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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8153 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2005, per maggior reddito d'impresa e redditi personali dei soci. La società e i soci contestavano la conferma, da parte della Commissione tributaria regionale del Lazio, del rigetto delle loro opposizioni: sostenevano che fosse stato ripartito erroneamente l'onere della prova delle componenti negative ai sensi dell'art. 109 TUIR e contestavano la valutazione presuntiva delle prove. Deducevano inoltre l'omesso esame di fatti decisivi: il pagamento in contanti e l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, nonché l'assenza di obblighi di rendicontazione per l'associazione sportiva beneficiaria della sponsorizzazione. Le fatture risultavano pagate in contanti a soggetti qualificati come evasori totali; la sponsorizzazione era contestata anche per la coincidenza tra il presidente dell'associazione e l'accomandatario della società e per l'assenza di riscontri contabili dell'introito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. La censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., perché la decisione di merito era conforme all'orientamento secondo cui spetta al contribuente provare le componenti negative del reddito; è stata inoltre ritenuta inammissibile la richiesta di una nuova valutazione delle prove. La censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile sia per il doppio accertamento conforme in fatto, sia perché non denunciava un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante né l'omesso esame di un fatto storico decisivo; l'effettiva esecuzione delle opere non era comunque decisiva, in assenza di documentazione del rapporto commerciale e di riscontri presso i fornitori. È stata altresì dichiarata inammissibile la produzione documentale non accompagnata dall'indicazione di quando e dove fosse stata depositata nel giudizio di merito; un deposito per la prima volta in cassazione era precluso. La società e i soci sono stati condannati a pagare all'Agenzia delle Entrate 5.600 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (TUIR)

    l'onere della prova delle componenti negative di reddito incomba sul contribuente costituisce affermazione perfettamente aderente al persistente orientamento di legittimità

    Chi deduce componenti negative del reddito d'impresa deve provarne i presupposti; non è l'Amministrazione a dover dimostrare che i costi dichiarati non siano deducibili.

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte richiama la disposizione nell'ambito della censura sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma non ne sviluppa un'interpretazione autonoma: applica il principio per cui la prova dei costi dedotti spetta al contribuente.

  • Codice civile, art. 2729

    La Corte non formula un principio autonomo sui requisiti delle presunzioni; chiarisce però che il ricorso non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio sotto l'apparenza di contestare i criteri presuntivi.

  • Codice di procedura civile, art. 360-bis

    il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017), atteso l'affermazione che l'onere della prova delle componenti negative di reddito incomba sul contribuente costituisce affermazione perfettamente aderente al persistente orientamento di legittimità

    È inammissibile la censura che non offre ragioni per discostarsi da un orientamento di legittimità consolidato e applicato correttamente dal giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, penultimo e ultimo comma

    si applica l'art. 348-ter c.p.c., penultimo e u.c., posto che l'atto di appello è stato notificato dopo l'11 settembre 2012; ne deriva che essa è inammissibile posto che vi è stato un doppio accertamento conforme da parte dei giudici di merito sulle medesime questioni di fatto

    Per gli appelli soggetti alla disciplina indicata, il ricorso per cassazione non può censurare il vizio motivazionale relativo a questioni di fatto già risolte nello stesso modo in entrambi i gradi di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    il vizio è denunciabile in cassazione solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo di legittimità non serve a riesaminare le prove né a sindacare la mera insufficienza della motivazione: occorre una grave anomalia interna alla motivazione o l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione nel processo; l'affermazione che un fatto risulti dagli atti, senza tali indicazioni, non soddisfa l'onere di specificità.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4

    La produzione documentale in cassazione richiede l'indicazione di quando e dove i documenti siano stati depositati nel giudizio di merito; la mancata specificazione comporta l'inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    ove il deposito fosse stato fatto per la prima volta in questa sede, esso è inammissibile, poichè estraneo alla tassativa previsione dell'art. 372 c.p.c.

    In cassazione non è ammessa la produzione per la prima volta di documenti fuori dai casi tassativamente consentiti dall'articolo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso originario.

  • Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    La disposizione ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, che la Corte applica dando atto dei relativi presupposti conseguenti al rigetto.

Massime di principio

  • Chi deduce costi o altre componenti negative del reddito d'impresa deve fornire elementi idonei a provarne esistenza e riferibilità all'attività; fatture e pagamenti in contanti, soprattutto se i fornitori sono evasori totali e mancano riscontri commerciali e contabili, possono non bastare.
  • La cassazione non costituisce un terzo grado di merito: non consente di ottenere una nuova ponderazione di documenti e indizi presentando la contestazione come violazione delle regole probatorie.
  • Quando i giudici di primo e secondo grado concordano sulle medesime questioni di fatto, il vizio motivazionale è soggetto ai limiti previsti per il doppio accertamento conforme; inoltre l'omessa considerazione di singole prove non equivale automaticamente all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il ricorrente per cassazione deve indicare con precisione contenuto, collocazione e precedente deposito degli atti e documenti invocati; non può normalmente introdurre nuovi documenti per la prima volta in cassazione.
  • Una sponsorizzazione o un costo tra soggetti caratterizzati da rapporti personali o da possibili conflitti di interesse richiede riscontri concreti e coerenti: l'assenza di documentazione dell'operazione e della registrazione dell'incasso può indebolire la prova della deducibilità.

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