Cassazione Civile, Ordinanza n. 16925/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dall'annullamento, in primo e secondo grado, dell'iscrizione alla Gestione separata INPS di una professionista iscritta ad albo per l'anno 2009. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, censurando la decisione di merito che aveva ritenuto che il mero fatto di aver conseguito un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 escludesse, di per sé, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il libero professionista iscritto ad albo. Secondo l'INPS, la soglia reddituale non è il criterio decisivo per i professionisti abituali, ma rileva solo per le attività di lavoro autonomo occasionale. La controricorrente ha resistito sostenendo, in sostanza, la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che per il professionista iscritto ad albo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di euro 5.000,00 è invece rilevante solo per il lavoro autonomo occasionale. Il reddito inferiore a tale soglia può al più costituire un indizio, da valutare insieme ad altri elementi, per escludere l'abitualità dell'attività, ma non esclude automaticamente l'obbligo contributivo. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995
Disciplina l'iscrizione alla Gestione separata; per il professionista iscritto ad albo l'obbligo contributivo è collegato all'esercizio abituale dell'attività professionale non assoggettata a contribuzione presso la cassa di categoria.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. con l. n. 111/2011
Richiamato quale norma rilevante nella disciplina dell'iscrizione e dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 44, d.l. n. 269/2003 conv. con l. n. 326/2003
La soglia reddituale di euro 5.000,00 rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività di lavoro autonomo occasionale, non per escludere automaticamente l'iscrizione del professionista che eserciti abitualmente la professione.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la definizione della causa in adunanza camerale con riserva di deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende in via automatica dall'entità del reddito prodotto, ma dall'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale.
- La soglia di euro 5.000,00 costituisce un parametro rilevante per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale; essa non può essere utilizzata come criterio esclusivo per negare l'obbligo contributivo del professionista abituale.
- Il reddito inferiore alla soglia può assumere valore solo indiziario, da apprezzare unitamente agli altri elementi di fatto, ai fini della verifica dell'abitualità della prestazione.
- Nella valutazione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, l'abitualità va accertata in concreto come scelta professionale ex ante e non come dato ricavabile ex post dal solo ammontare del reddito percepito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16848/2024 del 19/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16849/2024 del 19/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16885/2024 del 19/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16887/2024 del 19/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16889/2024 del 19/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16909/2024 del 19/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →