Cassazione Civile, Ordinanza n. 17585/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate, all'esito di una verifica fiscale svolta nei confronti di un'associazione culturale, aveva notificato un processo verbale di constatazione e poi un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, contestando maggior imponibile e ritenute non dichiarate. L'Ufficio assumeva che alcune somme corrisposte ai soci e qualificate come "indennità di trasferta" non potessero beneficiare del regime fiscale favorevole invocato perché non adeguatamente motivate. L'associazione e il suo legale rappresentante avevano impugnato l'atto, ottenendo ragione in primo e secondo grado. In cassazione l'Agenzia proponeva ricorso principale e i contribuenti ricorso incidentale; tuttavia il testo dà atto che la controversia è stata inserita nell'elenco delle liti definibili ai sensi della definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, con conseguente estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia rientrava tra quelle regolarmente definite in via agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del 2022 e che non risultava alcun diniego ai sensi del comma 200. Per tale ragione, ai sensi del comma 198, ha dichiarato estinto il processo di legittimità. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile in via analogica.
Norme richiamate
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
La norma è richiamata per l'inserimento della controversia nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini della riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
È citata come legge di conversione del d.l. n. 13 del 2023.
art. 1, commi 186 ss., L. n. 197 del 2022
La Corte richiama la definizione agevolata delle controversie, rilevando che l'inserimento nell'elenco documenta la regolare definizione della lite nelle forme previste dalla norma.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
È la base normativa dell'estinzione del processo a seguito della definizione agevolata della controversia.
art. 1, comma 200, L. n. 197 del 2022
La Corte evidenzia l'assenza, allo stato, di un diniego ai sensi di tale comma.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
È richiamato anche per porre le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
È evocato indirettamente nel passaggio sul contributo unificato, nel senso che il raddoppio non si applica fuori dai casi tipici previsti.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia, quando risulti regolarmente perfezionata e non sia intervenuto diniego, comporta l'estinzione del processo di legittimità ai sensi della disciplina speciale.
- Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la previsione normativa richiamata.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto al di fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, trattandosi di misura di natura sostanzialmente sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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