Cassazione Civile, Ordinanza n. 21439/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, gli opponenti avevano proposto opposizione agli atti esecutivi contro il decreto del giudice dell'esecuzione che disponeva il trasferimento della quota indivisa di immobili pignorati in favore dell'aggiudicataria. Contestavano vizi formali dell'atto, in particolare la mancata notifica dell'avviso di pignoramento e dell'invito a comparire al giudice dell'esecuzione ai comproprietari non esecutati, adempimenti che assumevano prescritti dagli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione i ricorrenti proponevano un unico motivo, ma nel testo non è riportato nel dettaglio il contenuto del motivo: emerge però che essi insistevano anche sulla questione della tempestività del ricorso e, in sede di richiesta di decisione, eccepivano l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 92 r.d. n. 12 del 1941, 1 e 3 l. n. 742 del 1969 in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost., sostenendo in sostanza l'applicabilità della sospensione feriale o comunque la non tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione della sentenza, dichiarata dai ricorrenti come avvenuta il 26 giugno 2023, facesse decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c.; ha inoltre ribadito che l'opposizione agli atti esecutivi non è soggetta a sospensione feriale dei termini, sicché il ricorso notificato il 21 settembre 2023 era tardivo. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina sulla sospensione feriale per i procedimenti esecutivi e, dato il rinvio alla proposta di definizione accelerata, ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dagli opponenti come norma che impone adempimenti nei confronti dei comproprietari non esecutati nelle esecuzioni su beni indivisi.
Richiamato dagli opponenti come base dell'obbligo di notifica dell'avviso di pignoramento e dell'invito a comparire ai comproprietari non esecutati.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso concreto la notifica del 26 giugno 2023 è stata assunta come dies a quo.
La Corte richiama la proposta di definizione accelerata e afferma che, quando il giudizio è definito in conformità ad essa, operano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Richiamato per il deposito delle memorie e per la riserva di decisione in camera di consiglio.
Conferma la non applicabilità della sospensione feriale ai procedimenti esecutivi e alle opposizioni esecutive.
Norma sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ritenuta inapplicabile alle opposizioni esecutive.
Ribadisce l'esclusione della sospensione feriale per le cause urgenti, tra cui sono ricomprese le opposizioni all'esecuzione in senso lato.
art. 24 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata perché la disciplina non viola il diritto di difesa.
art. 2 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nella questione di legittimità costituzionale, ma non accolto.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nella questione di legittimità costituzionale, ma non accolto.
Poiché la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, applica la condanna a una somma ulteriore a favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni all'esecuzione e, più in generale, ai procedimenti esecutivi e alle opposizioni agli atti esecutivi, con conseguente irrilevanza del periodo feriale ai fini della tempestività dell'impugnazione.
- Quando una sentenza è notificata alla parte, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre da quella notificazione; se il ricorso è proposto oltre tale termine, è inammissibile.
- La censura di legittimità costituzionale della disciplina che esclude la sospensione feriale nei procedimenti urgenti o esecutivi è manifestamente infondata, poiché la specialità e l'urgenza del rito giustificano la deroga senza comprimere il diritto di difesa.
- Nel procedimento definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., compresa la condanna alla somma ulteriore a favore della controparte e a quella in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21253/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21254/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21255/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21256/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21258/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →