Cassazione Penale, Sentenza n. 26281/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Venezia, ricorreva per cassazione contro la condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica quale amministratore unico di una società dichiarata fallita. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 223 e 216 l. fall. e all'art. 192 c.p.p., sostenendo che non gli fosse mai stata richiesta la consegna della contabilità dal curatore, che le scritture non fossero state omesse ma sottratte da terzi, e che mancasse la prova del dolo specifico, anche perché sarebbe stata mal valutata la sua irreperibilità, non sarebbero stati sentiti soggetti indicati come autori della sottrazione, e il passivo dipendeva da finanziamenti anteriori alla sua gestione formale. Con il secondo motivo contestava il riconoscimento della recidiva, deducendo che il solo precedente specifico per bancarotta era ormai estinto nei suoi effetti penali e quindi inutilizzabile ai fini dell'art. 99 c.p.; lamentava inoltre vizio di motivazione sul punto e sulle conseguenze sanzionatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo limitatamente al secondo motivo. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la tenuta della motivazione di merito sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale specifica: la mancata consegna e la mancata tenuta delle scritture, l'avvenuta conoscenza dell'obbligo di depositarle e la prova del dolo specifico sono state considerate logicamente e correttamente motivate. Ha invece accolto il motivo relativo alla recidiva, rilevando che i giudici di merito avevano computato anche un precedente ormai estinto nei suoi effetti penali; per questo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto e, di riflesso, sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 223, comma 1, r.d. 267/1942
Richiamato dalla difesa insieme all'art. 216 l. fall. quale base della contestazione relativa alla bancarotta; la Corte lo cita nel riepilogo del motivo senza soffermarsi su un'autonoma interpretazione.
art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942
La Corte distingue tra bancarotta fraudolenta documentale "specifica" e "generale"; per la forma specifica afferma che occorre il dolo specifico di profitto o di danno e che l'omessa tenuta delle scritture può integrare tale fattispecie quando sorretta da quella finalità.
È richiamato dalla difesa per contestare il travisamento della prova; la Corte ritiene però le doglianze in fatto o aspecifiche e conferma la tenuta logica della motivazione di merito.
La Corte afferma che, ai fini della recidiva, non può essere computata una precedente condanna i cui effetti penali siano stati estinti, mentre resta valutabile il precedente per il quale la sospensione condizionale non estingue gli effetti penali.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'irrilevanza del precedente estinto ai fini della recidiva; la Corte aderisce alla sostanza della censura.
art. 216, ultimo comma, l. fall.
Citato per le sanzioni accessorie irrogate in sentenza di merito; la Corte osserva che l'annullamento sulla recidiva comporta anche la necessità di rivalutare il trattamento sanzionatorio.
Richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nella bancarotta fraudolenta documentale specifica, l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare il reato solo se accompagnata dal dolo specifico di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
- La prova del dolo specifico nella bancarotta documentale può essere desunta in via indiretta da elementi fattuali convergenti, quali l'estensione dell'occultamento, la sottrazione dell'imputato ai contatti con il curatore, l'entità del disavanzo e il quadro complessivo della gestione.
- Ai fini della responsabilità per bancarotta documentale, una volta accertata la qualità di amministratore al momento del fallimento, può gravare sulla difesa l'onere di dimostrare che le scritture erano state regolarmente tenute e che il loro mancato rinvenimento dipendeva da causa non imputabile all'imputato.
- La sola mancanza materiale della cartolina di ritorno o della relata di notifica non è sufficiente, di per sé, a smentire l'avvenuta notifica quando altri elementi documentali attestino la compiuta giacenza o la consegna nelle forme di legge.
- In tema di recidiva, non possono essere computate le condanne i cui effetti penali siano stati estinti; al contrario, la condanna coperta da sospensione condizionale resta valutabile ai fini dell'aggravante recidivante, perché non estingue gli effetti penali della condanna.
- Quando l'individuazione della recidiva si fonda erroneamente su precedenti non più valutabili, è necessario annullare la sentenza limitatamente alla recidiva e rinviare per una nuova valutazione anche del trattamento sanzionatorio.
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