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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8120 - Corte di Cassazione

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Società di capitali - Amministratore di fatto - Legittimazione ad agire in nome e per conto della società - Prova della propria qualità - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.A. aveva impugnato i ruoli relativi all’IVA dovuta dalla società per l’anno d’imposta 1987. Dopo il rigetto in primo grado per carenza d’interesse, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza depositata il 29 novembre 2010, aveva accolto integralmente l’appello, ritenendo sussistenti la legittimazione a rappresentare la società e l’interesse personale di G.A. L’Agenzia ha proposto due motivi: ha contestato, da un lato, che in appello fossero stati riproposti i motivi di impugnazione tributaria e, dall’altro, che la qualità di amministratore di fatto e l’interesse ad agire potessero ritenersi provati sulla base di una sentenza di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poi integralmente riformata dalla Corte d’appello di Napoli.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di tardività: il giudizio, iniziato l’11 dicembre 2008, era soggetto al termine lungo annuale allora vigente, con sospensione feriale di 46 giorni; poiché la scadenza cadeva sabato 14 gennaio 2012, era prorogata a lunedì 16 gennaio, data di consegna del ricorso all’agente postale. Ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: quando il primo giudice decide sulla base di una questione pregiudiziale senza esaminare il merito, in appello è sufficiente riproporre le domande e i motivi di merito, senza censurare ulteriormente la pronuncia su di essi; G.A. li aveva riproposti. Ha accolto il secondo motivo: chi agisce per una società di capitali quale amministratore di fatto deve provare l’effettivo esercizio di poteri gestori; la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto incidentalmente tale ruolo non era sufficiente, essendo stata integralmente riformata. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla validità dei ruoli o sulla legittimazione di G.A.: la verifica è stata rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c. e art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69

    l'art. 327 c.p.c., nel testo come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, - che prevede la riduzione a sei mesi del c.d. termine lungo per impugnare -, trova applicazione soltanto per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della detta riforma (per espressa previsione della detta L. n. 69 del 2009, art. 58)

    La riduzione del termine lungo per impugnare da un anno a sei mesi opera soltanto per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma; per quelli precedenti resta applicabile il termine previgente.

  • Art. 155, comma 5, c.p.c.

    il termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione scadeva il 14.1.2012, giornata che, essendo pacificamente di sabato, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., comma 5, - come novellato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 -, ha determinato la proroga della scadenza al successivo di non festivo, id est al 16.1.2012.

    Se la scadenza di un termine processuale cade di sabato, è prorogata al primo giorno successivo non festivo; nel caso concreto il ricorso consegnato all’agente postale il lunedì 16 gennaio 2012 è stato ritenuto tempestivo.

  • Art. 112 c.p.c. e art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario, ove il giudice di primo abbia respinto il ricorso per una questione pregiudiziale, quale l'accertata carenza di una delle condizioni dell'azione (id est l'interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c.), senza soffermarsi sui singoli motivi di impugnazione, è sufficiente riproporre i detti motivi in sede di appello senza ulteriori censure alla pronuncia impugnata.

    Quando il giudice tributario di primo grado si arresta a una questione pregiudiziale e non esamina i motivi contro l’atto impositivo, l’appellante può riproporre quei motivi senza formulare specifiche censure contro una decisione di merito che non è stata resa.

  • Art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire - quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., - richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.

    L’interesse ad agire richiede un’utilità concreta, attuale e ottenibile tramite la decisione giudiziale; non basta prospettare un possibile pregiudizio futuro. La condizione deve sussistere per tutta la durata del processo.

  • Art. 75, comma 3, c.p.c.

    nel caso in cui colui che agisce assuma di essere legale rappresentante di una società di capitali, non in quanto investito da una nomina formale di fonte statutaria o assembleare, bensì quale suo amministratore di fatto, con poteri gestori analoghi all'amministratore di diritto, non v'è chi non veda come sia onere del medesimo dimostrare - ai fini dell'accertamento della sua capacità processuale - siffatto ruolo gestorio all'interno dell'ente collettivo, non potendo di certo invocare nè norme statutarie e neppure, com'è ovvio, le risultanze del registro delle imprese.

    Chi pretende di rappresentare processualmente una società come amministratore di fatto deve provare di averne effettivamente esercitato i poteri gestori. Non può giovarsi della pubblicità legale prevista per le nomine formali né richiamare statuto o registro delle imprese per dimostrare un incarico di fatto.

  • Art. 2697 c.c.

    è onere del medesimo dimostrare - ai fini dell'accertamento della sua capacità processuale - siffatto ruolo gestorio all'interno dell'ente collettivo

    L’onere di provare i fatti da cui deriva la legittimazione rappresentativa grava su chi agisce dichiarandosi amministratore di fatto.

  • Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    l'originario ricorrente, per dimostrare la sua legittimazione processuale quale legale rappresentante della fallita e, altresì, il suo interesse personale al ricorso - quale amministratore e, dunque, in thesi nella condizione di potere essere chiamato a rispondere per le obbligazioni tributarie rimaste inadempiute D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 36

    La possibile responsabilità personale per obbligazioni tributarie rimaste inadempiute può essere addotta a fondamento dell’interesse personale, ma non sostituisce la prova della qualità di amministratore di fatto e della relativa legittimazione a rappresentare la società.

  • Art. 346 c.p.c.

    l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso formulata, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima, ma soltanto quello di riproporla nel rispetto dell'art. 346 c.p.c.

    Le domande non esaminate perché assorbite da una pronuncia pregiudiziale vanno riproposte in appello; non occorre uno specifico motivo di gravame su una decisione di merito inesistente.

Massime di principio

  • Chi agisce per una società in base a una nomina formale risultante da fonti soggette a pubblicità legale può, di regola, fare affidamento su tali risultanze; chi invoca invece la qualità di amministratore di fatto deve dimostrare concretamente l’esercizio dei poteri gestori.
  • Una pronuncia di primo grado poi integralmente riformata non offre, da sola, un fondamento stabile per provare la qualità di amministratore di fatto né la conseguente capacità di rappresentare la società.
  • La legittimazione a rappresentare la società e l’interesse personale ad agire sono requisiti distinti: la prova dell’uno non comporta automaticamente quella dell’altro.
  • L’interesse ad agire deve corrispondere a un’utilità concreta e attuale e permanere durante il processo; un rischio solo eventuale o futuro non è sufficiente.
  • Se il primo giudice respinge la domanda per una questione pregiudiziale senza esaminarne il merito, in appello è sufficiente riproporre le domande o i motivi rimasti assorbiti, senza censurare una decisione di merito che non è stata pronunciata.

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