Sentenza del 22/03/2019 n. 8154 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’ICI per il 2008 su fabbricati di nuova costruzione. La CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, aveva accolto parzialmente l’appello del Comune, ritenendo l’imposta dovuta solo dal 22 febbraio 2008, data del verbale di riconsegna e accettazione delle opere. Il Comune ha contestato tale decorrenza con due motivi: violazione degli artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 504/1992, perché gli immobili risultavano accatastati già nel 2007, e omesso esame del documento attestante l’accatastamento. C. s.r.l., con ricorso incidentale, ha lamentato l’insufficiente motivazione dell’avviso, sostenendo che il Comune aveva prodotto solo in giudizio il documento relativo all’accatastamento.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi del Comune, esaminati congiuntamente: poiché l’accatastamento nel 2007 non era contestato e la contribuente non aveva dimostrato che riguardasse immobili ancora in costruzione, l’ICI era dovuta dal 1° gennaio 2008; ultimazione dei lavori o precedente utilizzazione rilevano come criteri alternativi solo se il fabbricato non è ancora iscritto in catasto. Ha rigettato il ricorso incidentale: l’avviso era sufficientemente motivato, riportando identificativi catastali, aliquota e imposta per ciascun immobile, e l’accatastamento era circostanza nota alla contribuente. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, confermando l’esclusione dalla base imponibile del vano antincendio, coperta da giudicato interno perché il Comune non aveva impugnato quel capo. Spese dei gradi di merito compensate; C. s.r.l. condannata a pagare al Comune € 2.200 per le spese di cassazione, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. Per il rigetto del ricorso incidentale è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 2
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sè, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta.
Per i fabbricati nuovi già iscritti in catasto, l’iscrizione costituisce il presupposto principale dell’assoggettamento a ICI; la data di ultimazione dei lavori o quella di precedente utilizzazione rilevano soltanto se l’iscrizione catastale non è ancora avvenuta. Nel caso concreto, l’accatastamento nel 2007 comportava la debenza dell’imposta dal 1° gennaio 2008.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
Mette conto considerare, invero, che la base imponibile è individuata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, sicchè i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del "quantum" dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica ovvero di impugnare l'atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita.
La base imponibile dipende dai dati catastali e dalla rendita vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. Tali dati sono oggettivi nel rapporto tributario e non possono essere contestati incidentalmente; il contribuente può invece chiedere la loro modifica o impugnare l’atto di accatastamento o di attribuzione della rendita.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La Cassazione ha deciso direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In seguito al rigetto del ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per un fabbricato di nuova costruzione già iscritto in catasto, la data di accatastamento può determinare l’assoggettamento all’ICI; la data di ultimazione dei lavori o di precedente utilizzazione assume rilievo alternativo solo se l’immobile non è ancora catastalmente iscritto.
- Chi sostiene che l’iscrizione catastale riguardi un fabbricato ancora in costruzione deve allegare e dimostrare che ciò sia avvenuto nel caso concreto: la mera possibilità di un accatastamento in categoria F3 non basta.
- La motivazione dell’avviso può essere sufficiente se identifica gli immobili e indica aliquota e imposta dovuta per ciascuno; non è sempre necessario riportare nell’avviso gli estremi dell’accatastamento quando la circostanza è nota al contribuente.
- I dati catastali rilevanti per l’imposizione non si contestano incidentalmente nel giudizio sul tributo: per modificarli o contestarli occorre chiedere la variazione o impugnare l’atto catastale o l’attribuzione della rendita.
- Un capo della sentenza non impugnato passa in giudicato interno e resta fermo anche quando la decisione venga cassata su altri punti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8105 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8120 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8136 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8151 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8152 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 mar 2019Sentenza del 22/03/2019 n. 8153 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →