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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8105 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Cartella su sentenza passata in giudicato - Termine decennale di prescrizione - Applicabilità - Natura processuale della decisione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2953 c.c. Sosteneva che la cartella fosse stata notificata oltre i termini di decadenza previsti per la riscossione e che non potesse applicarsi la prescrizione decennale, poiché la sentenza della CTP di Pisa n. 222/05/07 si era limitata a dichiarare tardivo il ricorso originario, senza decidere il merito della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha stabilito che, quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva per effetto di una sentenza passata in giudicato, la riscossione è soggetta al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c., non ai termini di decadenza dell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. È irrilevante che la sentenza abbia dichiarato tardivo il ricorso del contribuente invece di pronunciarsi sul merito: la pronuncia chiude il giudizio e fonda la definitività della pretesa. Nel caso concreto il termine decennale era stato rispettato. La contribuente è stata condannata alle spese: € 5.600,00 in favore dell’Agenzia delle dogane e € 5.600,00 in favore di Equitalia Centro S.p.A., oltre, per quest’ultima, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Art. 2953 c.c.

    Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui al D.P.R. 602 del 1973, art. 25 (nel testo vigente "ratione temporis"), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, irrilevante la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita nella declaratoria di tardività dell'originario ricorso del contribuente.

    Quando la riscossione si fonda su una pretesa tributaria divenuta definitiva per una sentenza passata in giudicato, il titolo è la decisione giudiziale e si applica la prescrizione decennale dell’actio iudicati. La regola vale anche se la sentenza ha definito il giudizio dichiarando tardivo il ricorso del contribuente, senza esaminare il merito.

  • Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui al D.P.R. 602 del 1973, art. 25 (nel testo vigente "ratione temporis"), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, irrilevante la circostanza che la statuizione giudiziale che ha determinato la definitività della pretesa erariale sia consistita nella declaratoria di tardività dell'originario ricorso del contribuente.

    I termini di decadenza previsti per la notifica della cartella non si applicano quando la riscossione è fondata su un accertamento divenuto definitivo con sentenza passata in giudicato; in tale ipotesi opera il termine prescrizionale decennale.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Se la pretesa tributaria è divenuta definitiva in forza di una sentenza passata in giudicato, la successiva riscossione è regolata dalla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., anziché dai termini di decadenza previsti per l’azione amministrativo-tributaria.
  • La prescrizione decennale si applica anche quando la sentenza passata in giudicato è una pronuncia processuale che dichiara tardivo il ricorso del contribuente: non occorre che il giudice abbia deciso nel merito.
  • La distinzione decisiva è tra una pretesa la cui definitività deriva da una decisione giudiziale irrevocabile e una sanzione o pretesa divenuta definitiva senza tale decisione; nel primo caso il titolo è la sentenza e opera l’art. 2953 c.c.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, se sussistono i presupposti di legge, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

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