva complessità della questione, la Corte può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.