Cassazione Penale, Sentenza n. 07378/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rideterminazione della pena adottata a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004. La ricorrente ha dedotto che, avendo la fattispecie paesaggistica originariamente contestata cessato per illegittimità e riqualificata come contravvenzione meno gravosa, l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione nei confronti dei reati satellite (incluso il reato paesaggistico riqualificato) sarebbe divenuto un aumento di pena illegale e quindi non consentito.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di Torre Annunziata che, escludendo la prescrizione del reato paesaggistico e riqualificandolo come contravvenzione, ha rideterminato la pena applicando i criteri dell'art. 133 c.p. e i principi delle Sezioni Unite. Il Tribunale ha confermato l'aumento per continuazione (15 giorni di reclusione) per i reati satelliti, applicando la pena dello stesso genere e specie prevista per il reato più grave (delitti di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p.). La Corte ha ritenuto che l'aumento non costituisce "pena illegale", posto che la rinnovata valutazione è stata motivata e conforme ai criteri giurisprudenziali e normativi richiamati. Rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004
La disposizione originaria, nella parte ritenuta incostituzionale, è stata disapplicata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 56/2016), con conseguente riqualificazione di talune fattispecie nel più lieve ambito contravvenzionale del primo comma dell'art. 181; ciò ha imposto la ristrutturazione del trattamento sanzionatorio.
art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
Norma nella quale alcune fattispecie paesaggistiche sono state riordinate come contravvenzioni; il Tribunale ha riqualificato il fatto in base a questa norma dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 1-bis.
Criteri per la determinazione della pena: il Tribunale ha rideterminato la misura della pena in base ai parametri di tale articolo (quantificazione, valutazione delle circostanze, criterio di proporzionalità) nella nuova cornice edittale.
art. 30, quarto comma, legge n. 87/1953
"cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale"
Considerato criterio autonomo di flessibilità del giudicato che consente la recessività del giudicato in presenza di illegittimità costituzionale della norma applicata, a tutela dei diritti fondamentali e contro l'esecuzione di pene illegali.
art. 2, commi 2 e 3, cod. pen.
Richiamati come esempi di criteri che, insieme all'art. 30 legge 87/1953, permettono la modificabilità del trattamento sanzionatorio stabilito con sentenza irrevocabile quando necessario per tutelare diritti primari.
Delitti principali per i quali la pena è rimasta invariata: essendo il reato più grave di specie diversa (delitto), la continuazione va commisurata con una sola pena dello stesso genere e specie di quella del reato più grave; l'aumento applicato ai reati satelliti è stato calcolato nella forma della reclusione.
artt. 44, 64, 71, 83 e 95 d.P.R. n. 380/2001
Norme urbanistiche/edilizie riferite ai reati edilizi contestati nel provvedimento di condanna originario; rientrano nel quadro fattuale cui si è applicata la continuazione con i reati paesaggistici.
Sez. U., Gatto, n. 42858/2014
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio secondo cui il giudicato penale non è assolutamente immodificabile: la certezza del giudicato prevale in generale ma non quando è necessaria la modifica del trattamento sanzionatorio a tutela dei diritti fondamentali.
Sez. U., Marcon, n. 37107/2015
Conferma l'orientamento delle Sezioni Unite sulla possibilità per il giudice dell'esecuzione di rivedere il trattamento sanzionatorio nei casi rilevanti, anche a tutela dei diritti primari.
Sez. U., Sebbar, n. 22471/2015
Principio che l'aumento per continuazione, quando riguarda reati satellite, deve essere rivalutato alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile; tuttavia il giudice può confermare la precedente sanzione se equamente commisurata.
Sez. U., Miraglia, n. 38809/2022 (richiama Lovric n. 15498/2021)
Chiarisce il concetto di "pena illegale": tale pena è quella determinata applicando una sanzione contraria all'assetto normativo vigente, per specie diversa o in misura superiore al massimo edittale. La sentenza ha escluso che l'aumento per continuazione nel caso in esame fosse tale.
Sez. U., Savini, n. 47182/2022
Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul concetto di pena illegale e su limiti di rivedibilità del giudicato in tema di trattamento sanzionatorio.
Sez. 5, Arena, n. 26450/2017
Principio secondo cui per il trattamento sanzionatorio della continuazione deve essere applicata una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie del reato più grave, anche in presenza di reati satellite puniti con pene eterogenee.
Massime di principio
- Se una norma penale viene dichiarata incostituzionale e la fattispecie viene riqualificata in una specie meno grave, il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena dell'imputato in base alla nuova cornice normativa (principio di recessività del giudicato).
- Nella rideterminazione il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. (valutazione delle circostanze, proporzionalità, quantificazione della pena) e motivare specificamente la nuova misura.
- L'aumento di pena per continuazione non è automaticamente "pena illegale" solo perché la fattispecie satellite è stata riqualificata in contravvenzione: occorre verificare se la rinnovata valutazione rispetta i limiti di legge (specie e massimale) e i princìpi giurisprudenziali.
- Quando la continuazione coinvolge reati di specie diversa, va applicata una sola pena dello stesso genere e specie del reato più grave; gli aumenti per continuazione devono essere espressamente motivati e commisurati alla più favorevole cornice edittale.
- Il giudice deve verificare e motivare anche la questione della prescrizione alla luce della nuova qualificazione; l'assenza di prescrizione nel giudizio di cognizione consente la rideterminazione della pena.
- La modifica del trattamento sanzionatorio per tutelare diritti fondamentali (es. evitare l'esecuzione di una pena divenuta illegale) è ammessa e trova fondamento normativo e giurisprudenziale (es. art. 30 legge 87/1953 e pronunce delle Sezioni Unite).
- In casi analoghi è essenziale che la difesa contesti non solo la riqualificazione formale ma anche la congruità e la legittimità dell'aumento: se l'aumento supera il massimale o cambia la specie della pena, può configurarsi "pena illegale".
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